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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34841/2025

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iato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pn) il 22 settembre 1957; avverso la ordinanza n. 12/2025 del Tribunale di Messina del 6 marzo 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.5 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 marzo 2025 il Tribunale di Messina, quale giudice dell'appello cautelare, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento col quale il Gip di detto Tribunale aveva convalidato il sequestro, compiuto d'urgenza, di un'area di terreno sulla quale insiste un capannone realizzato con strutture metalliche e di due autocarri, puntualmente identificati tramite la targa nei provvedimento ora impugnato; tutti questi beni sono risultati nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]; il predetto provvedimento cautelare è stato emesso nel corso di un procedimento avente ad oggetto la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti nel quale la veste di indagato era appannaggio del Fìchera.

Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso da quest'ultimo presentato, ha osservato che questi - pacificamente agente in proprio né, peraltro, investito di cariche rappresentative della citata [OSCURATO:PERSONA] - non sarebbe stato legittimato a proporre il ricorso in quanto non soggetto destinatario della restituzione dei beni sequestrati in caso di accoglimento dell'impugnazione da lui presentata.

Avverso il provvedimento in questione ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], assumendo che - essendo egli indagato nel procedimento nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare ed essendo altresì socio di assoluta maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], delle cui quote sociali egli deteneva il 99%, ed avendo egli precedentemente acquistato quanto sottoposto a sequestro - erroneamente era stata esclusa la sua legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento cautelare in discorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

E' circostanza, infatti, pacifica, in quanto non contestata, che il ricorrente abbia interposto il ricorso in appello avverso il provvedimento cautelare emesso agendo in proprio, né è contestato che il [OSCURATO:PERSONA], che assume di essere socio quasi totalitario della [OSCURATO:PERSONA], non rivesta alcun potere rappresentativo di tale compagine societaria, avendo egli stesso dichiarato che la legale rappresentanza di tale soggetto impersonale sia ricoperta dal figlio [OSCURATO:PERSONA].

Questi essendo i dati di fatto rilevanti, osserva il Collegio - essendo rimasto un mero flatus vocis il dato secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso personalmente acquirente dei beni in sequestro - che, nel disporre nel senso della inammissibilità del ricorso, il Tribunale di Messina ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in relazione a casi analoghi ed ai quali l'odierno Collegio intende convintamente dare piena continuità.

Come, infatti, questa Corte ha rilevato, in tema di sequestro di beni appartenenti ad una società di capitali, l'indagato persona fisica (la sentenza richiamata precisa: pur se si tratti del legale rappresentante e socio unico della detta società; pertanto, il principio a fortiori è applicabile al presente caso nel quale il ricorrente non è né il legale rappresentante della società destinataria del sequestro, né è il socio unico di questa) non è legittimato a proporre in proprio richiesta di riesame né (deve ritenersi) di appello cautelare (Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 maggio 2024, n. 18419, rv 286321; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2016, n. 35072, rv 267672; nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 dicembre 2018, n. 58321, non mass.) a meno che non vanti un fondato personale interesse alla restituzione dei beni in sequestro.

Nel caso di specie tale interesse (si deve in realtà parlare, quanto al caso che ora interessa di carenza di interesse e non di carenza di legittimazione ad agire, come, invece, parrebbe aver fatto il Tribunale di Messina) non solo non è stato efficacemente rappresentato dal ricorrente, ma neppure é da ritenere che esso possa derivare dalla enfatizzata ampiezza della entità della partecipazione al capitale sociale vantata dal ricorrente.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pn) il 22 settembre 1957; avverso la ordinanza n. 12/2025 del Tribunale di Messina del 6 marzo 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.5 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 marzo 2025 il Tribunale di Messina, quale giudice dell'appello cautelare, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento col quale il Gip di detto Tribunale aveva convalidato il sequestro, compiuto d'urgenza, di un'area di terreno sulla quale insiste un capannone realizzato con strutture metalliche e di due autocarri, puntualmente identificati tramite la targa nei provvedimento ora impugnato; tutti questi beni sono risultati nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]; il predetto provvedimento cautelare è stato emesso nel corso di un procedimento avente ad oggetto la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti nel quale la veste di indagato era appannaggio del Fìchera. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile il ricorso da quest'ultimo presentato, ha osservato che questi - pacificamente agente in proprio né, peraltro, investito di cariche rappresentative della citata [OSCURATO:PERSONA] - non sarebbe stato legittimato a proporre il ricorso in quanto non soggetto destinatario della restituzione dei beni sequestrati in caso di accoglimento dell'impugnazione da lui presentata. Avverso il provvedimento in questione ha interposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], assumendo che - essendo egli indagato nel procedimento nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare ed essendo altresì socio di assoluta maggioranza della [OSCURATO:PERSONA], delle cui quote sociali egli deteneva il 99%, ed avendo egli precedentemente acquistato quanto sottoposto a sequestro - erroneamente era stata esclusa la sua legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento cautelare in discorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. E' circostanza, infatti, pacifica, in quanto non contestata, che il ricorrente abbia interposto il ricorso in appello avverso il provvedimento cautelare emesso agendo in proprio, né è contestato che il [OSCURATO:PERSONA], che assume di essere socio quasi totalitario della [OSCURATO:PERSONA], non rivesta alcun potere rappresentativo di tale compagine societaria, avendo egli stesso dichiarato che la legale rappresentanza di tale soggetto impersonale sia ricoperta dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. Questi essendo i dati di fatto rilevanti, osserva il Collegio - essendo rimasto un mero flatus vocis il dato secondo il quale il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe reso personalmente acquirente dei beni in sequestro - che, nel disporre nel senso della inammissibilità del ricorso, il Tribunale di Messina ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte in relazione a casi analoghi ed ai quali l'odierno Collegio intende convintamente dare piena continuità. Come, infatti, questa Corte ha rilevato, in tema di sequestro di beni appartenenti ad una società di capitali, l'indagato persona fisica (la sentenza richiamata precisa: pur se si tratti del legale rappresentante e socio unico della detta società; pertanto, il principio a fortiori è applicabile al presente caso nel quale il ricorrente non è né il legale rappresentante della società destinataria del sequestro, né è il socio unico di questa) non è legittimato a proporre in proprio richiesta di riesame né (deve ritenersi) di appello cautelare (Corte di cassazione, Sezione II penale, 10 maggio 2024, n. 18419, rv 286321; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 agosto 2016, n. 35072, rv 267672; nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 dicembre 2018, n. 58321, non mass.) a meno che non vanti un fondato personale interesse alla restituzione dei beni in sequestro. Nel caso di specie tale interesse (si deve in realtà parlare, quanto al caso che ora interessa di carenza di interesse e non di carenza di legittimazione ad agire, come, invece, parrebbe aver fatto il Tribunale di Messina) non solo non è stato efficacemente rappresentato dal ricorrente, ma neppure é da ritenere che esso possa derivare dalla enfatizzata ampiezza della entità della partecipazione al capitale sociale vantata dal ricorrente. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 sett
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