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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 03704/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29795/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 202/2017, depositata il 27/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n.

T8M01T101310, con il quale il suo reddito, per l’anno 2007, era stato rideterminato in € 323.642,36 ex art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973. 2.La CTP di Massa accolse il ricorso, con sentenza poi confermata dalla CTR della Toscana.

I giudici di secondo grado ritennero che l’Agenzia delle Entrate avesse erroneamente conteggiato due volte il valore dell’imbarcazione condotta in leasing dal contribuente (in relazione, da un lato, al corrispondente reddito presunto, dall’altro alla spesa per le rate di leasing) e che non avesse tenuto conto dei prelevamenti delle somme da un conto corrente, suscettibili di coprire le spese per i canoni e per la manutenzione dell’imbarcazione. 3.Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, è infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), posto che il corrispondente adempimento risulta dalla nota di deposito di iscrizione a ruolo, e la relativa copia risulta effettivamente depositata nel fascicolo, munita del timbro recante la data del 27/12/2017. 2.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6 del d.p.r. n. 600/1973 e del d.m. 10/09/1992 e 19/11/1992, nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c.

Il motivo è fondato.

Il ragionamento della CTR (nei limiti in cui sia consentito comprenderlo dalla confusa motivazione) è imperniato su una inversione dell’onere probatorio relativo alla considerazione dei beni indice per l’accertamento sintetico, in contrasto con il principio per cui la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di alcuni beni, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicatori di tale capacità esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi a valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale - e quindi alla non imponibilità - delle somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni (cfr. Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 20369/2017, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10378/2022; da ultimo, Cass., n. 6698/2025).

La CTR afferma la necessità per l’Ufficio di “provare l’effettiva evasione”, fornendo “altri elementi sui quali fondare la sua attività fiscale” (pag. 2 della sentenza impugnata), in tal modo addossando, pertanto, sull’amministrazione un onere probatorio -come detto - viceversa incombente sul contribuente.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e per assenza di motivazione, in relazione alle affermazioni riguardanti le disponibilità finanziarie del ricorrente su alcuni conti correnti per un ammontare complessivo di € 224.845,00.

Anche questo motivo è fondato, non essendo possibile trarre dalla motivazione l’iter logico attraverso il quale il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto assolta la prova contraria gravante sul contribuente.

Al contrario, pur a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate nell’atto di appello (riportate alle pagg. 11-18 del ricorso), la CTR – in tal modo perpetuando la logica di un’impropria inversione dell’onere della prova - si è limitata ad affermare che “nell’accertamento non vi è alcuna motivazione per giustificare e per non riconoscere i prelevamenti e l’uso di essi nei c/c” (pag. 3 della sentenza impugnata), per poi far cenno - incomprensibilmente - alla differenza dell’accertamento nei riguardi delle persone fisiche rispetto a quello relativo alle persone giuridiche, con affermazioni del tutto “fuori fuoco” rispetto alla necessaria estrinsecazione delle ragioni per cui le movimentazioni bancarie de quibus (in nessun modo, peraltro, dettagliate nella trama argomentativa della sentenza) sarebbero idonee a giustificare la maggiore capacità contributiva accertata col metodo sintetico. 3.

Il terzo motivo - con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., e 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per non essersi la CTR pronunciata sul motivo d’appello relativo al presupposto per l’accertamento sintetico, rappresentato dallo scostamento per almeno un quarto del reddito complessivo netto rispetto a quello dichiarato, e alle relative modalità di calcolo –è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.

4. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente rinvio della causa al giudice di secondo grado.

P.Q.M Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29795/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 202/2017, depositata il 27/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n. T8M01T101310, con il quale il suo reddito, per l’anno 2007, era stato rideterminato in € 323.642,36 ex art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973. 2.La CTP di Massa accolse il ricorso, con sentenza poi confermata dalla CTR della Toscana. I giudici di secondo grado ritennero che l’Agenzia delle Entrate avesse erroneamente conteggiato due volte il valore dell’imbarcazione condotta in leasing dal contribuente (in relazione, da un lato, al corrispondente reddito presunto, dall’altro alla spesa per le rate di leasing) e che non avesse tenuto conto dei prelevamenti delle somme da un conto corrente, suscettibili di coprire le spese per i canoni e per la manutenzione dell’imbarcazione. 3.Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, è infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata (art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.), posto che il corrispondente adempimento risulta dalla nota di deposito di iscrizione a ruolo, e la relativa copia risulta effettivamente depositata nel fascicolo, munita del timbro recante la data del 27/12/2017. 2.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, commi 4, 5 e 6 del d.p.r. n. 600/1973 e del d.m. 10/09/1992 e 19/11/1992, nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c. Il motivo è fondato. Il ragionamento della CTR (nei limiti in cui sia consentito comprenderlo dalla confusa motivazione) è imperniato su una inversione dell’onere probatorio relativo alla considerazione dei beni indice per l’accertamento sintetico, in contrasto con il principio per cui la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di alcuni beni, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicatori di tale capacità esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi a valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale - e quindi alla non imponibilità - delle somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni (cfr. Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 20369/2017, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10378/2022; da ultimo, Cass., n. 6698/2025). La CTR afferma la necessità per l’Ufficio di “provare l’effettiva evasione”, fornendo “altri elementi sui quali fondare la sua attività fiscale” (pag. 2 della sentenza impugnata), in tal modo addossando, pertanto, sull’amministrazione un onere probatorio -come detto - viceversa incombente sul contribuente. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia e per assenza di motivazione, in relazione alle affermazioni riguardanti le disponibilità finanziarie del ricorrente su alcuni conti correnti per un ammontare complessivo di € 224.845,00. Anche questo motivo è fondato, non essendo possibile trarre dalla motivazione l’iter logico attraverso il quale il giudice di secondo grado avrebbe ritenuto assolta la prova contraria gravante sul contribuente. Al contrario, pur a fronte delle puntuali contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate nell’atto di appello (riportate alle pagg. 11-18 del ricorso), la CTR – in tal modo perpetuando la logica di un’impropria inversione dell’onere della prova - si è limitata ad affermare che “nell’accertamento non vi è alcuna motivazione per giustificare e per non riconoscere i prelevamenti e l’uso di essi nei c/c” (pag. 3 della sentenza impugnata), per poi far cenno - incomprensibilmente - alla differenza dell’accertamento nei riguardi delle persone fisiche rispetto a quello relativo alle persone giuridiche, con affermazioni del tutto “fuori fuoco” rispetto alla necessaria estrinsecazione delle ragioni per cui le movimentazioni bancarie de quibus (in nessun modo, peraltro, dettagliate nella trama argomentativa della sentenza) sarebbero idonee a giustificare la maggiore capacità contributiva accertata col metodo sintetico. 3. Il terzo motivo - con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c., e 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per non essersi la CTR pronunciata sul motivo d’appello relativo al presupposto per l’accertamento sintetico, rappresentato dallo scostamento per almeno un quarto del reddito complessivo netto rispetto a quello dichiarato, e alle relative modalità di calcolo –è assorbito dall’accoglimento dei precedenti. 4. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con conseguente rinvio della causa al giudice di secondo grado. P.Q.M Accoglie il ricorso in relazione ai primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle
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