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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13391/2026

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esa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AntonellaValente;-controricorrente-Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1290/2023pubblicata il 21 febbraio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO12 settembre 2019 con la quale erano state applicate in suo dannodelle sanzioni amministrative in relazione al contestato illecito di abusodi informazione privilegiata di cui all’art. 187 bis, comma 4, TUF,concernente le azioni ordinarie [OSCURATO:SOCIETA], consistenti nella sanzionepecuniaria di € 90.000,00 e in quella interdittiva di mesi otto.Le condotte contestate si ricollegano ad alcune indagini che hannoavuto ad oggetto l’acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuato in un contestoanomalo, in prossimità dell’annuncio, il 25 agosto 2015, della cessionedella quota di maggioranza del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA],detenuta da [OSCURATO:PERSONA] sas, a [OSCURATO:PERSONA],e del conseguente obbligo di promozione di un’offerta pubblica diacquisto sulla totalità delle rimanenti azioni non acquisite.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 1290/2023, ha rigettato il ricorso.tre motivi.La CONSOB si è difesa con controricorso.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., anche in considerazione di quantodisposto dagli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p., nonchédall’art. 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui la corteterritoriale, nel giudicare in ordine alla sussistenza dell’illecito, avrebbeammesso e posto a fondamento della decisione presunzioni semplici,prive dei requisiti legali.

Denuncia la carenza dell’elemento del contattotra l’insider primario e l’asserito primo insider secondario e tra l’asseritosecondo insider secondario e l’asserito terzo insider secondario.A suo avviso, il giudice di appello avrebbe omesso di verificare lacorrettezza formale con la quale era stato condotto il percorso logicoche si era concluso con il provvedimento sanzionatorio.Chiede, quindi, di accertare la sussistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza degli indizi valutati nella specie.Sostiene che non vi sarebbe prova in grado di dimostrare latrasmissione dell’informazione privilegiata con riferimento ai passaggitra i soggetti coinvolti.Afferma che non sarebbe mai stata provata la presenza diGianandrea Rizzieri sull’imbarcazione di [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto2015 e che il giudice del merito avrebbe omesso di compiere unadisamina complessiva di tutti gli elementi indiziari rilevanti.

Inparticolare, non si sarebbe tenuto conto del rapporto professionaleintercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] in proprio e la CGM e che i contattitelefonici con il fratello non sarebbero andati a buon fine prima delcompletamento degli acquisti.

Peraltro, non avrebbe potuto essereconsiderata privilegiata un’informazione solo generica.

RilevantiNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026sarebbero stati pure il fatto che l’operazione non avrebbe riguardatol’emittente principale, ma una sua controllata e la distanza temporaletra il momento dell’asserito contatto e la definizione dell’operazione.Ciò rileverebbe alla luce della natura penale della sanzione previstadall’art. 187 bis TUF per l’illecito in esame, dalla quale deriverebbel’esistenza di una presunzione di non colpevolezza.Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche in considerazione diquanto disposto dagli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p.,nonché dall’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, nelgiudicare in ordine alla sussistenza dell’illecito, avrebbe fatto ricorso apresunzioni plurime sul presupposto di un fatto non noto rispetto almomento in cui esso sarebbe accaduto.Critica il ragionamento presuntivo della Corte d’appello di Roma,fondato, a suo giudizio, su un fatto “non noto”, non potendosi definirecerto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell’informazioneprivilegiata.La sentenza sarebbe viziata anche per avere desunto l’acquisto diazioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuato da [OSCURATO:PERSONA] facendo ricorso apresunzioni plurime nonostante che, come rilevato dalla giurisprudenzapenale, la cosiddetta praesumptio de praesumpto o presunzione disecondo grado contrastasse con la certezza dell’indizio, risolvendosi inun mero paralogismo giuridico, che non poteva assurgere al rango difonte legale di prova indiziaria.Infatti, il percorso induttivo non solo prenderebbe le mosse da unfatto incerto sotto il profilo del quando, per l’incertezza del giorno incui Rizzieri si sarebbe trovato sull’imbarcazione di [OSCURATO:PERSONA], materminerebbe con un’altra circostanza priva di prova.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Si conterebbero, impropriamente, almeno cinque fatti presuntivi:(1) che Rizzieri fosse su tale imbarcazione in un momentoantecedente all’acquisto dei titoli da lui stesso effettuato;(2) che egli abbia acquisito l’informazione privilegiata dal contestodella detta imbarcazione;(3) che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso dell’informazioneprivilegiata;(4) che l’informazione privilegiata fosse giunta alla CGM;(5) che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso dell’informazioneprivilegiata, circostanza basata non su un fatto noto, ma sull’ulteriorepresunzione di un contatto indiretto tra i due fratelli.La conseguenza dell’utilizzo, operato dal giudice di merito, di unapluralità di passaggi induttivi, conclude il ricorrente, siconcretizzerebbe nella violazione della regola della certezza dell’indizio,con evidente carenza del requisito della precisione e mancato rispettodegli artt. 2727 c.c. e 115 c.p.c.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Va preliminarmente delineato, per sommi capi, il quadro normativoe giurisprudenziale di riferimento, specialmente in tema di provapresuntiva, che, peraltro, è stato confermato dalla Suprema Corte giàin due casi concernenti la presente vicenda, ossia quello deciso daCass., n. 1147/2024, che ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Rizzieri avverso la delibera sanzionatoria n. 21044/2019, oggetto delpresente giudizio, sia per l’acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuatoutilizzando l’informazione privilegiata, sia per la comunicazione dellamedesima informazione privilegiata ad [OSCURATO:PERSONA], e quelloNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026trattato da Cass., n. 27566/2025, che ha respinto l’impugnazione diAndrea Lanzara contro la sanzione inflitta con la stessa delibera peravere comunicato, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di unaprofessione, di una funzione o di un ufficio, al fratello [OSCURATO:PERSONA] privilegiata relativa ad un processo competitivofinalizzato alla cessione della partecipazione di controllo in DeLclimaSpa e al conseguente obbligo di promuovere un’OPA totalitaria sulleazioni di quest’ultima, informazione privilegiata a lui comunicata daGianandrea Rizzieri.Detto quadro è il seguente:A) per la giurisprudenza di questa S.C., è ammissibile il sindacatodi legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni per verificare se ilgiudice abbia valorizzato elementi certi, ma privi di gravità,concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignotoda dimostrare, potendosi scrutinare la plausibilità del percorso che legala verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze(Cass., SU, n. 8053/2014).

Verifica, questa, nella quale non èconsentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fattinoti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quellautilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quandol’interferenza probatoria non sia “necessitata”, ma solo quando non sianeppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dallepremesse del ragionamento decisorio (configurandosi, in tal caso, unamera apparenza del discorso giustificativo: Cass., SU, n. 8053/2014).È precluso, quindi, il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanzeistruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriorerispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento delladecisione.

Spetta al giudice di merito non solo valutare l’opportunità diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l’individuazione dei fattida porre a fondamento del relativo processo logico: il relativoapprezzamento (che costituisce un giudizio di fatto) non può esserecontestato con la semplice prospettazione di un convincimento diversoda quello espresso nel provvedimento impugnato, essendo, invece,necessario fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento, restando, peraltro, escluso che la sola mancatavalutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio diomesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass., n. 27070/2022; Cass.,n. 20421/2022; Cass., n. 5279/2020; Cass., n. 1234/2019).

È, infine,da porre in rilievo che il giudizio sui requisiti di gravità, precisione econcordanza degli indizi non va svolto atomisticamente, considerandociascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una dupliceoperazione logico-valutativa, consistente nel prendere in esame glielementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanzae conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino unapositività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (Cass.,nn. 9054/2022, 9108/2012, 19894/2005, 13819/2003);B) quanto al sindacato sulla prova presuntiva, Cass., n. 17457 del2007 e, successivamente, Cass., n. 19485 del 2017 e, quindi, le SezioniUnite della Corte, con sentenza n. 1785 del 2018 (in termini, in temadi sanzioni CONSOB, tra le altre, Cass., n. 19856/2024), hannospiegato che «la denuncia di violazione o di falsa applicazione dellanorma di diritto di cui all’art. 2729 c.c. si può prospettare sotto iseguenti aspetti:aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice ildisposto dell’art. 2729, comma 1, c.c., affermando (e, quindi,facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivoNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi,precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione dellanorma;bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storicoprivo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenzadal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto lanorma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi,incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarlaassumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa conriguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad esserericondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità,precisione e concordanza.

Con riferimento a tale secondo profilo, sirileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generaleo speciale (cioè rispondente a princìpi di logica in genere oppure aprincìpi di una qualche logica particolare, per esempio di naturascientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro -almeno secondo l’opinione preferibile - che la presunzione si devefondare su un ragionamento probabilistico per cui dato un fatto A notoè probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece,l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia“certa”).La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conducaalla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che siindirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello dellaprobabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso unaltro o altri fatti.

La concordanza esprime - almeno secondo l’opinionepreferibile - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di unaapplicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne inNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri dueelementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibilesussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimerel’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi allaconoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori,che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamentipresuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamentesotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concretiaccertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si devesenz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla streguadell’art. 360, n. 3, c.p.c., e compete, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, losia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete cheeffettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può,pertanto, essere investita ai sensi del citato art. 360, n. 3, c.p.c.,dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare graveuna presunzione (cioè, un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilologico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certadisciplina) entro il quale essa si collochi.

La stessa cosa dicasi per ilcontrollo della precisione e per quello della concordanza»;C) è stato anche affermato (ad esempio, da Cass., n. 22311/2021)che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.presuppone la puntuale spiegazione che il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito, per come enunciato in sentenza, nonsia rispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisioneo di quello della concordanza, mentre la critica al ragionamentopresuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsaNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026applicazione quando, invece, si concretizza o in un’attività diretta adevidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali ilragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di meritoavrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazionedi un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che sidice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perchéquella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dal comma 1dell’art. 2729 c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sullestesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose ancorata altresì ad altre circostanze fattuali); in tali casi, infatti, lacritica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento dellaricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazionedi una diversa ricostruzione della stessa quaestio e si sollecita uncontrollo sulla motivazione finalizzato ad una diversa ricostruzione deifatti che (piuttosto) pare sussumibile entro il vizio ex art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.;D) a proposito delle cosiddette presunzioni di secondo grado,l’indirizzo di questa Suprema Corte (vedi, di recente, Cass., n.14273/2025, in un giudizio per insider trading secondario) è nel sensoche, nel diritto processuale, non esiste un principio riassumibile con lalocuzione praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto didoppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), nonessendo tale divieto riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né aqualsiasi altra norma, ragione per la quale il fatto noto, accertato in viapresuntiva sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità, precisionee concordanza, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzioneNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.

Infatti, come benchiarito da Cass., n. 32829/2023, il divieto delle doppie presunzioni èaffermato nelle occasioni in cui si constata la scarsa idoneitàinferenziale di determinati elementi, mentre sono sempre più frequentile affermazioni di ordine generale secondo cui nel sistema processualenon esiste il richiamato principio praesumptum de praesumpto nonadmittitur, poiché esso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697c.c., né a qualsiasi altra norma, cosicché nulla impedisce che il fattonoto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa diun’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fattoignoto (Cass., n. 5992/2024; Cass., n. 37819/2022; Cass., n.27982/2020; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 20748/2019 e Cass., n.15003/2017).

In altri termini, prosegue la stessa giurisprudenza,laddove la prova inferenziale sia caratterizzata da una serie ‘lineare’ diinferenze, ove cioè per ogni singola inferenza il giudice apprezza,secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, che il fatto ‘noto’sia in grado di attribuire un adeguato grado di attendibilità al fatto‘ignorato’, quest’ultimo - secondo logica - cessa di essere fatto‘ignorato’ divenendo un fatto ‘noto’, smontando così l’equivoco logicoche si cela dietro il divieto di doppia presunzione” (così Cass., n.27982/2020).

Più che divieto di doppia presunzione, deve parlarsi,dunque, di insufficienza del grado di probabilità che fonda la relazionedi inferenza logica (Cass., n. 5963/2015; Cass., n. 2123/2021,anch’essa resa nella materia delle sanzioni irrogate dalla CONSOB perabusi di mercato; Cass., n. 37819/2022; Cass., n. 20748/2019; Cass.,n. 23860/2020; Cass., n. 33961/2019; Cass., n. 33042/2019; Cass.,n. 20748/2019);Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026E) è orientamento consolidato (vedi Cass., n. 7647/2023; intermini, in relazione alla prova presuntiva: Cass., n. 14273/2025 e n.9059/2018) quello secondo cui, anche in tema di sanzioni irrogate dallaCONSOB, ai fini della prova della sussistenza dell’illecito contestato, ilgiudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articolanecessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorreuna valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenzialedi efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essisiano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire unavalida prova presuntiva;canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” enuncia sia una regola digiudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenirealla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento delfatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove,la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioniantagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di taliparametri rende la motivazione della sentenza manifestamenteillogica»; è stato anche chiarito (vedi Cass., n. 34032/2022) che ilcanone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, quale regola di giudizio checonforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento delfatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamentiumani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base diregole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale,seppur presuntiva;G) in merito alla rilevanza della regola di decisione posta dall’art.533 c.p.p., è stato recentemente ribadito (vedi Cass. pen., n.27728/2025) che «il principio per il quale il giudice pronuncia sentenzadi condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio” non si riferisce allanecessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversaricostruzione fornita dalle parti (Cass. pen., n. 28957/2017).

Il citatocriterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad unavalutazione complessiva nella quale siano considerate in modocoerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state valutate,anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto diragionamenti congetturarli.

In tale contesto, pertanto, la violazionedell’“oltre ogni ragionevole dubbio” è configurabile esclusivamentequando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontronelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa epiù coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi edacquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea adingenerare un dubbio ragionevole.

Tale principio, in sede di legittimità,però, non può essere dedotto invocando una diversa valutazione dellefonti di prova, ovvero un’attività esclusa dal perimetro dellagiurisdizione di legittimità, essendo necessario evidenziare vizi logicimanifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto delgiudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, mala tenuta logica della sentenza di condanna.

Non ogni “dubbio”, infatti,sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla corte di merito sitraduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che siarilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta dellaNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026motivazione, evidenziando una frattura logica non solo manifesta, maanche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamentogiudiziale giustificativo della condanna.

Si ritiene, cioè, che il parametrodi valutazione indicato nell’art. 533 c.p.p., che richiede che la condannasia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole”, opera in mododiverso nella fase di merito e in quella di legittimità; in tale ultima sede,tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traducain una manifesta illogicità del tessuto motivazionale (Cass. pen., n.18313/2020, Curca): infatti, può essere sottoposta al giudizio dicassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacitàdimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamenteassunte.

In sintesi: la regola B.A.R.D. (acronimo anglosassone perbeyond any reasonable doubt) in sede di legittimità rileva solo se lasua violazione precipita in una illogicità manifesta e decisiva del tessutomotivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organogiurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma dellefonti di prova.

La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece,essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criteriodell’“oltre ogni ragionevole dubbio” non incontra il limite funzionale checaratterizza il giudizio di cassazione (Cass. pen., n. 28957/2017).Come ogni altra doglianza che prospetti un vizio di motivazione,pertanto, anche la denuncia della violazione della regola dell’oltre ogniragionevole dubbio non può risolversi in un’inammissibile sollecitazionealla rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio, dellequali la ricorrente propone una lettura alternativa (Cass. pen., n.44148/2023)»;H) infine, questa Suprema Corte ha affermato che «[i]n tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass., n.11892/2016; Cass., n. 20382/2016; Cass., n. 4699/2018; Cass., n.24395/2020; Cass., n. 30173/2021).Premesso quanto sopra, si rileva che non vi è stata violazionedell’art. 115 c.p.c. - norma che, in effetti, è richiamata in ricorso al solofine di mettere in evidenza l’asserita carenza del requisito della“precisione” degli elementi indiziari valorizzati dalla sentenzaimpugnata - per la decisiva ragione che alla Corte di merito non puòessere rimproverato di avere posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi ad essa riconosciuti.D’altra parte, alla luce dell’univoco indirizzo della Cassazionepenale sopra sintetizzato, è ovvio che la violazione della regoladecisoria, propria del giudizio penale, dell’accertamento dellaresponsabilità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio” non èsussumibile entro il parametro (qui in esame) dell’error in iudicando(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), ma dovrebbe essere dedotta qualeerror in procedendo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), ossia come nullitàdella sentenza per un deficit strutturale del suo apparatoNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026argomentativo, doglianza, quest’ultima, che in ricorso non è statanemmeno prospettata e che, comunque, si appalesa manifestamenteinfondata poiché la motivazione della sentenza soddisfa senza dubbioil requisito del cosiddetto “minimo costituzionale”.Quanto all’asserita violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., siosserva, innanzitutto, che la corte territoriale ha affermato che nonappare pertinente la doglianza del ricorrente in ordine al fatto che nonsussisterebbe nessuna “prova in grado di dimostrare l’asseritatrasmissione dell'[OSCURATO:PERSONA], e questo rispetto a tutti idiversi passaggi tra i soggetti coinvolti, ovvero: (i) né dal dottorGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; (ii) né dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] al dottor [OSCURATO:PERSONA]; (iii) né dal dottor AndreaLanzara al fratello [OSCURATO:PERSONA]”, posto che ai fini dell’art. 187 bis,comma 4, del TUF - norma applicabile ratione temporis alla fattispeciee che individua gli elementi costitutivi dell’illecito di insider trading c.d.secondario ascritto all’odierno intimato - è il possesso dell’informazionee la sua utilizzazione l’elemento costitutivo dell’illecito, mentre non èrilevante, se non ai fini della prova del possesso della informazione, lamodalità con cui siano state acquisite e, quindi, la ricostruzionespecifica dei passaggi (cfr. Cass., n. 8785/2020, secondo cui l’art. 187bis, comma 4, TUF, “dà esclusivo rilievo al fatto che l’agente fosse “inpossesso di informazioni privilegiate”, e facesse perciò uso delle stesse- conoscendo o potendone conoscere, in base ad ordinaria diligenza, ilcarattere privilegiato - per compiere taluna delle azioni descritte alprimo comma, senza postulare l’acquisizione dolosa della notiziaprivilegiata.

Consegue che, ai fini della configurabilità dell’illecito diinsider trading secondario, non assumono alcuna decisività le modalitàNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026dall’accipiens, né occorre provare la consapevole comunicazionedell’informazione da chi originariamente l’abbia detenuta (…).

Lasanzione amministrativa stabilita per la condotta di trading delcosiddetto insider secondario non postula, pertanto, che si dia prova diun’appropriazione dell’informazione da parte del secondary insider,incentrando la propria operatività, piuttosto, sulla conoscenza (o,meglio, conoscibilità) della natura privilegiata dell’informazione stessain possesso dell’agente.

Basta, dunque, per la sanzionabilità ai sensidell’art. 187 bis, comma 4, TUF, la dimostrazione della compravenditadi titoli da parte di chi sia a conoscenza della informazione privilegiataper ricavarne la necessaria prova del possesso prescindente dallaverifica su come quell’informazione sia stata ottenuta.La fattispecie sanzionatrice suppone, in sostanza, che sia accertatonon un collegamento causale orientato tra l’informazione posseduta el’attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il nessoeziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne facciacompiendo operazioni su strumenti finanziari.

Cass., n. 24310/2017 haprecisato, in tal senso, che “nel testo dell’art. 187 TUF, l’espressione«informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dalfatto che tale conoscenza sia stata o meno trasmessa da altriall’agente”.Questa ratio decidendi non è stata adeguatamente contestata dalricorrente, il quale, sostanzialmente, critica la qualificazione comedolosa della fattispecie.Inoltre, si sottolinea che il ragionamento inferenziale richiedesoltanto che, in presenza di una pluralità di eventi noti, anche seciascuno di essi autonomamente considerato appare non significativo,la loro valutazione avvenga in modo complessivo e non atomistico,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026verificando se vi sia un’alta probabilità logica che l’evento possa essersiverificato.Nella specie, il giudice di merito ha ricostruito i fatti di causa allastregua di un ragionamento induttivo corretto, nel pieno rispetto dellenorme sulle presunzioni, che abbia esattamente esercitato la suadiscrezionalità nella rappresentazione e nell’apprezzamento dellavicenda fattuale e che abbia chiaramente spiegato il criterio logicoposto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suoconvincimento.Il procedimento argomentativo seguito nel provvedimentoimpugnato è stato correttamente impostato su due momenti valutativi:il primo, di tipo analitico, ha selezionato gli elementi probatoririlevanti;il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazionecomplessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, ne haverificata la concordanza, e, dalla loro combinazione, in un rapporto divicendevole completamento - superando, con adeguata motivazione,le obiezioni dell’opponente, focalizzate, soprattutto, sull’asseritaincertezza della catena fattuale in punto di trasmissionedell’informazione privilegiata, rispettivamente, da De’Longhi a Rizzieri,da quest’ultimo ad [OSCURATO:PERSONA] e, infine, da Andrea al fratelloquesto meno rigorosa e meno certa) che il ricorrente si sia resoresponsabile dell’illecito di trading secondario disciplinato dall’art. 187bis, comma 4, TUF.In altri termini, la decisione di merito si è attenuta al principio didiritto, recentemente enunciato da questa Suprema Corte e che ilCollegio intende riaffermare, secondo cui, in tema di abuso diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, lacondotta illecita può essere provata a mezzo di presunzioni semplici,nel cui apprezzamento il giudice di merito incontra il solo limite dellaprobabilità; per l’effetto, l’inferenza del fatto ignoto non deverispondere al canone della ragionevole certezza, in modo da fareapparire tale fatto come l’unica conseguenza possibile di quantoaccertato secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma aquello della ragionevole probabilità con riferimento alla connessionedegli accadimenti, la cui normale sequenza può verificarsi secondoregole di esperienza basate sull’id quod plerumque accidit (Cass., n.6072/2025).La sentenza impugnata ha chiarito, infatti, che i plurimi elementifattuali e documentali raccolti durante l’istruttoria convergevano tutti,nel loro insieme, verso un’unica ipotesi plausibile, ossia che l’acquistodelle 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], portfoliomanager di CGM, sia avvenuto stante il possesso della informazioneprivilegiata sulla cessione della quota di maggioranza di DeLclimacomunicatagli dal fratello Andrea.In particolare, tutti gli elementi indiziari indicati dalla CONSOB sonostati considerati concordanti e precisi, essendo ragionevolmenteconcludenti quanto al possesso e all’uso delle informazioni, stante lapeculiare tempistica degli acquisiti, i rapporti tra le parti e il contestualeacquisto di azioni da parte di tutti i soggetti direttamente oindirettamente collegati, nel peculiare contesto spazio temporale, alsoggetto titolare delle informazioni.Il giudice ha valorizzato la circostanza che, prima di allora, nonerano state effettuate operazioni su tali titoli e il fatto che l’acquistonon era stato preceduto da uno studio del settore di mercato specifico.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Come evidenziato nell’Atto di accertamento emergeva, da riscontriforniti alla CONSOB, tramite l’autorità di vigilanza del Principato diMonaco, da Compagnie de [OSCURATO:PERSONA] SAM, che il 24agosto 2015 erano state effettuate operazioni di acquisto di 72.000azioni [OSCURATO:SOCIETA], per un controvalore di € 170.980,80, a valere su noverapporti di gestione patrimoniale.

Il 28 agosto 2015 CGM aveva chiusole nove posizioni sulle complessive 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA], per uncontrovalore di € 312.612,30, conseguendo una plusvalenza effettivadi € 141.631,50.

Tutte le operazioni erano state decise da FabrizioLanzara, portfolio manager presso CGM, mentre gli ordini erano statitrasmessi telefonicamente per l’esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], traderpresso la medesima CGM.

