Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 25423/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

attivera (p.e.c:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domici-liata in Roma alla via Flaminia, 203 presso lo studio del suddetto difen-sore;Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1649/4/2025, depositata in segreteria in data 13.3.2025 enon notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquida-zione, svolgente attività di commercio all'ingrosso di computer e soft-ware, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diRoma n.12915/41/2022, la quale aveva rigettato il ricorso della societàavente ad oggetto gli avvisi di accertamento, con i quali l’Agenziadell’Entrate le richiedeva il pagamento di IVA relativamente agli annidi imposta dal 2012 al 2015.2.

Si legge nella sentenza impugnata che la società era fatta oggettodi una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza da cui emer-geva l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Ilprocesso verbale di constatazione che raccoglieva le risultanze dellaverifica veniva poi posto dall’Agenzia a base del recupero a tassazionedell'IVA indebitamente detratta.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20263.

Il giudice d’appello confermava la sentenza resa dal giudice di primecure respingendo le difese della contribuente.

Il giudice accertava che,nel corso degli anni sottoposti a verifica, la [OSCURATO:PERSONA] aveva siste-maticamente intrattenuto rapporti commerciali e finanziari con fornitoriconnotati da svariati elementi di criticità in quanto evasori totali, ov-vero con sede legale fittizia, oppure con una mera domiciliazione senzaeffettivo esercizio di attività d'impresa (mere cartiere).

Così la contri-buente realizzava una frode carosello, con operazioni intracomunitarie,ossia acquisto di beni da operatori esteri per rivenderli sul territorionazionale in evasione fiscale, utilizzando per il 90% del proprio fattu-rato i fornitori individuati come mere cartiere.4.

Il giudice accertava che, sulla base delle risultanze emerse, l’Agenziaaveva dimostrando l’inesistenza commerciale delle società fornitrici, ilmodus operandi di una frode carosello nonché l'acquisizione di mate-riali a prezzi più contenuti per praticare prezzi di vendita più bassi, confrode in danno dei concorrenti.

A fronte di ciò, la contribuente nonaveva fornito idonea prova contraria, sia della esistenza dei fornitori,sia sulla congruità dei prezzi di acquisto e sull'impiego di un'ordinariadiligenza.

In ultima analisi, tenuto conto anche che la condotta eraperdurata nel tempo con le medesime modalità, riteneva dimostratoche la ricorrente aveva consapevolmente partecipato all’articolato si-stema di frode carosello per l’evasione dell’IVA e confermava intera-mente le riprese.5.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20266.

Il 18.3.2026 la Corte ha proposto la definizione del ricorso exart.380-bis cod. proc. civ., opposta dai contribuenti con istanza di de-cisione del giudizio del 22.4.2026.Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., e l’errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, non-ché il travisamento delle risultanze probatorie in senso proprio.

Se-condo la ricorrente, l’unico elemento posto a base degli accertamenti,che sarebbe consistito secondo la società nel più basso prezzo di ac-quisto della merce dalle fornitrici cartiere rispetto ai prezzi di mercato,non solo non sarebbe attendibile perché rappresenterebbe un cam-pione limitato a pochi acquisti e solo per gli anni 2013 e 2015, ma nonsarebbe neppure comparabile con il prezzo di vendita di merce analogaeffettuata da una società competitor assunta dagli accertatori comemetro di paragone.2.

Col secondo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2727 e2729 cod. civ. e delle norme in materia di presunzioni semplici perinesistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in riferi-mento agli elementi di prova agli atti.

Per le stesse argomentazioni dicui al precedente motivo di ricorso, la società lamenta che la CGT di IIgrado sarebbe incorsa nel vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 cod.civ., avendo sussunto sotto tale norma fatti privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza nel ricavare dal compendio probatorio la in-congruità dei prezzi di acquisto della merce da parte di Egross.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20263.

Va dato atto che l’Agenzia controricorrente eccepisce l’inammissibi-lità dei due motivi, sia in quanto nel loro complesso richiedono unnuovo esame del fatto che è impedito in sede di legittimità, sia per lapreclusione della c.d.

“doppia conforme” alla luce del doppio rigetto inprimo e in secondo grado, sia perché non decisivi in quanto l’elementodel prezzo di acquisto delle merci su cui si appuntano non è stato af-fatto l’unico elemento indiziario su cui si sono basati gli accertamentiimpugnati, ma vi erano altri più incisivi elementi che implicavano unapresunzione di fattiva partecipazione della società contribuente allafrode fiscale o, comunque, che dovevano spingerla a verificare la realenatura delle fornitrici in relazione alle operazioni contestate.4.

I motivi – che possono essere trattati congiuntamente, concernendola medesima questione – sono inammissibili.Quanto al prospettato travisamento della prova, le Sezioni Unite dellaCorte di cassazione (cfr. sentenza n.5792 del 2024, poi sempre con-fermata), hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivodella prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione proba-toria al fatto probatorio.Esso trova il suo istituzionale rimedio, in primo luogo, nell'impugna-zione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presup-posti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e, se tale deve inten-dersi il contenuto del profilo di doglianza in esame, i motivi sono inam-missibili poiché le censure dovevano essere proposte attraverso il ri-medio della revocazione avanti al giudice che ha emesso la sentenzaimpugnata.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026Se, invece, come pare al Collegio sulla base sulla base della letturadella pronuncia di appello, il fatto probatorio ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza si è pronunciata e, cioè, se il travi-samento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti, allora il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(cfr. Sez.

U. n.5792 del 2024 cit.).Quest’ultima qualificazione è suggerita anche dalla terminologia ado-perata nel corpo del ricorso, ma, se è così, certamente la valutazionedel compendio probatorio circa l’incongruità dei prezzi di acquisto dellamerce da parte di Egross non attiene a fatti del processo, bensì a fattisostanziali, e da ciò deriva egualmente l’inammissibilità dei mezzi diimpugnazione che non l’hanno introdotta quale vizio di motivazione.5.

Ma anche a voler riqualificare i motivi sotto l’angolo del n.5 del 360,primo comma, cod. proc. civ., come eccepito in controricorso, i mezzisono inammissibili in quanto incappano nella preclusione della doppiaconforme, ai sensi della legge delega n.206/2021 attuata, per quantoqui interessa, dal d.lgs. n.149/2022, la quale ha comportato il colloca-mento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con ilconnesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione,e il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a basedella decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell’appello sono state tra loro diverse.6.

Ulteriore ragione di inammissibilità è la manifesta infondatezza delricorso, in quanto il giudice di appello, nel rispetto dei principi dellagiurisprudenza della Corte in materia di operazioni soggettivamenteinesistenti (v.

Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20265, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021), ha ritenuto as-solto da parte dell’Agenzia l’onere di provare in base ad elementi pre-suntivi - ritenuti gravi precisi e concordanti e valutati correttamentenel loro complesso conformemente ai criteri giuridici in tema di forma-zione della prova critica (Sez. 3, n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 5, Ord.n. 33126 del 2024) - non solo la fittizietà del fornitore, ma anche laconsapevolezza della cessionaria-contribuente che l'operazione si inse-riva in un meccanismo fraudolento.In particolare, la CGT di II grado ha ritenuto - nel rispetto dei dettiprincipi e con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede dilegittimità - che, da un lato, l’Ufficio ha dimostrato l’inesistenza com-merciale delle società fornitrici (fornitori connotati da svariati elementidi criticità in quanto evasori totali, ovvero con sede legale fittizia, op-pure con una mera domiciliazione senza effettivo esercizio di attivitàd'impresa, che in sostanza potevano essere definite delle mere “car-tiere”), il modus operandi di una frode carosello e l’acquisizione di ma-teriali a prezzi più contenuti per praticare prezzi di vendita più bassi,con frode in danno dei concorrenti” nonché la consapevolezza dellafrode da parte della contribuente.Si legge al proposito: «emerge che i prezzi praticati erano più bassirispetto a quelli del mercato e che dai fornitori venivano concessi dila-zioni di pagamento, che potevano arrivare anche a 90 giorni, ed in talmodo la [OSCURATO:PERSONA] poteva vendere i prodotti ancor prima di averliacquistati agendo in tal modo “allo scoperto”; “sulla base degli elementiraccolti si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmentepartecipato ad un articolato sistema di frode carosello all'IVA, attra-verso il sistematico utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti, senza versare le imposte, beneficiando della possibilità diNumero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026praticare prezzi inferiori a quelli di mercato e realizzando cospicui van-taggi patrimoniali.

Tale condotta, che è perdurata nel tempo con lemedesime modalità, dimostra la piena consapevolezza della partecipa-zione ad un meccanismo fraudolento”».Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la vio-lazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciu-tigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitàdi ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taletenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021).7.

Oltretutto, concreta una doglianza non attinente al decisum la cen-sura di travisamento della prova afferente ad un fatto decisivo e con-troverso - ossia la congruità del prezzo di acquisto delle merci dai for-nitori asseritamente considerati società fantasma - per essere stata,ad avviso della ricorrente, la rilevazione del più basso prezzo di acqui-sto della merce dalle fornitrici “cartiere” rispetto ai prezzi di mercato dimerce analoga non solo inattendibile perché rappresentativa di uncampione limitato a pochi acquisti e solo per gli anni 2013 e 2015, maneppure comparabile con il prezzo di vendita di merce analoga effet-tuata da una società competitor assunta dagli accertatori come metrodi paragone.

Infatti, il giudice d’appello ha fondato la convinzione dellaNumero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026consapevolezza della frode in capo alla società contribuente su più ele-menti valutati nel complesso, e in particolare, le dichiarazioni rese aimilitari verbalizzanti dal responsabile dell’Ufficio acquisti.

La circo-stanza - non specificamente aggredita con il ricorso - della concessioneda parte dei fittizi fornitori di dilazioni di pagamento, che potevano ar-rivare anche a 90 giorni, in modo tale che la società potesse vendere iprodotti ancor prima di averli acquistati agendo in tal modo “allo sco-perto”.La CGT2 ha poi ritenuto - con uguale apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità - che la società non aveva oppostoidonea prova contraria, sia sulla esistenza dei fornitori, sia sulla con-gruità dei prezzi di acquisto, sia sull'impiego di un'ordinaria diligenza.Nella specie, va anche ribadito l’orientamento di questa Corte secondocui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, appa-rentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado di merito” (v.

Cass. n. 8758 del 2017;Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 11261 del 2022).Infine, nella fase amministrativa il controllo documentale è stato ne-cessariamente eseguito a campione su un numero limitato di fatture,degli anni sottoposti a verifica, né nel giudizio la società ha dimostratoche il campione controllato non fosse rappresentativo del complessodella fatturazione per i rilevanti periodi di imposta.8.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liqui-date come da dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pen-denze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della contro-parte, al pagamento della somma determinata di euro 5.100, oltre alpagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000 in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 5.100 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 5.100in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 3.000 afavore della Cassa delle ammende.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
attivera (p.e.c:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domici-liata in Roma alla via Flaminia, 203 presso lo studio del suddetto difen-sore;Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1649/4/2025, depositata in segreteria in data 13.3.2025 enon notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquida-zione, svolgente attività di commercio all'ingrosso di computer e soft-ware, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diRoma n.12915/41/2022, la quale aveva rigettato il ricorso della societàavente ad oggetto gli avvisi di accertamento, con i quali l’Agenziadell’Entrate le richiedeva il pagamento di IVA relativamente agli annidi imposta dal 2012 al 2015.2. Si legge nella sentenza impugnata che la società era fatta oggettodi una verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza da cui emer-geva l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Ilprocesso verbale di constatazione che raccoglieva le risultanze dellaverifica veniva poi posto dall’Agenzia a base del recupero a tassazionedell'IVA indebitamente detratta.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20263. Il giudice d’appello confermava la sentenza resa dal giudice di primecure respingendo le difese della contribuente. Il giudice accertava che,nel corso degli anni sottoposti a verifica, la [OSCURATO:PERSONA] aveva siste-maticamente intrattenuto rapporti commerciali e finanziari con fornitoriconnotati da svariati elementi di criticità in quanto evasori totali, ov-vero con sede legale fittizia, oppure con una mera domiciliazione senzaeffettivo esercizio di attività d'impresa (mere cartiere). Così la contri-buente realizzava una frode carosello, con operazioni intracomunitarie,ossia acquisto di beni da operatori esteri per rivenderli sul territorionazionale in evasione fiscale, utilizzando per il 90% del proprio fattu-rato i fornitori individuati come mere cartiere.4. Il giudice accertava che, sulla base delle risultanze emerse, l’Agenziaaveva dimostrando l’inesistenza commerciale delle società fornitrici, ilmodus operandi di una frode carosello nonché l'acquisizione di mate-riali a prezzi più contenuti per praticare prezzi di vendita più bassi, confrode in danno dei concorrenti. A fronte di ciò, la contribuente nonaveva fornito idonea prova contraria, sia della esistenza dei fornitori,sia sulla congruità dei prezzi di acquisto e sull'impiego di un'ordinariadiligenza. In ultima analisi, tenuto conto anche che la condotta eraperdurata nel tempo con le medesime modalità, riteneva dimostratoche la ricorrente aveva consapevolmente partecipato all’articolato si-stema di frode carosello per l’evasione dell’IVA e confermava intera-mente le riprese.5. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20266. Il 18.3.2026 la Corte ha proposto la definizione del ricorso exart.380-bis cod. proc. civ., opposta dai contribuenti con istanza di de-cisione del giudizio del 22.4.2026.Parte ricorrente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., e l’errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, non-ché il travisamento delle risultanze probatorie in senso proprio. Se-condo la ricorrente, l’unico elemento posto a base degli accertamenti,che sarebbe consistito secondo la società nel più basso prezzo di ac-quisto della merce dalle fornitrici cartiere rispetto ai prezzi di mercato,non solo non sarebbe attendibile perché rappresenterebbe un cam-pione limitato a pochi acquisti e solo per gli anni 2013 e 2015, ma nonsarebbe neppure comparabile con il prezzo di vendita di merce analogaeffettuata da una società competitor assunta dagli accertatori comemetro di paragone.2. Col secondo motivo la ricorrente prospetta, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2727 e2729 cod. civ. e delle norme in materia di presunzioni semplici perinesistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in riferi-mento agli elementi di prova agli atti. Per le stesse argomentazioni dicui al precedente motivo di ricorso, la società lamenta che la CGT di IIgrado sarebbe incorsa nel vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 cod.civ., avendo sussunto sotto tale norma fatti privi dei requisiti di gravità,precisione e concordanza nel ricavare dal compendio probatorio la in-congruità dei prezzi di acquisto della merce da parte di Egross.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20263. Va dato atto che l’Agenzia controricorrente eccepisce l’inammissibi-lità dei due motivi, sia in quanto nel loro complesso richiedono unnuovo esame del fatto che è impedito in sede di legittimità, sia per lapreclusione della c.d. “doppia conforme” alla luce del doppio rigetto inprimo e in secondo grado, sia perché non decisivi in quanto l’elementodel prezzo di acquisto delle merci su cui si appuntano non è stato af-fatto l’unico elemento indiziario su cui si sono basati gli accertamentiimpugnati, ma vi erano altri più incisivi elementi che implicavano unapresunzione di fattiva partecipazione della società contribuente allafrode fiscale o, comunque, che dovevano spingerla a verificare la realenatura delle fornitrici in relazione alle operazioni contestate.4. I motivi – che possono essere trattati congiuntamente, concernendola medesima questione – sono inammissibili.Quanto al prospettato travisamento della prova, le Sezioni Unite dellaCorte di cassazione (cfr. sentenza n.5792 del 2024, poi sempre con-fermata), hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivodella prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio insé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione proba-toria al fatto probatorio.Esso trova il suo istituzionale rimedio, in primo luogo, nell'impugna-zione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presup-posti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e, se tale deve inten-dersi il contenuto del profilo di doglianza in esame, i motivi sono inam-missibili poiché le censure dovevano essere proposte attraverso il ri-medio della revocazione avanti al giudice che ha emesso la sentenzaimpugnata.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026Se, invece, come pare al Collegio sulla base sulla base della letturadella pronuncia di appello, il fatto probatorio ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza si è pronunciata e, cioè, se il travi-samento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti, allora il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(cfr. Sez. U. n.5792 del 2024 cit.).Quest’ultima qualificazione è suggerita anche dalla terminologia ado-perata nel corpo del ricorso, ma, se è così, certamente la valutazionedel compendio probatorio circa l’incongruità dei prezzi di acquisto dellamerce da parte di Egross non attiene a fatti del processo, bensì a fattisostanziali, e da ciò deriva egualmente l’inammissibilità dei mezzi diimpugnazione che non l’hanno introdotta quale vizio di motivazione.5. Ma anche a voler riqualificare i motivi sotto l’angolo del n.5 del 360,primo comma, cod. proc. civ., come eccepito in controricorso, i mezzisono inammissibili in quanto incappano nella preclusione della doppiaconforme, ai sensi della legge delega n.206/2021 attuata, per quantoqui interessa, dal d.lgs. n.149/2022, la quale ha comportato il colloca-mento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con ilconnesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione,e il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a basedella decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell’appello sono state tra loro diverse.6. Ulteriore ragione di inammissibilità è la manifesta infondatezza delricorso, in quanto il giudice di appello, nel rispetto dei principi dellagiurisprudenza della Corte in materia di operazioni soggettivamenteinesistenti (v. Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/20265, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021), ha ritenuto as-solto da parte dell’Agenzia l’onere di provare in base ad elementi pre-suntivi - ritenuti gravi precisi e concordanti e valutati correttamentenel loro complesso conformemente ai criteri giuridici in tema di forma-zione della prova critica (Sez. 3, n. 9059 del 12/04/2018; Sez. 5, Ord.n. 33126 del 2024) - non solo la fittizietà del fornitore, ma anche laconsapevolezza della cessionaria-contribuente che l'operazione si inse-riva in un meccanismo fraudolento.In particolare, la CGT di II grado ha ritenuto - nel rispetto dei dettiprincipi e con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede dilegittimità - che, da un lato, l’Ufficio ha dimostrato l’inesistenza com-merciale delle società fornitrici (fornitori connotati da svariati elementidi criticità in quanto evasori totali, ovvero con sede legale fittizia, op-pure con una mera domiciliazione senza effettivo esercizio di attivitàd'impresa, che in sostanza potevano essere definite delle mere “car-tiere”), il modus operandi di una frode carosello e l’acquisizione di ma-teriali a prezzi più contenuti per praticare prezzi di vendita più bassi,con frode in danno dei concorrenti” nonché la consapevolezza dellafrode da parte della contribuente.Si legge al proposito: «emerge che i prezzi praticati erano più bassirispetto a quelli del mercato e che dai fornitori venivano concessi dila-zioni di pagamento, che potevano arrivare anche a 90 giorni, ed in talmodo la [OSCURATO:PERSONA] poteva vendere i prodotti ancor prima di averliacquistati agendo in tal modo “allo scoperto”; “sulla base degli elementiraccolti si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmentepartecipato ad un articolato sistema di frode carosello all'IVA, attra-verso il sistematico utilizzo di fatture per operazioni soggettivamenteinesistenti, senza versare le imposte, beneficiando della possibilità diNumero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026praticare prezzi inferiori a quelli di mercato e realizzando cospicui van-taggi patrimoniali. Tale condotta, che è perdurata nel tempo con lemedesime modalità, dimostra la piena consapevolezza della partecipa-zione ad un meccanismo fraudolento”».Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la vio-lazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice,in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciu-tigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilitàdi ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taletenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del09/06/2021).7. Oltretutto, concreta una doglianza non attinente al decisum la cen-sura di travisamento della prova afferente ad un fatto decisivo e con-troverso - ossia la congruità del prezzo di acquisto delle merci dai for-nitori asseritamente considerati società fantasma - per essere stata,ad avviso della ricorrente, la rilevazione del più basso prezzo di acqui-sto della merce dalle fornitrici “cartiere” rispetto ai prezzi di mercato dimerce analoga non solo inattendibile perché rappresentativa di uncampione limitato a pochi acquisti e solo per gli anni 2013 e 2015, maneppure comparabile con il prezzo di vendita di merce analoga effet-tuata da una società competitor assunta dagli accertatori come metrodi paragone. Infatti, il giudice d’appello ha fondato la convinzione dellaNumero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026consapevolezza della frode in capo alla società contribuente su più ele-menti valutati nel complesso, e in particolare, le dichiarazioni rese aimilitari verbalizzanti dal responsabile dell’Ufficio acquisti. La circo-stanza - non specificamente aggredita con il ricorso - della concessioneda parte dei fittizi fornitori di dilazioni di pagamento, che potevano ar-rivare anche a 90 giorni, in modo tale che la società potesse vendere iprodotti ancor prima di averli acquistati agendo in tal modo “allo sco-perto”.La CGT2 ha poi ritenuto - con uguale apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità - che la società non aveva oppostoidonea prova contraria, sia sulla esistenza dei fornitori, sia sulla con-gruità dei prezzi di acquisto, sia sull'impiego di un'ordinaria diligenza.Nella specie, va anche ribadito l’orientamento di questa Corte secondocui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, appa-rentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzareuna surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo,non consentito, terzo grado di merito” (v. Cass. n. 8758 del 2017;Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 11261 del 2022).Infine, nella fase amministrativa il controllo documentale è stato ne-cessariamente eseguito a campione su un numero limitato di fatture,degli anni sottoposti a verifica, né nel giudizio la società ha dimostratoche il campione controllato non fosse rappresentativo del complessodella fatturazione per i rilevanti periodi di imposta.8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liqui-date come da dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pen-denze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della contro-parte, al pagamento della somma determinata di euro 5.100, oltre alpagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 5.100 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.Numero registro generale 21782/2025Numero sezionale 5689/2026Numero di raccolta generale 25423/2026Data pubblicazione 16/09/2026condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 5.100in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 3.000 afavore della Cassa delle ammende.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida