CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39112/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (ETIOPIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione dei reati ex art. 642 cod. pen. per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità; che, invero, la recidiva di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., in quanto circostanza aggravante a effetto speciale, incide sia sul computo del termine base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 – 01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273490- 01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214-01; Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802-01); che, nella specie, tenuto conto del doppio aumento per la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen., i giudici di merito hanno correttamente rilevato come il termine di prescrizione non fosse ancora decorso (si veda, in particolare, pag. 12 sulla impossibilità di procedere a declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, dell'applicazione della recidiva contestata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia 5 effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è