CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 00738/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00T9MYU) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada, è manifestamente infondato. Il motivo proposto in punto di insussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e comunque non dedotto in sede di appello (ove si era fatta questione solo in punto di responsabilità e di determinazione della pena), pertanto non deducibile in questa sede. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]