CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio per estinzione dei reati. 7/D [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva esercitata l'azione penale per i reati di cui agli artt. 81, 56 - 624-bis, 625, primo comma, n. 2, 337, 582 - 585 cod. pen., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di trarne profitto, l'un reato commesso in esecuzione dell'altro, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre beni a [OSCURATO:PERSONA] posseduti all'interno della sua abitazione, praticando un foro sul muro del terrazzo e non riuscendo a entrare per l'intervento delle forze dell'ordine, nei cui confronti usava violenza e minaccia per opporsi all'assistente capo [OSCURATO:PERSONA] mentre cercava di identificarlo, facendolo cadere al suolo e procurandogli lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni; il 23/02/2010, con la recidiva reiterata specifica. 1.1. Con sentenza deliberata il 30/06/2014, il Tribunale di Trani assolveva [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, avendo ritenuto sussistenti ragionevoli dubbi circa l'identificazione dell'imputato da parte di Lione. 1.2. Investita dall'appello del Procuratore Generale, la Corte di appello di Bari, con sentenza deliberata il 09/03/2021, rilevata l'estinzione per prescrizione del reato di lesioni volontarie, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto in appartamento aggravato e di resistenza a un pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 600 di multa. La Corte distrettuale non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dalla Procura Generale appellante (che, in particolare, aveva sollecitato l'esame dei testi Lione, Ormas, Caporale e [OSCURATO:PERSONA]), sulla considerazione che il giudice di primo grado non aveva messo in dubbio l'attendibilità dei verbalizzanti, ma si era limitato a rilevarne, impropriamente, la discordanza. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il nuovo esame dei testi Lione, Ornnas e [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado aveva, in particolare, ritenuto insuperabile il dubbio sull'attendibilità dell'identificazione dell'aggressore da parte di Lione e aveva dubitato dell'avvistamento del presunto ladro da parte di Ormas, il che imponeva la riassunzione dell'istruzione dibattimentale da parte della Corte di appello.2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per il nuovo esame del teste [OSCURATO:PERSONA], la cui testimonianza circa l'alibi dell'imputato era stata ritenuta assorbita dal giudice di primo grado alla luce della valutazione delle prove di accuse, ma che doveva essere rinnovata in appello per la rilevanza centrale della prova d'alibi. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 99 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva e alla fissazione della pena in misura maggiore del minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] Non essendo inammissibile il ricorso, avuto particolare riguardo al primo motivo, in quanto la sentenza di primo grado aveva ritenuto non attendibile l'identificazione dell'imputato da parte di Lione, la cui testimonianza non ha formato oggetto di rinnovazione in appello, la Corte rileva il perfezionamento della fattispecie estintiva dei reati per prescrizione, intervenuto, al più tardi, il 01/11/2021 (in relazione al tentato furto in abitazione aggravato, punito, nel massimo con la reclusione pari a 10 anni - e non suscettibile di ulteriore aumento per la recidiva a norma dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. - ridotto di un terzo per il tentativo fino ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, aumentato di due terzi - ossia di anni 4, mesi 5 e giorni 10 - ex art. 161 cod. pen., per un totale di anni 11, mesi 1 e giorni 10, che, considerato il tempus del tentato furto - il 23/02/2010 -, conduce al 05/04/2021, ulteriormente aumentato, fino alla data indicata, in considerazione della sospensione per 210 giorni collegata al rinvio indicato dalla Corte di appello dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per astensione dell'avvocatura). Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati addebitati, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 15/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].. I la a eone ^74, W i --t—oirtfe--E