Gli acquisti di azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte diCGM, attraverso [OSCURATO:PERSONA], erano iniziati il 24 agosto 2015 (cheera anche il giorno precedente alla diffusione del comunicato pricesensitive), subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato CGM, ederano terminati mentre [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente, erano stati accertati i seguenti contatti telefonici:- tra le 9:02 e le 9:21 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si eranoscambiati quattro SMS;- alle 9:24 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato CGM (telefonata di 4minuti circa);- alle 9:52 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA](telefonata di 16 minuti circa);- alle 10:13 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA](telefonata di 1 minuto circa);- alle 10:15 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato nuovamente CGM(telefonata di 4 minuti circa);Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026- alle 10:20 CGM aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] (telefonata di11 minuti circa);- alle 13:03 erano iniziati gli acquisti di azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte diCGM;- alle 16:07 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato due volte FabrizioLanzara;- alle 16:10 si era concluso l’ultimo acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] daparte di CGM;- alle 16:15 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato nuovamente FabrizioLanzara.Nel medesimo lasso temporale, erano stati progressivamenteinseriti gli ordini di acquisto relativi a n. 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA], perun controvalore di € 170.980,80, a valere su nove rapporti di gestionepatrimoniale gestiti da [OSCURATO:PERSONA], tra cui quello del fratelloAndrea.I rilievi formulati dal ricorrente sull’assenza di contatti diretti tra idue fratelli erano superati dagli altri fatti noti significativi e, in primoluogo, dalla tempistica con cui erano state eseguite le operazioni diacquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA].La corte territoriale ha chiarito che, come evidenziato nell’Atto diaccertamento (p. 52), in data 24 agosto 2015, giorno precedente alladiffusione della notizia sulla cessione della maggioranza del capitalesociale di [OSCURATO:SOCIETA] - mentre si susseguivano i descritti contattitelefonici tra [OSCURATO:PERSONA], in possesso dell’informazioneprivilegiata, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto l’informazioneprivilegiata dallo stesso, la sala operativa di CGM e [OSCURATO:PERSONA] -il ricorrente eseguiva l’acquisto di 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA] per unNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026controvalore di € 170.980,80, a valere su nove rapporti di gestionepatrimoniale, tra cui la polizza [OSCURATO:PERSONA] n. 1411168, di cuiil fratello Andrea era beneficiario economico.Come rilevato dal giudice del merito e dalla Consob, “la vicinanzatemporale degli acquisti di azioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] con leinterlocuzioni telefoniche tra i soggetti in possesso della notiziaprivilegiata, depone nel senso che l’operatività non può dirsicertamente casuale, essendo discesa piuttosto da un coordinamento,che ha determinato scelte consapevoli di investimento effettuate inragione del privilegio informativo posseduto”.La Corte d’appello di Roma ha dato rilievo anche alla sentenza dellaCorte d’Appello di Bologna n. 2154/2020, pronunciata nella causa cheaveva riguardato [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rilevato che“l’operatività sui titoli della [OSCURATO:SOCIETA] non può dunque ritenersi dettatada mera casualità, quanto piuttosto, essendo contestuale a taleintreccio di comunicazioni, frutto di un coordinamento serrato tra i duefratelli che ha determinato scelte consapevoli di investimento,effettuate in virtù del privilegio informativo”.Era, ad avviso del giudice del merito, un fatto noto che AndreaLanzara aveva contattato più volte le utenze telefoniche della CGM edera stato raggiunto da un’utenza di quest’ultima.La motivazione offerta dal ricorrente, secondo cui le telefonate conla CGM sarebbero state effettuate solo in ragione del contratto diconsulenza in essere con la società, non era sufficiente ad annullare lavalenza della prova indiziaria, attesi la concomitanza temporale con leoperazioni di acquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] e lo specifico interesse cheAndrea Lanzara aveva sugli acquisti [OSCURATO:SOCIETA] a valere sia sulla polizzadi cui era titolare sia sulle altre gestioni patrimoniali.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026In ogni caso, l’interno 106 contattato da [OSCURATO:PERSONA] erarisultato riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il trader pressoCGM che aveva trasmesso telefonicamente gli ordini in oggetto ai finidella loro esecuzione, circostanza che non poteva ritenersi frutto di unamera casualità.Alla luce di quanto precede era, per la corte territoriale, ragionevoleconcludere che, in assenza di ricostruzioni alternativa, le telefonate allasede della CGM, alla quale [OSCURATO:PERSONA] era legato sia come clientesia come professionista, erano state idonee al trasferimento dellanotizia privilegiata.

Ed invero i reiterati contatti telefonici del 23 e del24 agosto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, poi, traquest’ultimo, la CGM e [OSCURATO:PERSONA] avevano innescato la sequenzadi azioni sopra descritta, culminate nell’acquisto di un rilevantequantitativo di azioni che non poteva essere frutto del caso, ma cherispondeva ad un intento speculativo, anche tenuto conto che né ilRizzieri né [OSCURATO:PERSONA] erano stati in grado di indicare in sede diaudizione una spiegazione alternativa plausibile all’acquisto effettuatoil 10 e il 24 agosto 2015, poco prima della diffusione del comunicato alpubblico.Ne discendeva che l’iter logico all’esito del quale la CONSOB avevaritenuto accertato l’illecito ascritto al ricorrente era pienamenteconforme ai consolidati principi, elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in materia di prova presuntiva.A ciò la Corte d’appello di Roma ha aggiunto come ulteriori elementisintomatici di operazioni effettuate a causa del possesso di informazioniprivilegiate:- che dagli accertamenti di vigilanza svolti non era risultata unaoperatività sul titolo né pregressa né successiva, poiché dall’inizio delNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/20262015, a valere sui nove conti gestiti da CGM, non erano state detenuteazioni [OSCURATO:SOCIETA], né, successivamente al 24 agosto 2015, erano stateeffettuate altre operazioni di acquisto sul medesimo titolo;- la modalità di costituzione della posizione, che era statainteramente realizzata in un’unica giornata, con un’incidenza dellaquantità acquistata pari a circa il 16% sugli scambi di mercato nellagiornata del 24 agosto 2015;- la chiusura della posizione in data 28 agosto 2015, appena quattrogiorni dopo, sottolineando il carattere speculativo dell’operazione,conseguendo una plusvalenza effettiva di € 141.631,50;- i beneficiari economici dell’operazione, atteso che l’acquisto dimaggiori dimensioni (20.000 azioni), con la massima incidenza sulportafoglio (pari al 9,1%), era stato effettuato a valere sulla polizzaGenerali PanEurope n. 1411168, avente come beneficiario economicoproprio [OSCURATO:PERSONA]; gli altri portafogli gestiti da [OSCURATO:PERSONA] intestati a clienti di CGM, conosciuti, talora, anche per motiviprofessionali, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA];- l’acquisto dei titoli non era stato preceduto da una approfondita epreventiva analisi tecnica, che sarebbe stata, invece, un presuppostonecessario per l’esecuzione dell’operazione.La Corte d’appello di Roma ha dato peso, altresì, alle deduzionidella CONSOB sul fatto che esistessero pubblicazioni o “rumors” sulleazioni in oggetto che ne avrebbero indotto l’acquisto.Le circostanze accertate sono state, dunque, reputate dal giudicedel merito idonee a costituire prova adeguata dei fatti contestati, ossiache l’acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] disposto da [OSCURATO:PERSONA] per contodei nove portafogli in data 24 agosto 2015 era stato effettuato inNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026ragione del possesso dell’informazione relativa a [OSCURATO:SOCIETA] e non era ilfrutto di un’autonoma risoluzione maturata sulla base di studi e analisidi mercato.Quanto sopra rende prive di pregio le considerazioni del ricorrentein ordine al divieto di praesumptio de praesumpto e alla inconsistenzae poca precisione dei fatti esaminati, nonché alla mancatadimostrazione dei rapporti fra le parti e alla loro conoscenzadell’informazione privilegiata.2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2729 c.c., anche in considerazione di quantodisposto dagli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.c., nonchédall’art. 27, comma 2, Cost. in quanto la corte territoriale avrebberitenuto sussistenti, in maniera isolata fra di loro, cinque elementisintomatici di operazioni effettuate a causa del possesso di informazioniprivilegiate:la non operatività sul titolo né pregressa né successiva;le modalità di costituzione della posizione, realizzata in un’unicagiornata;la chiusura della posizione appena quattro giorni dopo, il chesottolineava il carattere speculativo dell’operazione;l’identità dei beneficiari economici dell’operazione;l’acquisto dei titoli non preceduto da una approfondita e preventivaanalisi tecnica.Questi cinque elementi sarebbero stati generici e sprovvisti deirequisiti di gravità, precisione e concordanza.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026La censura è infondata, atteso che, come si evince anche da quantoin precedenza esposto, la Corte d’appello di Roma ha valutato questecircostanze, di per sé verificatesi in concreto, non singolarmente, comefa il ricorrente, ma globalmente, assieme ad altri elementi sopra meglioelencati.3) Il ricorrente chiede nella sua memoria di rimettere la presentecontroversia alle Sezioni Unite sul presupposto dell’esistenza diorientamenti difformi delle sezioni di questa S.C., in sede penale e incivile, circa l’ammissibilità della c.d. doppia presunzione nel contesto dimisure punitive di natura penale o sanzioni formalmenteamministrative, ma aventi natura o comunque colorazione penalesecondo i c.d. criteri Engel elaborati dalla giurisprudenza della CorteEDU.Sostiene che, mentre in materia di illecito amministrativo di insidertrading, si sarebbe consolidato di recente un orientamento secondo ilquale in questo contesto «non esiste[rebbe] il principio praesumptumde praesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o dipresunzioni di secondo grado o a catena), non essendo tale divietoriconducibile né agli art. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma»,in ambito penale verrebbe riconosciuto, invece, il principio opposto.Questa Suprema Corte, in sede penale, avrebbe in più occasionistatuito che «[i]n tema di prova indiziaria, il giudice, che ben puòpartire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcuncaso, porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sullabase della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto ladoppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell’indizio,la quale è espressione del requisito della precisione, normativamenteNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026previsto dall’art. 192, comma secondo, del Codice di procedurapenale».Inoltre, ad avviso del ricorrente non potrebbe esservi condannaquando esistano due spiegazioni del comportamento ugualmenteplausibili (una che fonda il riconoscimento dell’innocenza e l’altra lacolpevolezza) e nessuna di esse possa dirsi più probabile.La richiesta non merita accoglimento.Come esposto dallo stesso ricorrente, vi è un ormai univocoorientamento della Suprema Corte in tema di insider trading secondario(vedi, di recente, Cass., n. 14273/2025), nel senso che, nel dirittoprocessuale, non esiste un principio riassumibile con la locuzionepraesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto di doppiepresunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), non essendotale divieto riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasialtra norma, ragione per la quale il fatto noto, accertato in viapresuntiva sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità, precisionee concordanza, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzioneidonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto.

Infatti, come benchiarito da Cass., n. 32829/2023, il divieto delle doppie presunzioni èaffermato nelle occasioni in cui si constata la scarsa idoneitàinferenziale di determinati elementi, mentre sono sempre più frequentile considerazioni di ordine generale secondo cui nel sistemaprocessuale non esiste il richiamato principio praesumptum depraesumpto non admittitur, poiché esso non è riconducibile né agli artt.2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma (Cass., n. 5992/2024;Cass., n. 37819/2022; Cass., n. 27982/2020; Cass., n. 23860/2020;Cass., n. 20748/2019 e Cass., n. 15003/2017).Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Privo di consistenza è, poi, il richiamo del principio di noncolpevolezza, atteso che la sentenza impugnata è motivata concompletezza in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto ilperfezionamento dell’illecito in esame.Ne consegue che non vi sono ragioni per chiedere l’intervento delleSezioni Unite.4) Il ricorrente prospetta, altresì, nella sua memoria, la necessitàdi sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia UE, sostenendo che essa deriverebbe dal fattoche tanto l’utilizzo della c.d. doppia presunzione quanto unaccertamento presuntivo di responsabilità che poggi, come nel caso,su prospettazioni accusatorie che non possono dirsi più plausibili dellespiegazioni alternative offerte dalla difesa e che escludono laresponsabilità violerebbero rispettivamente:«(a) gli artt. 3, 27, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione,anche in relazione all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea (“CDFUE”) e all’art. 6 § 2 della ConvenzioneEuropea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”) e (b) l’art. 48, comma 1, CDFUEe l’art. 6 § 2 CEDU.

Infatti, la presunzione di innocenza impone che ilgiudice pronunci sentenza di assoluzione quando manca, è insufficienteo è contraddittoria la prova che il fatto sussiste.

La condanna puòaversi, dunque, solo se l’imputato risulta colpevole al di “là di ogniragionevole dubbio”; diversamente, vale il canone di garanzia dell’“indubio pro reo”».Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il ricorrente afferma che, nella specie, si sarebbero ecceduti i limitidi ragionevolezza entro i quali deve essere contenuto l’uso dellepresunzioni perché:(a) nella sostanza, la Corte d’Appello di Roma avrebbe accertato lasussistenza dell’illecito sulla base di una consecuzione di merepresunzioni (dirette e indirette, di secondo, terzo e quarto grado) privedei requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza, aisensi dell’art. 2729 c.c. in campo civilistico e dell’art. 192, comma 2,c.p.p. in campo penalistico (con il risultato che a ben vedere, nei fatti,per la condanna è sufficiente il mero sospetto della commissionedell’illecito);(b) si è ritenuta la colpevolezza dell’accusato a fronte di duespiegazioni alternative entrambe plausibili del perché egli avrebbeacquistato n. 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA] per conto di nove portafogli gestitiCGM, senza che l’alternativa proposta dall’accusa potesseoggettivamente ritenersi, sulla base dei fatti provati, più probabile diquella della difesa (con evidente violazione del principio in dubio proreo).5) Innanzitutto, si osserva che non vi è ragione di adire la Cortecostituzionale, atteso che le disposizioni contestate, ossia, nella specie,gli artt. 2727 e 2729 c.c., non presentano profili di contrasto con laCostituzione italiana.Afferma il ricorrente la violazione:dell’art. 3 Cost., in quanto sarebbe manifestamente irragionevole elesivo del principio di uguaglianza che, a fronte di procedimentientrambi finalizzati a irrogare sanzioni aventi natura penale, siapplichino canoni probatori differenti e meno garantisti nelNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026procedimento formalmente amministrativo rispetto a quello penale,pur essendo il primo parimenti afflittivo nell’irrogazione della sanzione;dell’art. 27, comma 2, Cost., in quanto il principio di noncolpevolezza imporrebbe che l’onere della prova gravasse interamentesull’accusa e che ogni dubbio fosse risolto a favore dell’accusato (indubio pro reo).dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 48 CDFUE eall’art. 6 § 2 CEDU, in quanto l’utilizzo della doppia presunzione inmateria formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penaleabbassa la soglia della prova richiesta per una condanna, ponendosi incontrasto con lo standard di garanzia imposto dalla CDFUE e dalla CEDUper le sanzioni formalmente amministrative, ma aventi natura o,comunque, colorazione penale, che esige invece un accertamentorigoroso e immune da ragionevoli dubbi.Le prospettazioni del ricorrente, però, sono tutte manifestamentenon fondate.In primo luogo, nessuna disposizione costituzionale impone diapplicare i medesimi canoni probatori al processo penale e a quellocivile.Neppure può ritenersi irragionevole ex art. 3 Cost. lagiurisprudenza in tema di presunzioni, atteso che, presupposto per ilriconoscimento dell’esistenza della violazione, è l’accertamentodell’esistenza dei suoi presupposti sulla base di elementi che abbianole caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza.

Ilragionamento inferenziale richiede soltanto che, in presenza di unapluralità di eventi noti, anche se ciascuno di essi autonomamenteconsiderato appare non significativo, la loro valutazione avvenga inNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026modo complessivo e non atomistico, verificando se vi sia un’altaprobabilità logica che l’evento possa esservi stato.Inoltre, non vi è alcuna inversione dell’onere della prova lesivadell’art. 27 Cost. nelle presenti fattispecie, atteso che grava sempresulla P.A. dimostrare gli elementi costitutivi dell’illecito.

Nella presentecontroversia i presupposti dell’illecito contestato sono stati accertati,peraltro, con estremo rigore, in modo da escludere qualsiasi rilevanzadi ricostruzioni alternative a quella accolta con una probabilità prossimaalla certezza.Nessun contrasto con l’art. 117 Cost., nei termini allegati, è, poi,configurabile, non ravvisandosi un conflitto con gli artt. 48 CDFUE e 6§ 2 CEDU.Lo stesso ricorrente qualifica come ragionamento presuntivo lasemplice valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice delmerito, ignorando che, nella presente vicenda, la corte d’appello hadato rilievo a circostanze provate, come la tempistica degli acquisti, irapporti fra le parti e i contatti avvenuti fra di loro in concomitanza coni detti acquisti.Infine, si evidenzia che, ai fini dell’art. 187 bis, comma 4, del TUF- norma applicabile ratione temporis alla fattispecie e che individua glielementi costitutivi dell’illecito di insider trading c.d. secondario ascrittoall’odierno intimato - sono il possesso dell’informazione e la suautilizzazione elementi costitutivi dell’illecito, mentre non sono rilevanti,se non ai fini della prova del possesso della informazione, la modalitàcon cui siano state acquisite e, quindi, la ricostruzione specifica deipassaggi (cfr. Cass., n. 8785/2020).Nella motivazione del giudice del merito, però, si dà atto che questaratio decidendi non è stata adeguatamente impugnata.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Ciò palesa, quindi, anche l’irrilevanza della questione di legittimitàcostituzionale.6) Con riferimento al rinvio pregiudiziale alla CGUE, si osserva cheil ricorrente ha chiesto di domandare alla Corte di Lussemburgo:«- “se il diritto dell’Unione, e in particolare gli artt. 14 e 15 delRegolamento MAR (UE) n. 596/2014, letti alla luce dell’art. 48 dellaCDFUE e del principio generale della presunzione di innocenza, osti auna applicazione giurisprudenziale nazionale che, in un procedimentovolto all’irrogazione di sanzioni formalmente amministrative masostanzialmente penali per l’illecito di abuso di informazioniprivilegiate, consenta di fondare un accertamento di responsabilità suuna catena di presunzioni (c.d. praesumptum de praesumpto), in cui ilfatto ignoto viene desunto non da un fatto provato, ma da un altrofatto a sua volta presunto”;- “se il principio della presunzione di innocenza, sancito dall’art. 48CDFUE, osti a una applicazione giurisprudenziale nazionale che, inpresenza di una spiegazione alternativa e plausibile dei fatti fornitadall’accusato e atta a dimostrare la sua innocenza, ritenga raggiunta laprova della colpevolezza sulla base di un quadro indiziario meramentepresuntivo, senza che l’ipotesi accusatoria abbia superato quelladifensiva secondo lo standard probatorio dell’“al di là di ogniragionevole dubbio”.L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudizialealla CGUE deve riguardare l’interpretazione o la validità del dirittodell’Unione, e non (come, nella specie, pare, almeno in parte,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026sostanzialmente intendere il ricorrente) l’interpretazione delle normedel diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimentoprincipale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudicinazionali, relative alla presentazione di domande di pronunciapregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Inoltre, per la giurisprudenza di questa Corte «[…]non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudizialeogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive(Cass., SU, n. 14043, 08/07/2016), bastando che le ragioni sianoespresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c.

Belgio),ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamenteinammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso WindTelecomunicazioni c.

Italia, par. 36), ovverosia quandol’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., SU, n.12067, 24/05/2007).

Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanzanon è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda dipronuncia pregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista giàuna giurisprudenza consolidata in materia o qualora la correttainterpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio anessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016.

C. - 439.01, par.6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, in motivazione, p. 5.5.; Cass. n.14828/2018; Cass. n. 15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudizialealla CGUE presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente o il senso della norma sia già stato chiarito da precedentipronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo difatto, che è rimesso al giudice nazionale).

Anche la Corte costituzionale(sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, non «necessario quando il significato della norma comunitariasia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza dellaCorte di giustizia».

A queste considerazioni si può aggiungere che,sempre per la CGUE (C. giust., 06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C.giust., 05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]; C.giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19), viene meno l’obbligo di rinviopregiudiziale quando la corretta applicazione del diritto UE si impongacon una evidenza che non lasci adito ad un ragionevole dubbio sullasoluzione da fornire alla questione sollevata (cd. dottrina dell’acteclair).Non è necessario, allora, disporre il rinvio pregiudiziale alla Cortedi giustizia UE.

Infatti, esiste già una consolidata giurisprudenza dellaSuprema Corte in materia, che da anni si confronta con il dirittounionale e con la giurisprudenza della CGUE, per la quale (Corte diGiustizia UE, 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] NV e Chris VanRaemdonck contro [OSCURATO:PERSONA] voor het Bank-, Financie- enAssurantiewezen (CBFA), C-45/08, i cui principi vanno, peraltro, orariletti alla luce dell’art. 9 del Regolamento 596/2014/UE, entrato invigore il 3 luglio 2016), l’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abusodi informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi dimercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che unapersona di cui al secondo comma di tale disposizione, che detieneinformazioni privilegiate, acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire ocedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente oindirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi didetta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, inparticolare, del diritto di poter confutare tale presunzione.

La questionese detta persona abbia violato il divieto dell’abuso di informazioniprivilegiate deve essere analizzata alla luce della finalità di taledirettiva, la quale consiste nel tutelare l’integrità dei mercati finanziarie nel rafforzare la fiducia degli investitori, che riposa, in particolare,sulla garanzia che questi ultimi saranno posti su un piano di parità etutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni privilegiate.Pertanto, ai fini delle sanzioni amministrative, è irrilevantel’accertamento dell’elemento psicologico volto a dimostrare unaconsapevolezza dell’insider circa l’illiceità delle operazioni poste inessere.La CGUE ha concluso che la sussistenza di transazioni finanziarieffettuate da soggetti qualificabili come insider sulla base diinformazioni aventi le caratteristiche menzionate, consente di«presumere l’intenzione dell’autore di tale informazione» (punto 38),benché abbia affermato che la compatibilità di siffatta presunzione conil rispetto dei diritti fondamentali - e, segnatamente, con il principio dicui all’art. 6, n. 2, della CEDU - impone di garantire la possibilità difornire con ogni mezzo la prova contraria (punto 54).In aggiunta a ciò, si osserva, peraltro, che la normativaeurounitaria richiamata dal ricorrente non contiene prescrizioniesplicite relative alle regole che devono essere seguite dai giudicinazionali per accertare i fatti contestati.Se ne ricava che non sussistono i presupposti del rinviopregiudiziale, alla luce del menzionato diritto UE e dell’esistenza di unorientamento giurisprudenziale nazionale e unionale consolidato, cheNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026ammette la possibilità di ricorrere al ragionamento presuntivo perritenere dimostrato l’illecito in questione nei termini di cui sopra, acondizione che sia garantito adeguatamente il diritto dell’interessato difornire una prova contraria (il che, nella vicenda in questione, èavvenuto).7) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla P.A.controricorrente, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensoe in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nellamisura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e AntonellaValente;-controricorrente-Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1290/2023pubblicata il 21 febbraio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO12 settembre 2019 con la quale erano state applicate in suo dannodelle sanzioni amministrative in relazione al contestato illecito di abusodi informazione privilegiata di cui all’art. 187 bis, comma 4, TUF,concernente le azioni ordinarie [OSCURATO:SOCIETA], consistenti nella sanzionepecuniaria di € 90.000,00 e in quella interdittiva di mesi otto.Le condotte contestate si ricollegano ad alcune indagini che hannoavuto ad oggetto l’acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuato in un contestoanomalo, in prossimità dell’annuncio, il 25 agosto 2015, della cessionedella quota di maggioranza del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA],detenuta da [OSCURATO:PERSONA] sas, a [OSCURATO:PERSONA],e del conseguente obbligo di promozione di un’offerta pubblica diacquisto sulla totalità delle rimanenti azioni non acquisite.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 1290/2023, ha rigettato il ricorso.tre motivi.La CONSOB si è difesa con controricorso.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., anche in considerazione di quantodisposto dagli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p., nonchédall’art. 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui la corteterritoriale, nel giudicare in ordine alla sussistenza dell’illecito, avrebbeammesso e posto a fondamento della decisione presunzioni semplici,prive dei requisiti legali. Denuncia la carenza dell’elemento del contattotra l’insider primario e l’asserito primo insider secondario e tra l’asseritosecondo insider secondario e l’asserito terzo insider secondario.A suo avviso, il giudice di appello avrebbe omesso di verificare lacorrettezza formale con la quale era stato condotto il percorso logicoche si era concluso con il provvedimento sanzionatorio.Chiede, quindi, di accertare la sussistenza dei requisiti di gravità,precisione e concordanza degli indizi valutati nella specie.Sostiene che non vi sarebbe prova in grado di dimostrare latrasmissione dell’informazione privilegiata con riferimento ai passaggitra i soggetti coinvolti.Afferma che non sarebbe mai stata provata la presenza diGianandrea Rizzieri sull’imbarcazione di [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto2015 e che il giudice del merito avrebbe omesso di compiere unadisamina complessiva di tutti gli elementi indiziari rilevanti. Inparticolare, non si sarebbe tenuto conto del rapporto professionaleintercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] in proprio e la CGM e che i contattitelefonici con il fratello non sarebbero andati a buon fine prima delcompletamento degli acquisti. Peraltro, non avrebbe potuto essereconsiderata privilegiata un’informazione solo generica. RilevantiNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026sarebbero stati pure il fatto che l’operazione non avrebbe riguardatol’emittente principale, ma una sua controllata e la distanza temporaletra il momento dell’asserito contatto e la definizione dell’operazione.Ciò rileverebbe alla luce della natura penale della sanzione previstadall’art. 187 bis TUF per l’illecito in esame, dalla quale deriverebbel’esistenza di una presunzione di non colpevolezza.Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., anche in considerazione diquanto disposto dagli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p.,nonché dall’art. 115 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, nelgiudicare in ordine alla sussistenza dell’illecito, avrebbe fatto ricorso apresunzioni plurime sul presupposto di un fatto non noto rispetto almomento in cui esso sarebbe accaduto.Critica il ragionamento presuntivo della Corte d’appello di Roma,fondato, a suo giudizio, su un fatto “non noto”, non potendosi definirecerto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell’informazioneprivilegiata.La sentenza sarebbe viziata anche per avere desunto l’acquisto diazioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuato da [OSCURATO:PERSONA] facendo ricorso apresunzioni plurime nonostante che, come rilevato dalla giurisprudenzapenale, la cosiddetta praesumptio de praesumpto o presunzione disecondo grado contrastasse con la certezza dell’indizio, risolvendosi inun mero paralogismo giuridico, che non poteva assurgere al rango difonte legale di prova indiziaria.Infatti, il percorso induttivo non solo prenderebbe le mosse da unfatto incerto sotto il profilo del quando, per l’incertezza del giorno incui Rizzieri si sarebbe trovato sull’imbarcazione di [OSCURATO:PERSONA], materminerebbe con un’altra circostanza priva di prova.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Si conterebbero, impropriamente, almeno cinque fatti presuntivi:(1) che Rizzieri fosse su tale imbarcazione in un momentoantecedente all’acquisto dei titoli da lui stesso effettuato;(2) che egli abbia acquisito l’informazione privilegiata dal contestodella detta imbarcazione;(3) che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso dell’informazioneprivilegiata;(4) che l’informazione privilegiata fosse giunta alla CGM;(5) che [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso dell’informazioneprivilegiata, circostanza basata non su un fatto noto, ma sull’ulteriorepresunzione di un contatto indiretto tra i due fratelli.La conseguenza dell’utilizzo, operato dal giudice di merito, di unapluralità di passaggi induttivi, conclude il ricorrente, siconcretizzerebbe nella violazione della regola della certezza dell’indizio,con evidente carenza del requisito della precisione e mancato rispettodegli artt. 2727 c.c. e 115 c.p.c.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Va preliminarmente delineato, per sommi capi, il quadro normativoe giurisprudenziale di riferimento, specialmente in tema di provapresuntiva, che, peraltro, è stato confermato dalla Suprema Corte giàin due casi concernenti la presente vicenda, ossia quello deciso daCass., n. 1147/2024, che ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Rizzieri avverso la delibera sanzionatoria n. 21044/2019, oggetto delpresente giudizio, sia per l’acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] effettuatoutilizzando l’informazione privilegiata, sia per la comunicazione dellamedesima informazione privilegiata ad [OSCURATO:PERSONA], e quelloNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026trattato da Cass., n. 27566/2025, che ha respinto l’impugnazione diAndrea Lanzara contro la sanzione inflitta con la stessa delibera peravere comunicato, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di unaprofessione, di una funzione o di un ufficio, al fratello [OSCURATO:PERSONA] privilegiata relativa ad un processo competitivofinalizzato alla cessione della partecipazione di controllo in DeLclimaSpa e al conseguente obbligo di promuovere un’OPA totalitaria sulleazioni di quest’ultima, informazione privilegiata a lui comunicata daGianandrea Rizzieri.Detto quadro è il seguente:A) per la giurisprudenza di questa S.C., è ammissibile il sindacatodi legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni per verificare se ilgiudice abbia valorizzato elementi certi, ma privi di gravità,concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignotoda dimostrare, potendosi scrutinare la plausibilità del percorso che legala verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze(Cass., SU, n. 8053/2014). Verifica, questa, nella quale non èconsentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fattinoti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quellautilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quandol’interferenza probatoria non sia “necessitata”, ma solo quando non sianeppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dallepremesse del ragionamento decisorio (configurandosi, in tal caso, unamera apparenza del discorso giustificativo: Cass., SU, n. 8053/2014).È precluso, quindi, il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanzeistruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriorerispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento delladecisione. Spetta al giudice di merito non solo valutare l’opportunità diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l’individuazione dei fattida porre a fondamento del relativo processo logico: il relativoapprezzamento (che costituisce un giudizio di fatto) non può esserecontestato con la semplice prospettazione di un convincimento diversoda quello espresso nel provvedimento impugnato, essendo, invece,necessario fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà delragionamento, restando, peraltro, escluso che la sola mancatavalutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio diomesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass., n. 27070/2022; Cass.,n. 20421/2022; Cass., n. 5279/2020; Cass., n. 1234/2019). È, infine,da porre in rilievo che il giudizio sui requisiti di gravità, precisione econcordanza degli indizi non va svolto atomisticamente, considerandociascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una dupliceoperazione logico-valutativa, consistente nel prendere in esame glielementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanzae conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino unapositività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (Cass.,nn. 9054/2022, 9108/2012, 19894/2005, 13819/2003);B) quanto al sindacato sulla prova presuntiva, Cass., n. 17457 del2007 e, successivamente, Cass., n. 19485 del 2017 e, quindi, le SezioniUnite della Corte, con sentenza n. 1785 del 2018 (in termini, in temadi sanzioni CONSOB, tra le altre, Cass., n. 19856/2024), hannospiegato che «la denuncia di violazione o di falsa applicazione dellanorma di diritto di cui all’art. 2729 c.c. si può prospettare sotto iseguenti aspetti:aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice ildisposto dell’art. 2729, comma 1, c.c., affermando (e, quindi,facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivoNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi,precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione dellanorma;bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storicoprivo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenzadal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto lanorma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi,incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarlaassumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa conriguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad esserericondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità,precisione e concordanza. Con riferimento a tale secondo profilo, sirileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generaleo speciale (cioè rispondente a princìpi di logica in genere oppure aprincìpi di una qualche logica particolare, per esempio di naturascientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro -almeno secondo l’opinione preferibile - che la presunzione si devefondare su un ragionamento probabilistico per cui dato un fatto A notoè probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece,l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia“certa”).La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conducaalla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che siindirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello dellaprobabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso unaltro o altri fatti. La concordanza esprime - almeno secondo l’opinionepreferibile - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di unaapplicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne inNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri dueelementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibilesussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimerel’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi allaconoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori,che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamentipresuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamentesotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concretiaccertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si devesenz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla streguadell’art. 360, n. 3, c.p.c., e compete, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicataesattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, losia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete cheeffettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può,pertanto, essere investita ai sensi del citato art. 360, n. 3, c.p.c.,dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare graveuna presunzione (cioè, un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilologico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certadisciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per ilcontrollo della precisione e per quello della concordanza»;C) è stato anche affermato (ad esempio, da Cass., n. 22311/2021)che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.presuppone la puntuale spiegazione che il ragionamento presuntivocompiuto dal giudice di merito, per come enunciato in sentenza, nonsia rispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisioneo di quello della concordanza, mentre la critica al ragionamentopresuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsaNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026applicazione quando, invece, si concretizza o in un’attività diretta adevidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali ilragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di meritoavrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazionedi un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che sidice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perchéquella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dal comma 1dell’art. 2729 c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sullestesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose ancorata altresì ad altre circostanze fattuali); in tali casi, infatti, lacritica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento dellaricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazionedi una diversa ricostruzione della stessa quaestio e si sollecita uncontrollo sulla motivazione finalizzato ad una diversa ricostruzione deifatti che (piuttosto) pare sussumibile entro il vizio ex art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.;D) a proposito delle cosiddette presunzioni di secondo grado,l’indirizzo di questa Suprema Corte (vedi, di recente, Cass., n.14273/2025, in un giudizio per insider trading secondario) è nel sensoche, nel diritto processuale, non esiste un principio riassumibile con lalocuzione praesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto didoppie presunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), nonessendo tale divieto riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né aqualsiasi altra norma, ragione per la quale il fatto noto, accertato in viapresuntiva sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità, precisionee concordanza, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzioneNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto. Infatti, come benchiarito da Cass., n. 32829/2023, il divieto delle doppie presunzioni èaffermato nelle occasioni in cui si constata la scarsa idoneitàinferenziale di determinati elementi, mentre sono sempre più frequentile affermazioni di ordine generale secondo cui nel sistema processualenon esiste il richiamato principio praesumptum de praesumpto nonadmittitur, poiché esso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697c.c., né a qualsiasi altra norma, cosicché nulla impedisce che il fattonoto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa diun’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fattoignoto (Cass., n. 5992/2024; Cass., n. 37819/2022; Cass., n.27982/2020; Cass., n. 23860/2020; Cass., n. 20748/2019 e Cass., n.15003/2017). In altri termini, prosegue la stessa giurisprudenza,laddove la prova inferenziale sia caratterizzata da una serie ‘lineare’ diinferenze, ove cioè per ogni singola inferenza il giudice apprezza,secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, che il fatto ‘noto’sia in grado di attribuire un adeguato grado di attendibilità al fatto‘ignorato’, quest’ultimo - secondo logica - cessa di essere fatto‘ignorato’ divenendo un fatto ‘noto’, smontando così l’equivoco logicoche si cela dietro il divieto di doppia presunzione” (così Cass., n.27982/2020). Più che divieto di doppia presunzione, deve parlarsi,dunque, di insufficienza del grado di probabilità che fonda la relazionedi inferenza logica (Cass., n. 5963/2015; Cass., n. 2123/2021,anch’essa resa nella materia delle sanzioni irrogate dalla CONSOB perabusi di mercato; Cass., n. 37819/2022; Cass., n. 20748/2019; Cass.,n. 23860/2020; Cass., n. 33961/2019; Cass., n. 33042/2019; Cass.,n. 20748/2019);Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026E) è orientamento consolidato (vedi Cass., n. 7647/2023; intermini, in relazione alla prova presuntiva: Cass., n. 14273/2025 e n.9059/2018) quello secondo cui, anche in tema di sanzioni irrogate dallaCONSOB, ai fini della prova della sussistenza dell’illecito contestato, ilgiudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articolanecessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorreuna valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelliintrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presisingolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenzialedi efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazionecomplessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essisiano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire unavalida prova presuntiva;canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” enuncia sia una regola digiudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenirealla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento delfatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove,la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioniantagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di taliparametri rende la motivazione della sentenza manifestamenteillogica»; è stato anche chiarito (vedi Cass., n. 34032/2022) che ilcanone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, quale regola di giudizio checonforma la valutazione degli indizi e il metodo di accertamento delfatto, è da ritenersi rispettato anche nel caso in cui i comportamentiumani e le conseguenze da essi derivanti sono giudicati sulla base diregole di esperienza, quando non sono espressivi di una relazione diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026mera verosimiglianza e plausibilità, ma hanno una base razionale,seppur presuntiva;G) in merito alla rilevanza della regola di decisione posta dall’art.533 c.p.p., è stato recentemente ribadito (vedi Cass. pen., n.27728/2025) che «il principio per il quale il giudice pronuncia sentenzadi condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio” non si riferisce allanecessità di considerare ovvero di confutare ogni possibile e diversaricostruzione fornita dalle parti (Cass. pen., n. 28957/2017). Il citatocriterio di valutazione, infatti, impone al giudice di procedere ad unavalutazione complessiva nella quale siano considerate in modocoerente e logico tutte le risultanze processuali e siano state valutate,anche implicitamente, solo le ipotesi che non siano frutto diragionamenti congetturarli. In tale contesto, pertanto, la violazionedell’“oltre ogni ragionevole dubbio” è configurabile esclusivamentequando il giudice, ancorando la decisione ad elementi privi di riscontronelle emergenze processuali, non tenga in alcun conto della diversa epiù coerente (in quanto fondata su elementi concreti, emersi edacquisiti nel processo) ricostruzione alternativa, solo così idonea adingenerare un dubbio ragionevole. Tale principio, in sede di legittimità,però, non può essere dedotto invocando una diversa valutazione dellefonti di prova, ovvero un’attività esclusa dal perimetro dellagiurisdizione di legittimità, essendo necessario evidenziare vizi logicimanifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto delgiudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) delle prove, mala tenuta logica della sentenza di condanna. Non ogni “dubbio”, infatti,sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla corte di merito sitraduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che siarilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta dellaNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026motivazione, evidenziando una frattura logica non solo manifesta, maanche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamentogiudiziale giustificativo della condanna. Si ritiene, cioè, che il parametrodi valutazione indicato nell’art. 533 c.p.p., che richiede che la condannasia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole”, opera in mododiverso nella fase di merito e in quella di legittimità; in tale ultima sede,tale regola rileva solo nella misura in cui la sua inosservanza si traducain una manifesta illogicità del tessuto motivazionale (Cass. pen., n.18313/2020, Curca): infatti, può essere sottoposta al giudizio dicassazione solo la tenuta logica della motivazione, ma non la capacitàdimostrativa delle prove, ove le stesse siano state legittimamenteassunte. In sintesi: la regola B.A.R.D. (acronimo anglosassone perbeyond any reasonable doubt) in sede di legittimità rileva solo se lasua violazione precipita in una illogicità manifesta e decisiva del tessutomotivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organogiurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma dellefonti di prova. La nuova o diversa valutazione delle prove può, invece,essere invocata nei gradi di merito, quando il rispetto del criteriodell’“oltre ogni ragionevole dubbio” non incontra il limite funzionale checaratterizza il giudizio di cassazione (Cass. pen., n. 28957/2017).Come ogni altra doglianza che prospetti un vizio di motivazione,pertanto, anche la denuncia della violazione della regola dell’oltre ogniragionevole dubbio non può risolversi in un’inammissibile sollecitazionealla rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio, dellequali la ricorrente propone una lettura alternativa (Cass. pen., n.44148/2023)»;H) infine, questa Suprema Corte ha affermato che «[i]n tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall’art. 116 c.p.c.» (in senso conforme, ex multis, Cass., n.11892/2016; Cass., n. 20382/2016; Cass., n. 4699/2018; Cass., n.24395/2020; Cass., n. 30173/2021).Premesso quanto sopra, si rileva che non vi è stata violazionedell’art. 115 c.p.c. - norma che, in effetti, è richiamata in ricorso al solofine di mettere in evidenza l’asserita carenza del requisito della“precisione” degli elementi indiziari valorizzati dalla sentenzaimpugnata - per la decisiva ragione che alla Corte di merito non puòessere rimproverato di avere posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi ad essa riconosciuti.D’altra parte, alla luce dell’univoco indirizzo della Cassazionepenale sopra sintetizzato, è ovvio che la violazione della regoladecisoria, propria del giudizio penale, dell’accertamento dellaresponsabilità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio” non èsussumibile entro il parametro (qui in esame) dell’error in iudicando(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), ma dovrebbe essere dedotta qualeerror in procedendo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), ossia come nullitàdella sentenza per un deficit strutturale del suo apparatoNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026argomentativo, doglianza, quest’ultima, che in ricorso non è statanemmeno prospettata e che, comunque, si appalesa manifestamenteinfondata poiché la motivazione della sentenza soddisfa senza dubbioil requisito del cosiddetto “minimo costituzionale”.Quanto all’asserita violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., siosserva, innanzitutto, che la corte territoriale ha affermato che nonappare pertinente la doglianza del ricorrente in ordine al fatto che nonsussisterebbe nessuna “prova in grado di dimostrare l’asseritatrasmissione dell'[OSCURATO:PERSONA], e questo rispetto a tutti idiversi passaggi tra i soggetti coinvolti, ovvero: (i) né dal dottorGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA]; (ii) né dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] al dottor [OSCURATO:PERSONA]; (iii) né dal dottor AndreaLanzara al fratello [OSCURATO:PERSONA]”, posto che ai fini dell’art. 187 bis,comma 4, del TUF - norma applicabile ratione temporis alla fattispeciee che individua gli elementi costitutivi dell’illecito di insider trading c.d.secondario ascritto all’odierno intimato - è il possesso dell’informazionee la sua utilizzazione l’elemento costitutivo dell’illecito, mentre non èrilevante, se non ai fini della prova del possesso della informazione, lamodalità con cui siano state acquisite e, quindi, la ricostruzionespecifica dei passaggi (cfr. Cass., n. 8785/2020, secondo cui l’art. 187bis, comma 4, TUF, “dà esclusivo rilievo al fatto che l’agente fosse “inpossesso di informazioni privilegiate”, e facesse perciò uso delle stesse- conoscendo o potendone conoscere, in base ad ordinaria diligenza, ilcarattere privilegiato - per compiere taluna delle azioni descritte alprimo comma, senza postulare l’acquisizione dolosa della notiziaprivilegiata. Consegue che, ai fini della configurabilità dell’illecito diinsider trading secondario, non assumono alcuna decisività le modalitàNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026dall’accipiens, né occorre provare la consapevole comunicazionedell’informazione da chi originariamente l’abbia detenuta (…). Lasanzione amministrativa stabilita per la condotta di trading delcosiddetto insider secondario non postula, pertanto, che si dia prova diun’appropriazione dell’informazione da parte del secondary insider,incentrando la propria operatività, piuttosto, sulla conoscenza (o,meglio, conoscibilità) della natura privilegiata dell’informazione stessain possesso dell’agente. Basta, dunque, per la sanzionabilità ai sensidell’art. 187 bis, comma 4, TUF, la dimostrazione della compravenditadi titoli da parte di chi sia a conoscenza della informazione privilegiataper ricavarne la necessaria prova del possesso prescindente dallaverifica su come quell’informazione sia stata ottenuta.La fattispecie sanzionatrice suppone, in sostanza, che sia accertatonon un collegamento causale orientato tra l’informazione posseduta el’attività trasmissiva di un informatore qualificato, quanto il nessoeziologico tra il possesso dell’informazione e l’utilizzo che se ne facciacompiendo operazioni su strumenti finanziari. Cass., n. 24310/2017 haprecisato, in tal senso, che “nel testo dell’art. 187 TUF, l’espressione«informazione» va intesa quale «conoscenza», indipendentemente dalfatto che tale conoscenza sia stata o meno trasmessa da altriall’agente”.Questa ratio decidendi non è stata adeguatamente contestata dalricorrente, il quale, sostanzialmente, critica la qualificazione comedolosa della fattispecie.Inoltre, si sottolinea che il ragionamento inferenziale richiedesoltanto che, in presenza di una pluralità di eventi noti, anche seciascuno di essi autonomamente considerato appare non significativo,la loro valutazione avvenga in modo complessivo e non atomistico,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026verificando se vi sia un’alta probabilità logica che l’evento possa essersiverificato.Nella specie, il giudice di merito ha ricostruito i fatti di causa allastregua di un ragionamento induttivo corretto, nel pieno rispetto dellenorme sulle presunzioni, che abbia esattamente esercitato la suadiscrezionalità nella rappresentazione e nell’apprezzamento dellavicenda fattuale e che abbia chiaramente spiegato il criterio logicoposto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suoconvincimento.Il procedimento argomentativo seguito nel provvedimentoimpugnato è stato correttamente impostato su due momenti valutativi:il primo, di tipo analitico, ha selezionato gli elementi probatoririlevanti;il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazionecomplessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, ne haverificata la concordanza, e, dalla loro combinazione, in un rapporto divicendevole completamento - superando, con adeguata motivazione,le obiezioni dell’opponente, focalizzate, soprattutto, sull’asseritaincertezza della catena fattuale in punto di trasmissionedell’informazione privilegiata, rispettivamente, da De’Longhi a Rizzieri,da quest’ultimo ad [OSCURATO:PERSONA] e, infine, da Andrea al fratelloquesto meno rigorosa e meno certa) che il ricorrente si sia resoresponsabile dell’illecito di trading secondario disciplinato dall’art. 187bis, comma 4, TUF.In altri termini, la decisione di merito si è attenuta al principio didiritto, recentemente enunciato da questa Suprema Corte e che ilCollegio intende riaffermare, secondo cui, in tema di abuso diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026informazioni privilegiate ex art. 187 bis del d.lgs. n. 58 del 1998, lacondotta illecita può essere provata a mezzo di presunzioni semplici,nel cui apprezzamento il giudice di merito incontra il solo limite dellaprobabilità; per l’effetto, l’inferenza del fatto ignoto non deverispondere al canone della ragionevole certezza, in modo da fareapparire tale fatto come l’unica conseguenza possibile di quantoaccertato secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma aquello della ragionevole probabilità con riferimento alla connessionedegli accadimenti, la cui normale sequenza può verificarsi secondoregole di esperienza basate sull’id quod plerumque accidit (Cass., n.6072/2025).La sentenza impugnata ha chiarito, infatti, che i plurimi elementifattuali e documentali raccolti durante l’istruttoria convergevano tutti,nel loro insieme, verso un’unica ipotesi plausibile, ossia che l’acquistodelle 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], portfoliomanager di CGM, sia avvenuto stante il possesso della informazioneprivilegiata sulla cessione della quota di maggioranza di DeLclimacomunicatagli dal fratello Andrea.In particolare, tutti gli elementi indiziari indicati dalla CONSOB sonostati considerati concordanti e precisi, essendo ragionevolmenteconcludenti quanto al possesso e all’uso delle informazioni, stante lapeculiare tempistica degli acquisiti, i rapporti tra le parti e il contestualeacquisto di azioni da parte di tutti i soggetti direttamente oindirettamente collegati, nel peculiare contesto spazio temporale, alsoggetto titolare delle informazioni.Il giudice ha valorizzato la circostanza che, prima di allora, nonerano state effettuate operazioni su tali titoli e il fatto che l’acquistonon era stato preceduto da uno studio del settore di mercato specifico.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Come evidenziato nell’Atto di accertamento emergeva, da riscontriforniti alla CONSOB, tramite l’autorità di vigilanza del Principato diMonaco, da Compagnie de [OSCURATO:PERSONA] SAM, che il 24agosto 2015 erano state effettuate operazioni di acquisto di 72.000azioni [OSCURATO:SOCIETA], per un controvalore di € 170.980,80, a valere su noverapporti di gestione patrimoniale. Il 28 agosto 2015 CGM aveva chiusole nove posizioni sulle complessive 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA], per uncontrovalore di € 312.612,30, conseguendo una plusvalenza effettivadi € 141.631,50. Tutte le operazioni erano state decise da FabrizioLanzara, portfolio manager presso CGM, mentre gli ordini erano statitrasmessi telefonicamente per l’esecuzione da [OSCURATO:PERSONA], traderpresso la medesima CGM. Gli acquisti di azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte diCGM, attraverso [OSCURATO:PERSONA], erano iniziati il 24 agosto 2015 (cheera anche il giorno precedente alla diffusione del comunicato pricesensitive), subito dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato CGM, ederano terminati mentre [OSCURATO:PERSONA] contattava [OSCURATO:PERSONA].Più precisamente, erano stati accertati i seguenti contatti telefonici:- tra le 9:02 e le 9:21 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si eranoscambiati quattro SMS;- alle 9:24 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato CGM (telefonata di 4minuti circa);- alle 9:52 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA](telefonata di 16 minuti circa);- alle 10:13 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA](telefonata di 1 minuto circa);- alle 10:15 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato nuovamente CGM(telefonata di 4 minuti circa);Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026- alle 10:20 CGM aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] (telefonata di11 minuti circa);- alle 13:03 erano iniziati gli acquisti di azioni [OSCURATO:SOCIETA] da parte diCGM;- alle 16:07 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato due volte FabrizioLanzara;- alle 16:10 si era concluso l’ultimo acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] daparte di CGM;- alle 16:15 [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato nuovamente FabrizioLanzara.Nel medesimo lasso temporale, erano stati progressivamenteinseriti gli ordini di acquisto relativi a n. 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA], perun controvalore di € 170.980,80, a valere su nove rapporti di gestionepatrimoniale gestiti da [OSCURATO:PERSONA], tra cui quello del fratelloAndrea.I rilievi formulati dal ricorrente sull’assenza di contatti diretti tra idue fratelli erano superati dagli altri fatti noti significativi e, in primoluogo, dalla tempistica con cui erano state eseguite le operazioni diacquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA].La corte territoriale ha chiarito che, come evidenziato nell’Atto diaccertamento (p. 52), in data 24 agosto 2015, giorno precedente alladiffusione della notizia sulla cessione della maggioranza del capitalesociale di [OSCURATO:SOCIETA] - mentre si susseguivano i descritti contattitelefonici tra [OSCURATO:PERSONA], in possesso dell’informazioneprivilegiata, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto l’informazioneprivilegiata dallo stesso, la sala operativa di CGM e [OSCURATO:PERSONA] -il ricorrente eseguiva l’acquisto di 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA] per unNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026controvalore di € 170.980,80, a valere su nove rapporti di gestionepatrimoniale, tra cui la polizza [OSCURATO:PERSONA] n. 1411168, di cuiil fratello Andrea era beneficiario economico.Come rilevato dal giudice del merito e dalla Consob, “la vicinanzatemporale degli acquisti di azioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] con leinterlocuzioni telefoniche tra i soggetti in possesso della notiziaprivilegiata, depone nel senso che l’operatività non può dirsicertamente casuale, essendo discesa piuttosto da un coordinamento,che ha determinato scelte consapevoli di investimento effettuate inragione del privilegio informativo posseduto”.La Corte d’appello di Roma ha dato rilievo anche alla sentenza dellaCorte d’Appello di Bologna n. 2154/2020, pronunciata nella causa cheaveva riguardato [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva rilevato che“l’operatività sui titoli della [OSCURATO:SOCIETA] non può dunque ritenersi dettatada mera casualità, quanto piuttosto, essendo contestuale a taleintreccio di comunicazioni, frutto di un coordinamento serrato tra i duefratelli che ha determinato scelte consapevoli di investimento,effettuate in virtù del privilegio informativo”.Era, ad avviso del giudice del merito, un fatto noto che AndreaLanzara aveva contattato più volte le utenze telefoniche della CGM edera stato raggiunto da un’utenza di quest’ultima.La motivazione offerta dal ricorrente, secondo cui le telefonate conla CGM sarebbero state effettuate solo in ragione del contratto diconsulenza in essere con la società, non era sufficiente ad annullare lavalenza della prova indiziaria, attesi la concomitanza temporale con leoperazioni di acquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] e lo specifico interesse cheAndrea Lanzara aveva sugli acquisti [OSCURATO:SOCIETA] a valere sia sulla polizzadi cui era titolare sia sulle altre gestioni patrimoniali.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026In ogni caso, l’interno 106 contattato da [OSCURATO:PERSONA] erarisultato riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il trader pressoCGM che aveva trasmesso telefonicamente gli ordini in oggetto ai finidella loro esecuzione, circostanza che non poteva ritenersi frutto di unamera casualità.Alla luce di quanto precede era, per la corte territoriale, ragionevoleconcludere che, in assenza di ricostruzioni alternativa, le telefonate allasede della CGM, alla quale [OSCURATO:PERSONA] era legato sia come clientesia come professionista, erano state idonee al trasferimento dellanotizia privilegiata. Ed invero i reiterati contatti telefonici del 23 e del24 agosto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, poi, traquest’ultimo, la CGM e [OSCURATO:PERSONA] avevano innescato la sequenzadi azioni sopra descritta, culminate nell’acquisto di un rilevantequantitativo di azioni che non poteva essere frutto del caso, ma cherispondeva ad un intento speculativo, anche tenuto conto che né ilRizzieri né [OSCURATO:PERSONA] erano stati in grado di indicare in sede diaudizione una spiegazione alternativa plausibile all’acquisto effettuatoil 10 e il 24 agosto 2015, poco prima della diffusione del comunicato alpubblico.Ne discendeva che l’iter logico all’esito del quale la CONSOB avevaritenuto accertato l’illecito ascritto al ricorrente era pienamenteconforme ai consolidati principi, elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in materia di prova presuntiva.A ciò la Corte d’appello di Roma ha aggiunto come ulteriori elementisintomatici di operazioni effettuate a causa del possesso di informazioniprivilegiate:- che dagli accertamenti di vigilanza svolti non era risultata unaoperatività sul titolo né pregressa né successiva, poiché dall’inizio delNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/20262015, a valere sui nove conti gestiti da CGM, non erano state detenuteazioni [OSCURATO:SOCIETA], né, successivamente al 24 agosto 2015, erano stateeffettuate altre operazioni di acquisto sul medesimo titolo;- la modalità di costituzione della posizione, che era statainteramente realizzata in un’unica giornata, con un’incidenza dellaquantità acquistata pari a circa il 16% sugli scambi di mercato nellagiornata del 24 agosto 2015;- la chiusura della posizione in data 28 agosto 2015, appena quattrogiorni dopo, sottolineando il carattere speculativo dell’operazione,conseguendo una plusvalenza effettiva di € 141.631,50;- i beneficiari economici dell’operazione, atteso che l’acquisto dimaggiori dimensioni (20.000 azioni), con la massima incidenza sulportafoglio (pari al 9,1%), era stato effettuato a valere sulla polizzaGenerali PanEurope n. 1411168, avente come beneficiario economicoproprio [OSCURATO:PERSONA]; gli altri portafogli gestiti da [OSCURATO:PERSONA] intestati a clienti di CGM, conosciuti, talora, anche per motiviprofessionali, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA];- l’acquisto dei titoli non era stato preceduto da una approfondita epreventiva analisi tecnica, che sarebbe stata, invece, un presuppostonecessario per l’esecuzione dell’operazione.La Corte d’appello di Roma ha dato peso, altresì, alle deduzionidella CONSOB sul fatto che esistessero pubblicazioni o “rumors” sulleazioni in oggetto che ne avrebbero indotto l’acquisto.Le circostanze accertate sono state, dunque, reputate dal giudicedel merito idonee a costituire prova adeguata dei fatti contestati, ossiache l’acquisto di azioni [OSCURATO:SOCIETA] disposto da [OSCURATO:PERSONA] per contodei nove portafogli in data 24 agosto 2015 era stato effettuato inNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026ragione del possesso dell’informazione relativa a [OSCURATO:SOCIETA] e non era ilfrutto di un’autonoma risoluzione maturata sulla base di studi e analisidi mercato.Quanto sopra rende prive di pregio le considerazioni del ricorrentein ordine al divieto di praesumptio de praesumpto e alla inconsistenzae poca precisione dei fatti esaminati, nonché alla mancatadimostrazione dei rapporti fra le parti e alla loro conoscenzadell’informazione privilegiata.2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2729 c.c., anche in considerazione di quantodisposto dagli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.c., nonchédall’art. 27, comma 2, Cost. in quanto la corte territoriale avrebberitenuto sussistenti, in maniera isolata fra di loro, cinque elementisintomatici di operazioni effettuate a causa del possesso di informazioniprivilegiate:la non operatività sul titolo né pregressa né successiva;le modalità di costituzione della posizione, realizzata in un’unicagiornata;la chiusura della posizione appena quattro giorni dopo, il chesottolineava il carattere speculativo dell’operazione;l’identità dei beneficiari economici dell’operazione;l’acquisto dei titoli non preceduto da una approfondita e preventivaanalisi tecnica.Questi cinque elementi sarebbero stati generici e sprovvisti deirequisiti di gravità, precisione e concordanza.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026La censura è infondata, atteso che, come si evince anche da quantoin precedenza esposto, la Corte d’appello di Roma ha valutato questecircostanze, di per sé verificatesi in concreto, non singolarmente, comefa il ricorrente, ma globalmente, assieme ad altri elementi sopra meglioelencati.3) Il ricorrente chiede nella sua memoria di rimettere la presentecontroversia alle Sezioni Unite sul presupposto dell’esistenza diorientamenti difformi delle sezioni di questa S.C., in sede penale e incivile, circa l’ammissibilità della c.d. doppia presunzione nel contesto dimisure punitive di natura penale o sanzioni formalmenteamministrative, ma aventi natura o comunque colorazione penalesecondo i c.d. criteri Engel elaborati dalla giurisprudenza della CorteEDU.Sostiene che, mentre in materia di illecito amministrativo di insidertrading, si sarebbe consolidato di recente un orientamento secondo ilquale in questo contesto «non esiste[rebbe] il principio praesumptumde praesumpto non admittitur (o divieto di doppie presunzioni o dipresunzioni di secondo grado o a catena), non essendo tale divietoriconducibile né agli art. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma»,in ambito penale verrebbe riconosciuto, invece, il principio opposto.Questa Suprema Corte, in sede penale, avrebbe in più occasionistatuito che «[i]n tema di prova indiziaria, il giudice, che ben puòpartire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, non può, in alcuncaso, porre quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sullabase della quale motivare una pronuncia di condanna, in quanto ladoppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell’indizio,la quale è espressione del requisito della precisione, normativamenteNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026previsto dall’art. 192, comma secondo, del Codice di procedurapenale».Inoltre, ad avviso del ricorrente non potrebbe esservi condannaquando esistano due spiegazioni del comportamento ugualmenteplausibili (una che fonda il riconoscimento dell’innocenza e l’altra lacolpevolezza) e nessuna di esse possa dirsi più probabile.La richiesta non merita accoglimento.Come esposto dallo stesso ricorrente, vi è un ormai univocoorientamento della Suprema Corte in tema di insider trading secondario(vedi, di recente, Cass., n. 14273/2025), nel senso che, nel dirittoprocessuale, non esiste un principio riassumibile con la locuzionepraesumptum de praesumpto non admittitur (o divieto di doppiepresunzioni o di presunzioni di secondo grado o a catena), non essendotale divieto riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasialtra norma, ragione per la quale il fatto noto, accertato in viapresuntiva sulla base di indizi dotati dei caratteri di gravità, precisionee concordanza, può costituire la premessa di un’ulteriore presunzioneidonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto. Infatti, come benchiarito da Cass., n. 32829/2023, il divieto delle doppie presunzioni èaffermato nelle occasioni in cui si constata la scarsa idoneitàinferenziale di determinati elementi, mentre sono sempre più frequentile considerazioni di ordine generale secondo cui nel sistemaprocessuale non esiste il richiamato principio praesumptum depraesumpto non admittitur, poiché esso non è riconducibile né agli artt.2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma (Cass., n. 5992/2024;Cass., n. 37819/2022; Cass., n. 27982/2020; Cass., n. 23860/2020;Cass., n. 20748/2019 e Cass., n. 15003/2017).Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Privo di consistenza è, poi, il richiamo del principio di noncolpevolezza, atteso che la sentenza impugnata è motivata concompletezza in ordine alle ragioni per le quali è stato ritenuto ilperfezionamento dell’illecito in esame.Ne consegue che non vi sono ragioni per chiedere l’intervento delleSezioni Unite.4) Il ricorrente prospetta, altresì, nella sua memoria, la necessitàdi sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudizialealla Corte di Giustizia UE, sostenendo che essa deriverebbe dal fattoche tanto l’utilizzo della c.d. doppia presunzione quanto unaccertamento presuntivo di responsabilità che poggi, come nel caso,su prospettazioni accusatorie che non possono dirsi più plausibili dellespiegazioni alternative offerte dalla difesa e che escludono laresponsabilità violerebbero rispettivamente:«(a) gli artt. 3, 27, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione,anche in relazione all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea (“CDFUE”) e all’art. 6 § 2 della ConvenzioneEuropea dei Diritti dell’Uomo (“CEDU”) e (b) l’art. 48, comma 1, CDFUEe l’art. 6 § 2 CEDU. Infatti, la presunzione di innocenza impone che ilgiudice pronunci sentenza di assoluzione quando manca, è insufficienteo è contraddittoria la prova che il fatto sussiste. La condanna puòaversi, dunque, solo se l’imputato risulta colpevole al di “là di ogniragionevole dubbio”; diversamente, vale il canone di garanzia dell’“indubio pro reo”».Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il ricorrente afferma che, nella specie, si sarebbero ecceduti i limitidi ragionevolezza entro i quali deve essere contenuto l’uso dellepresunzioni perché:(a) nella sostanza, la Corte d’Appello di Roma avrebbe accertato lasussistenza dell’illecito sulla base di una consecuzione di merepresunzioni (dirette e indirette, di secondo, terzo e quarto grado) privedei requisiti legali della gravità, della precisione e della concordanza, aisensi dell’art. 2729 c.c. in campo civilistico e dell’art. 192, comma 2,c.p.p. in campo penalistico (con il risultato che a ben vedere, nei fatti,per la condanna è sufficiente il mero sospetto della commissionedell’illecito);(b) si è ritenuta la colpevolezza dell’accusato a fronte di duespiegazioni alternative entrambe plausibili del perché egli avrebbeacquistato n. 72.000 azioni [OSCURATO:SOCIETA] per conto di nove portafogli gestitiCGM, senza che l’alternativa proposta dall’accusa potesseoggettivamente ritenersi, sulla base dei fatti provati, più probabile diquella della difesa (con evidente violazione del principio in dubio proreo).5) Innanzitutto, si osserva che non vi è ragione di adire la Cortecostituzionale, atteso che le disposizioni contestate, ossia, nella specie,gli artt. 2727 e 2729 c.c., non presentano profili di contrasto con laCostituzione italiana.Afferma il ricorrente la violazione:dell’art. 3 Cost., in quanto sarebbe manifestamente irragionevole elesivo del principio di uguaglianza che, a fronte di procedimentientrambi finalizzati a irrogare sanzioni aventi natura penale, siapplichino canoni probatori differenti e meno garantisti nelNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026procedimento formalmente amministrativo rispetto a quello penale,pur essendo il primo parimenti afflittivo nell’irrogazione della sanzione;dell’art. 27, comma 2, Cost., in quanto il principio di noncolpevolezza imporrebbe che l’onere della prova gravasse interamentesull’accusa e che ogni dubbio fosse risolto a favore dell’accusato (indubio pro reo).dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 48 CDFUE eall’art. 6 § 2 CEDU, in quanto l’utilizzo della doppia presunzione inmateria formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penaleabbassa la soglia della prova richiesta per una condanna, ponendosi incontrasto con lo standard di garanzia imposto dalla CDFUE e dalla CEDUper le sanzioni formalmente amministrative, ma aventi natura o,comunque, colorazione penale, che esige invece un accertamentorigoroso e immune da ragionevoli dubbi.Le prospettazioni del ricorrente, però, sono tutte manifestamentenon fondate.In primo luogo, nessuna disposizione costituzionale impone diapplicare i medesimi canoni probatori al processo penale e a quellocivile.Neppure può ritenersi irragionevole ex art. 3 Cost. lagiurisprudenza in tema di presunzioni, atteso che, presupposto per ilriconoscimento dell’esistenza della violazione, è l’accertamentodell’esistenza dei suoi presupposti sulla base di elementi che abbianole caratteristiche della gravità, della precisione e della concordanza. Ilragionamento inferenziale richiede soltanto che, in presenza di unapluralità di eventi noti, anche se ciascuno di essi autonomamenteconsiderato appare non significativo, la loro valutazione avvenga inNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026modo complessivo e non atomistico, verificando se vi sia un’altaprobabilità logica che l’evento possa esservi stato.Inoltre, non vi è alcuna inversione dell’onere della prova lesivadell’art. 27 Cost. nelle presenti fattispecie, atteso che grava sempresulla P.A. dimostrare gli elementi costitutivi dell’illecito. Nella presentecontroversia i presupposti dell’illecito contestato sono stati accertati,peraltro, con estremo rigore, in modo da escludere qualsiasi rilevanzadi ricostruzioni alternative a quella accolta con una probabilità prossimaalla certezza.Nessun contrasto con l’art. 117 Cost., nei termini allegati, è, poi,configurabile, non ravvisandosi un conflitto con gli artt. 48 CDFUE e 6§ 2 CEDU.Lo stesso ricorrente qualifica come ragionamento presuntivo lasemplice valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice delmerito, ignorando che, nella presente vicenda, la corte d’appello hadato rilievo a circostanze provate, come la tempistica degli acquisti, irapporti fra le parti e i contatti avvenuti fra di loro in concomitanza coni detti acquisti.Infine, si evidenzia che, ai fini dell’art. 187 bis, comma 4, del TUF- norma applicabile ratione temporis alla fattispecie e che individua glielementi costitutivi dell’illecito di insider trading c.d. secondario ascrittoall’odierno intimato - sono il possesso dell’informazione e la suautilizzazione elementi costitutivi dell’illecito, mentre non sono rilevanti,se non ai fini della prova del possesso della informazione, la modalitàcon cui siano state acquisite e, quindi, la ricostruzione specifica deipassaggi (cfr. Cass., n. 8785/2020).Nella motivazione del giudice del merito, però, si dà atto che questaratio decidendi non è stata adeguatamente impugnata.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Ciò palesa, quindi, anche l’irrilevanza della questione di legittimitàcostituzionale.6) Con riferimento al rinvio pregiudiziale alla CGUE, si osserva cheil ricorrente ha chiesto di domandare alla Corte di Lussemburgo:«- “se il diritto dell’Unione, e in particolare gli artt. 14 e 15 delRegolamento MAR (UE) n. 596/2014, letti alla luce dell’art. 48 dellaCDFUE e del principio generale della presunzione di innocenza, osti auna applicazione giurisprudenziale nazionale che, in un procedimentovolto all’irrogazione di sanzioni formalmente amministrative masostanzialmente penali per l’illecito di abuso di informazioniprivilegiate, consenta di fondare un accertamento di responsabilità suuna catena di presunzioni (c.d. praesumptum de praesumpto), in cui ilfatto ignoto viene desunto non da un fatto provato, ma da un altrofatto a sua volta presunto”;- “se il principio della presunzione di innocenza, sancito dall’art. 48CDFUE, osti a una applicazione giurisprudenziale nazionale che, inpresenza di una spiegazione alternativa e plausibile dei fatti fornitadall’accusato e atta a dimostrare la sua innocenza, ritenga raggiunta laprova della colpevolezza sulla base di un quadro indiziario meramentepresuntivo, senza che l’ipotesi accusatoria abbia superato quelladifensiva secondo lo standard probatorio dell’“al di là di ogniragionevole dubbio”.L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudizialealla CGUE deve riguardare l’interpretazione o la validità del dirittodell’Unione, e non (come, nella specie, pare, almeno in parte,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026sostanzialmente intendere il ricorrente) l’interpretazione delle normedel diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimentoprincipale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudicinazionali, relative alla presentazione di domande di pronunciapregiudiziale, 2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europeadel [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Inoltre, per la giurisprudenza di questa Corte «[…]non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudizialeogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive(Cass., SU, n. 14043, 08/07/2016), bastando che le ragioni sianoespresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio),ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamenteinammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso WindTelecomunicazioni c. Italia, par. 36), ovverosia quandol’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., SU, n.12067, 24/05/2007). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanzanon è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda dipronuncia pregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista giàuna giurisprudenza consolidata in materia o qualora la correttainterpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio anessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016. C. - 439.01, par.6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, in motivazione, p. 5.5.; Cass. n.14828/2018; Cass. n. 15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudizialealla CGUE presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente o il senso della norma sia già stato chiarito da precedentipronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo difatto, che è rimesso al giudice nazionale). Anche la Corte costituzionale(sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p. 6) ha ritenuto diNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unioneeuropea, non «necessario quando il significato della norma comunitariasia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza dellaCorte di giustizia». A queste considerazioni si può aggiungere che,sempre per la CGUE (C. giust., 06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C.giust., 05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]; C.giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19), viene meno l’obbligo di rinviopregiudiziale quando la corretta applicazione del diritto UE si impongacon una evidenza che non lasci adito ad un ragionevole dubbio sullasoluzione da fornire alla questione sollevata (cd. dottrina dell’acteclair).Non è necessario, allora, disporre il rinvio pregiudiziale alla Cortedi giustizia UE. Infatti, esiste già una consolidata giurisprudenza dellaSuprema Corte in materia, che da anni si confronta con il dirittounionale e con la giurisprudenza della CGUE, per la quale (Corte diGiustizia UE, 23 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] NV e Chris VanRaemdonck contro [OSCURATO:PERSONA] voor het Bank-, Financie- enAssurantiewezen (CBFA), C-45/08, i cui principi vanno, peraltro, orariletti alla luce dell’art. 9 del Regolamento 596/2014/UE, entrato invigore il 3 luglio 2016), l’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abusodi informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi dimercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che unapersona di cui al secondo comma di tale disposizione, che detieneinformazioni privilegiate, acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire ocedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente oindirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono,Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi didetta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, inparticolare, del diritto di poter confutare tale presunzione. La questionese detta persona abbia violato il divieto dell’abuso di informazioniprivilegiate deve essere analizzata alla luce della finalità di taledirettiva, la quale consiste nel tutelare l’integrità dei mercati finanziarie nel rafforzare la fiducia degli investitori, che riposa, in particolare,sulla garanzia che questi ultimi saranno posti su un piano di parità etutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni privilegiate.Pertanto, ai fini delle sanzioni amministrative, è irrilevantel’accertamento dell’elemento psicologico volto a dimostrare unaconsapevolezza dell’insider circa l’illiceità delle operazioni poste inessere.La CGUE ha concluso che la sussistenza di transazioni finanziarieffettuate da soggetti qualificabili come insider sulla base diinformazioni aventi le caratteristiche menzionate, consente di«presumere l’intenzione dell’autore di tale informazione» (punto 38),benché abbia affermato che la compatibilità di siffatta presunzione conil rispetto dei diritti fondamentali - e, segnatamente, con il principio dicui all’art. 6, n. 2, della CEDU - impone di garantire la possibilità difornire con ogni mezzo la prova contraria (punto 54).In aggiunta a ciò, si osserva, peraltro, che la normativaeurounitaria richiamata dal ricorrente non contiene prescrizioniesplicite relative alle regole che devono essere seguite dai giudicinazionali per accertare i fatti contestati.Se ne ricava che non sussistono i presupposti del rinviopregiudiziale, alla luce del menzionato diritto UE e dell’esistenza di unorientamento giurisprudenziale nazionale e unionale consolidato, cheNumero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026ammette la possibilità di ricorrere al ragionamento presuntivo perritenere dimostrato l’illecito in questione nei termini di cui sopra, acondizione che sia garantito adeguatamente il diritto dell’interessato difornire una prova contraria (il che, nella vicenda in questione, èavvenuto).7) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla P.A.controricorrente, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensoe in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nellamisura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 19201/2023Numero sezionale 383/2026Numero di raccolta generale 13391/2026Data pubblicazione 09/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 13391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris