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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01620/2026

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ciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati, che ha concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in ep i grafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in sede di rito abbreviato, aveva condannato M assimo [OSCURATO:PERSONA] S elmi e [OSCURATO:PERSONA] Z uppini , dipendentidi una agenzia di onoranz e funebri, per il delitto di cui all’art. 318 cod. pen., per aver corrisposto una somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], operatore obitoriale, per il compimento di un atto del suoufficio, ossia per la vestizione delle salme.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di corruzione.

Nella prospettazione difensiva la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apoditticain ordine all’esistenza di un accordo corruttivo ; peraltro , non sarebbe nemmeno ragionevole ipotizzare che l’agenzia funebre, di cui gli imputati erano dipendenti,abbia rinunciato a provvedere direttamente a lla vestizione , per la quale avrebbe avuto titolo per ricevere un compenso aggiuntivo.

Più verosimilmente, quindi, secondo la difesa, le somme corrisposte all’operatore provenivano dai familiari dei defunti.

Viene, poi, contestata la ricostruzione della sentenza impugnata in meritoalla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale difetterebbe la prova della commissione del reato, in quanto egli sarebbe statopresente nell’obitorio solo per la rimozione del pacemaker di un paziente.

In ogni caso, viene dedotto che l’esiguità dell’importo imporrebbe l’applicazione dell’art. 4, d.P.R. n. 62/2013, qualificato come scriminante.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore degli imputatihanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va evidenziato che ricorre nel caso di specie una c.d.

"doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenzache le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Ancora, è opportuno ribadire che non rientra tra i poteri della Corte di cassazione la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito,senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.Sono, dunque, inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti e al ruolo svolto dagli imputati, in quanto afferenti alla valutazione degli elementi di prova, già effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado, con motivazioni conformi, non manifestamente illogiche né irragionevoli e, pertanto, non sindacabiliin questa sede.

Premesso che non è contestata la qualifica soggettiva di incaricatodi pubblico servizio dell’operatoreobitoriale - le cui mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di poliziamortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzionipubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie (Sez. 6, n. 32369 del 09/06/2009, Testa, Rv. 245192)-,la Corte di appello ha ritenuto provato che siano state a lui corrisposte somme di denaro non dovute da parte degli imputati, addetti alle imprese funebri, emergendo tale circostanza dalle intercettazioni ambientali e telefoniche.

Da esse si ricava in modo univoco che il denaro è stato consegnato, in periodo di ingravescenza della pandemia da Covid- 19, in cambio della vestizione di due salme, ossia di una attività che rientrava tra le mansioni dell’operatore.

Quanto alla censura secondo cui i ricorrenti non avrebbero avuto alcun vantaggio dalla dazione di denaro, va rilevato che si tratta di argomentazione già adeguatamente affrontata e superata dalla sentenza di primo grado -richiamata sul punto per relationemda quella impugnata-, secondo cui l’interesse consisteva nel conseguimento di una vestizione più celere e accurata delle salme dei prossimi congiunti dei loro clienti, peraltro in un periodo di pandemia.

3. Infondata è la richiesta di annullamento della sentenza impugnata in applicazione dell’art. 4, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.Nella prospettazione difensiva tale norma legittimerebbe il dipendente pubblico ad accettare regalie di modico valore, per cui opererebbe come una scriminante rispetto al reato di cui all’art.318 cod. pen. 3.1.

Agli imputati è contestato il reato di corruzione per avere corrisposto, in due occasioni, euro 50,00 a un incaricato di pubblico servizio perché questi compisse un atto del suo ufficio, ossia provvedesse alla vestizione delle salme.

L’art. 318cod. pen., con previsione di carattere generale, sanziona l’accordo con il quale il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio, in virtù del rinvio contenuto al successivo art. 320cod. pen.) accetta di ricevere denaro o altra utilità per il compimento di un atto del suo ufficio; si tratta, quindi, di un contratto sinallagmatico a causa illecita tra corrotto e corruttore, che si consuma o con l’accordo o con la ricezione del denaro –o altra utilità.

Oggetto del contratto è la vendita delle funzioni o dei poteri del funzionario; il reato si perfeziona, quindi, a prescindere da un danno concreto, qual è l’effettivo sviamento della funzione amministrativa, e si pone come reato di pericolo, diversamente dal successivo art. 319cod. pen., che prevede un reato di danno nella diversaipotesi che uno sviamento sia snella diversamente realizzato.

Per la sussistenza del reato è necessario, q uindi , che esista un accordo sinallagmatico, ossia un contratto di scambio.

Deve, cioè, essere provato che, a fronte della ricezione di denaro o altra utilità,il funzionario pubblico abbia messo a disposizione la sua funzione o i suoi poteri, vuoi per il compimento di uno o più attispecifici vuoi prendendo in carico un interesse privato, attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata dietro una dazione o promessa indebita (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, che, in motivazione, ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio).

Nella pratica, difficilmente si ottiene la prova dell’accordo, di cui si rinvengono tracce, quali la dazione di denaro o altra utilità; in simili casi occorre , in via indiziaria, non solo individuare in termini precisi, e non evanescenti, la prestazione del pubblico ufficiale ma anche ricercare la prova del nesso funzionale tra prestazione e controprestazione.

Per questo, laddove manchino elementi univoci dimostrativi dell’accordo, in presenza di una dazione di denaro o altra utilità, si valorizza talvolta la proporzionalità tra le prestazioni, requisito che, pur non costituendo un elemento necessario per l'integrazione della fattispecie penale, può assumere rilevanza , appunto, sul piano probatorio.

Nei casi in cui la dazione indebita sia irrisoria rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto dal pubblico agente, risulterà, infatti, più difficile la dimostrazione dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione. 3.2.In questo quadro si inserisce il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, richiamato dai ricorrenti.

Si tratta diun regolamento che reca il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui art. 4 prevede, al comma 2 che: «il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali,indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto»; il successivo comma 5 stabilisce che «ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto».

Ebbene, secondo Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco (Rv. 269836 –01), con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarebbe stata esclusa la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro.

In tali casi, infatti, la condotta sarebbe inoffensiva.

Secondo altra impostazione, invece, «la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idoneaa legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000» (Sez. 6,n. 49524 del 03/10/2017, PM in proc.

Scapolan, Rv. 271496 –01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 –01).

Reputa il Collegio che la formulazione letterale dell’art. 4, comma 2, sopra citato imponga di aderire atale ultimo orientamento.

La norma, infatti, fa espresso divieto al pubblico dipendente «indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato» di chiedere regalie, anche di modico valore, «a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto».

Ciò che la norma consente, piuttosto,sono i donativi di modico valore che non siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali.

La disposizione, di chiaro stampo deontologico, si pone al di là e al di fuori dell’ambito penale («indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato») e, a livello disciplinare, vieta anche le regalie di modico valore correlate allo svolgimento dell’attività del proprio ufficio.

In tali casi, infatti, viene esclusa la possibilità di qualificare tali regalie come “d'uso” anche quando di modico valore, riconoscendo che esse possono incidere sull'apparenza di imparzialità e sull'immagine della pubblica amministrazione.

Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, la norma non ha efficacia scriminante, perché non tocca il profilo penale della condotta, che resta ad essa completamente estraneo.

4. Secondo quanto sopra riportato, infatti, se c’è l’accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all’art. 318 cod. pen., quale che sia il “prezzo” concordato, e anche se esso sia modico.

Per configurare il reato di cui all'art. 318 cod.pen. è necessario, cioè, che il dono costituisca il corrispettivo di un comportamento funzionale del pubblico ufficiale, inserendosi in un rapporto sinallagmatico di tipo bilaterale.

Certo, più la regalia è modesta, più diventa necessario verificare con attenzione la sussistenza di un effettivo nesso sinallagmatico, ma si tratta di un problema di prova e non di inquadramento della fattispecie.

Cosìcome, del resto, un dono di rilevante valore può costituire un indizio significativo di un accordo corruttivo , ma, anche in questo caso, perché sia integrato il delitto in oggettooccorre che sia provata non la sola dazione ma anche la controprestazione e, soprattutto,il nesso causale tra esse.

5. Resta da verificare se la modestia della somma renda il fatto inoffensivo.

Tale conclusione non potrebbe in alcun modo essere sorretta dall’art. 4 sopra citato, che tassativamente vieta l’accettazione di regalie connesse all’esercizio della propria attività, ritenendole comunque lesive dellaimmagine di imparzialità della pubblicaamministrazione.

Né ad essa si potrebbe pervenire in applicazione dei principi generali intema di offensività: è evidente, infatti, che la necessità che sia garantito il regolare funzionamento degli apparati pubblici nell’interesse dei destinatari degli stessi è pregiudicata quale che sia l’entità del prezzo concordato per l’esercizio della funzione, proprio perché quella funzione non deve avere un prezzo.Anzi, come si è affermato in decisioni più remote, la “… tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando una offerta anche minima” (Sez. 6, n. 2714 del 30/10/1995, dep. 1996, Varvarito, Rv. 204125 –01) In tali casi, cioè, l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non risiede nella entità della controprestazione richiesta per la vendita della funzione, quanto piuttosto nella stessa esistenza di un accordo per venderla.

5. In conclusione i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA suiricorsi propost i da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati, che ha concluso chiedendo l’accoglimento deiricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in ep i grafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in sede di rito abbreviato, aveva condannato M assimo [OSCURATO:PERSONA] S elmi e [OSCURATO:PERSONA] Z uppini , dipendentidi una agenzia di onoranz e funebri, per il delitto di cui all’art. 318 cod. pen., per aver corrisposto una somma di denaro a [OSCURATO:PERSONA], operatore obitoriale, per il compimento di un atto del suoufficio, ossia per la vestizione delle salme. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di corruzione. Nella prospettazione difensiva la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apoditticain ordine all’esistenza di un accordo corruttivo ; peraltro , non sarebbe nemmeno ragionevole ipotizzare che l’agenzia funebre, di cui gli imputati erano dipendenti,abbia rinunciato a provvedere direttamente a lla vestizione , per la quale avrebbe avuto titolo per ricevere un compenso aggiuntivo. Più verosimilmente, quindi, secondo la difesa, le somme corrisposte all’operatore provenivano dai familiari dei defunti. Viene, poi, contestata la ricostruzione della sentenza impugnata in meritoalla posizione dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale difetterebbe la prova della commissione del reato, in quanto egli sarebbe statopresente nell’obitorio solo per la rimozione del pacemaker di un paziente. In ogni caso, viene dedotto che l’esiguità dell’importo imporrebbe l’applicazione dell’art. 4, d.P.R. n. 62/2013, qualificato come scriminante. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore degli imputatihanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va evidenziato che ricorre nel caso di specie una c.d. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenzache le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Ancora, è opportuno ribadire che non rientra tra i poteri della Corte di cassazione la riletturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito,senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 2.Sono, dunque, inammissibili le censure relative alla ricostruzione dei fatti e al ruolo svolto dagli imputati, in quanto afferenti alla valutazione degli elementi di prova, già effettuata nelle sentenze di primo e secondo grado, con motivazioni conformi, non manifestamente illogiche né irragionevoli e, pertanto, non sindacabiliin questa sede. Premesso che non è contestata la qualifica soggettiva di incaricatodi pubblico servizio dell’operatoreobitoriale - le cui mansioni non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o d'ordine, ma implicano conoscenze del regolamento di poliziamortuaria che comportano un'attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzionipubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie (Sez. 6, n. 32369 del 09/06/2009, Testa, Rv. 245192)-,la Corte di appello ha ritenuto provato che siano state a lui corrisposte somme di denaro non dovute da parte degli imputati, addetti alle imprese funebri, emergendo tale circostanza dalle intercettazioni ambientali e telefoniche. Da esse si ricava in modo univoco che il denaro è stato consegnato, in periodo di ingravescenza della pandemia da Covid- 19, in cambio della vestizione di due salme, ossia di una attività che rientrava tra le mansioni dell’operatore. Quanto alla censura secondo cui i ricorrenti non avrebbero avuto alcun vantaggio dalla dazione di denaro, va rilevato che si tratta di argomentazione già adeguatamente affrontata e superata dalla sentenza di primo grado -richiamata sul punto per relationemda quella impugnata-, secondo cui l’interesse consisteva nel conseguimento di una vestizione più celere e accurata delle salme dei prossimi congiunti dei loro clienti, peraltro in un periodo di pandemia. 3. Infondata è la richiesta di annullamento della sentenza impugnata in applicazione dell’art. 4, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.Nella prospettazione difensiva tale norma legittimerebbe il dipendente pubblico ad accettare regalie di modico valore, per cui opererebbe come una scriminante rispetto al reato di cui all’art.318 cod. pen. 3.1. Agli imputati è contestato il reato di corruzione per avere corrisposto, in due occasioni, euro 50,00 a un incaricato di pubblico servizio perché questi compisse un atto del suo ufficio, ossia provvedesse alla vestizione delle salme. L’art. 318cod. pen., con previsione di carattere generale, sanziona l’accordo con il quale il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio, in virtù del rinvio contenuto al successivo art. 320cod. pen.) accetta di ricevere denaro o altra utilità per il compimento di un atto del suo ufficio; si tratta, quindi, di un contratto sinallagmatico a causa illecita tra corrotto e corruttore, che si consuma o con l’accordo o con la ricezione del denaro –o altra utilità. Oggetto del contratto è la vendita delle funzioni o dei poteri del funzionario; il reato si perfeziona, quindi, a prescindere da un danno concreto, qual è l’effettivo sviamento della funzione amministrativa, e si pone come reato di pericolo, diversamente dal successivo art. 319cod. pen., che prevede un reato di danno nella diversaipotesi che uno sviamento sia snella diversamente realizzato. Per la sussistenza del reato è necessario, q uindi , che esista un accordo sinallagmatico, ossia un contratto di scambio. Deve, cioè, essere provato che, a fronte della ricezione di denaro o altra utilità,il funzionario pubblico abbia messo a disposizione la sua funzione o i suoi poteri, vuoi per il compimento di uno o più attispecifici vuoi prendendo in carico un interesse privato, attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata dietro una dazione o promessa indebita (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, Bolla, che, in motivazione, ha precisato che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, è sussumibile nella previsione dell'art. 318 cod. pen., e non in quella, più severamente punita, dell'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia in concreto prodotto il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio). Nella pratica, difficilmente si ottiene la prova dell’accordo, di cui si rinvengono tracce, quali la dazione di denaro o altra utilità; in simili casi occorre , in via indiziaria, non solo individuare in termini precisi, e non evanescenti, la prestazione del pubblico ufficiale ma anche ricercare la prova del nesso funzionale tra prestazione e controprestazione. Per questo, laddove manchino elementi univoci dimostrativi dell’accordo, in presenza di una dazione di denaro o altra utilità, si valorizza talvolta la proporzionalità tra le prestazioni, requisito che, pur non costituendo un elemento necessario per l'integrazione della fattispecie penale, può assumere rilevanza , appunto, sul piano probatorio. Nei casi in cui la dazione indebita sia irrisoria rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto dal pubblico agente, risulterà, infatti, più difficile la dimostrazione dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione. 3.2.In questo quadro si inserisce il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, richiamato dai ricorrenti. Si tratta diun regolamento che reca il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il cui art. 4 prevede, al comma 2 che: «il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali,indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto»; il successivo comma 5 stabilisce che «ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto». Ebbene, secondo Sez. 6, n. 19319 del 10/02/2017, Liocco (Rv. 269836 –01), con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarebbe stata esclusa la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro. In tali casi, infatti, la condotta sarebbe inoffensiva. Secondo altra impostazione, invece, «la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia "d'uso" idoneaa legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000» (Sez. 6,n. 49524 del 03/10/2017, PM in proc. Scapolan, Rv. 271496 –01; Sez. 6, n. 44357 del 23/09/2024, Aronne, Rv. 287308 –01). Reputa il Collegio che la formulazione letterale dell’art. 4, comma 2, sopra citato imponga di aderire atale ultimo orientamento. La norma, infatti, fa espresso divieto al pubblico dipendente «indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato» di chiedere regalie, anche di modico valore, «a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto». Ciò che la norma consente, piuttosto,sono i donativi di modico valore che non siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali. La disposizione, di chiaro stampo deontologico, si pone al di là e al di fuori dell’ambito penale («indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato») e, a livello disciplinare, vieta anche le regalie di modico valore correlate allo svolgimento dell’attività del proprio ufficio. In tali casi, infatti, viene esclusa la possibilità di qualificare tali regalie come “d'uso” anche quando di modico valore, riconoscendo che esse possono incidere sull'apparenza di imparzialità e sull'immagine della pubblica amministrazione. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, la norma non ha efficacia scriminante, perché non tocca il profilo penale della condotta, che resta ad essa completamente estraneo. 4. Secondo quanto sopra riportato, infatti, se c’è l’accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all’art. 318 cod. pen., quale che sia il “prezzo” concordato, e anche se esso sia modico. Per configurare il reato di cui all'art. 318 cod.pen. è necessario, cioè, che il dono costituisca il corrispettivo di un comportamento funzionale del pubblico ufficiale, inserendosi in un rapporto sinallagmatico di tipo bilaterale. Certo, più la regalia è modesta, più diventa necessario verificare con attenzione la sussistenza di un effettivo nesso sinallagmatico, ma si tratta di un problema di prova e non di inquadramento della fattispecie. Cosìcome, del resto, un dono di rilevante valore può costituire un indizio significativo di un accordo corruttivo , ma, anche in questo caso, perché sia integrato il delitto in oggettooccorre che sia provata non la sola dazione ma anche la controprestazione e, soprattutto,il nesso causale tra esse. 5. Resta da verificare se la modestia della somma renda il fatto inoffensivo. Tale conclusione non potrebbe in alcun modo essere sorretta dall’art. 4 sopra citato, che tassativamente vieta l’accettazione di regalie connesse all’esercizio della propria attività, ritenendole comunque lesive dellaimmagine di imparzialità della pubblicaamministrazione. Né ad essa si potrebbe pervenire in applicazione dei principi generali intema di offensività: è evidente, infatti, che la necessità che sia garantito il regolare funzionamento degli apparati pubblici nell’interesse dei destinatari degli stessi è pregiudicata quale che sia l’entità del prezzo concordato per l’esercizio della funzione, proprio perché quella funzione non deve avere un prezzo.Anzi, come si è affermato in decisioni più remote, la “… tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando una offerta anche minima” (Sez. 6, n. 2714 del 30/10/1995, dep. 1996, Varvarito, Rv. 204125 –01) In tali casi, cioè, l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice non risiede nella entità della controprestazione richiesta per la vendita della funzione, quanto piuttosto nella stessa esistenza di un accordo per venderla. 5. In conclusione i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricor
Sentenza Cassazione n. 01620/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris