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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29014/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45-9091/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità del motivo unico sviluppato in tema di mancanza o mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che neppure si confronta con la puntuale e diffusa motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e carenza della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un contrassegno amministrativo di autorizzazione alla circolazione in zona soggetta a limitazioni.

1.2.1. Il ricorso denunzia un deficit motivazionale nella esplicitazione degli elementi di prova del fatto contestato che non trova riscontro in sentenza.

La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame, non condividendole però ai fini della integrazione del fatto tipico e della sua corretta qualificazione giuridica ed anzi confutandola con logiche argomentazioni.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45-9091/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità del motivo unico sviluppato in tema di mancanza o mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che neppure si confronta con la puntuale e diffusa motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e carenza della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di un contrassegno amministrativo di autorizzazione alla circolazione in zona soggetta a limitazioni. 1.2.1. Il ricorso denunzia un deficit motivazionale nella esplicitazione degli elementi di prova del fatto contestato che non trova riscontro in sentenza. La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame, non condividendole però ai fini della integrazione del fatto tipico e della sua corretta qualificazione giuridica ed anzi confutandola con logiche argomentazioni. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris