CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2024
Cassazione n. 34202/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] fr 1. Con ordinanza del 4 aprile 2024 il Tribunale di Caltanissetta ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 10 marzo 2024 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città limitatamente reato di cui al capo 6), in relazione al quale ha ordinato la formale scarcerazione dell'indagato; ha confermato nel resto, compresa la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di partecipazione sia all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra e, segnatamente, alla famiglia di [OSCURATO:PERSONA], gruppo Rinzivillo (capo 1) sia all'associazione dedita al narcotraffico (capo 8) nonché di vari reati fine. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale affermato che il ricorrente era stato individuato come colui il quale poteva consentire la riaffermazione sul territorio del potere della famiglia mafiosa, senza però indicare la fonte di ciò. Del pari, il Tribunale aveva sostenuto che la scelta era ricaduta su una persona rivelatasi già intranea, ma non avrebbe corredato tale affermazione con elementi oggettivi. Non sarebbero stati indicati, quindi, i gravi indizi di colpevolezza e la motivazione sarebbe carente sotto il profilo dell'enunciazione dei comportamenti del ricorrente da ritenere sintomatici di un rinnovato contributo dinamico alle finalità proprie dell'organizzazione mafiosa, a cui avrebbe nuovamente aderito dopo una lunghissima carcerazione. 3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere il Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il presunto ruolo direttivo assunto dal ricorrente all'interno della famiglia mafiosa. 3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione, per essere apodittica l'affermazione del Tribunale secondo cui la vicenda estorsiva, contestata al capo 4), integrava un reato fine dell'associazione e il ricorrente era intervenuto nella sua qualità di appartenente e reggente della consorteria mafiosa. Di contro, la consumazione del reato avrebbe soddisfatto soltanto interessi personali di un soggetto estraneo al sodalizio. Non sarebbero stati indicati in cosa era consistito l'intervento del ricorrente e come questo potesse essere finalizzato al raggiungimento di interessi del sodalizio. 3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo all'estorsione di cui al capo 5). Il Tribunale si sarebbe limitato a un rinvio all'ordinanza genetica, senza spiegare sulla base di quale circostanza di fatto potesse individuarsi un interesse della consorteria mafiosa nella vicenda de qua e in cosa fosse consistito il coinvolgimento del ricorrente. 3.5. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il Tribunale, con riguardo all'estorsione di cui al capo 7), individuato a carico del ricorrente un unico indizio, non corroborato da riscontri, costituito dal contenuto di un'intercettazione alla quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato. L'ordinanza impugnata sarebbe carente dal momento che si attribuisce al ricorrente un concorso materiale in un'estorsione consumata, senza neppure indicare l'evento che si sarebbe verificato in concreto, idoneo a configurare l'esistenza ontologica della condotta delittuosa ipotizzata. 3.6. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al reato di cui al capo 8). Sarebbero apodittiche le affermazioni secondo cui l'associazione era gestita da cosa nostra gelese e, segnatamente, capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione sarebbe del tutto carente, poiché non individuerebbe alcun elemento con riguardo specifico al ricorrente. 3.7. Violazione di legge e vizi della motivazione per avere il Tribunale affermato apoditticamente il ruolo direttivo, attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio, sulla base di una condivisione con il genero [OSCURATO:PERSONA] che lo metteva al corrente delle questioni più rilevanti per la vita del sodalizio. 3.8. Violazione di legge e vizi della motivazione, in quanto il Tribunale, con riguardo alle ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente, contestate ai capi 10), 12), 20), 21) e 28), avrebbe erroneamente sostenuto che la difesa non aveva contestato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La motivazione non darebbe conto degli elementi che concretamente dovrebbero integrare i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente per ogni singolo capo di incolpazione provvisoria, al medesimo ascritto. 3.9. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274 e 291 cod. proc. pen.: il Tribunale avrebbe dato una risposta solo apparente alla deduzione difensiva secondo cui il Pubblico ministero aveva corredato la relativa richiesta con una motivazione cumulativa e implicita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).Correlativamente, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e di controllare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3. Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi sindacabili in questa sede. 4. Quanto al primo motivo e al secondo motivo del ricorso — relativi entrambi alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria con il ruolo direttivo — deve rilevarsi, innanzitutto, che il Tribunale non solo ha affermato che la complessa attività di indagine svolta aveva consentito di ricostruire le diverse fasi della riorganizzazione e della ripresa della piena operatività dell'associazione di tipo mafioso, denominata cosa nostra, storicamente operante a [OSCURATO:PERSONA], la quale, sotto l'egida di [OSCURATO:PERSONA] e del suo braccio destro [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto un nuovo vigore, ma ha anche sottolineato che il materiale probatorio, confluito nell'informativa agli atti, era composto sia dalle numerose intercettazioni, esperite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi accoliti nonché dei vari soggetti, che, di volta in volta, emergevano dallo sviluppo delle indagini, sia dagli esiti del monitoraggio di una serie di incontri, svoltisi sul territorio, alcuni dei quali costituenti dei veri e propri summit tra esponenti della famiglia mafiosa gelese e componenti di diverse consorterie mafiose, operanti su altra parte del territorio siciliano, finalizzati a stringere accordi e dirimere i conflitti, originati nell'ambito delle attività illecite da essi posti in essere. Oltre a tali elementi, con riguardo specifico al ricorrente, vi erano anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, segnatamente, di [OSCURATO:PERSONA]. La deduzione del ricorrente sulla mancata indicazione degli elementi, posti a fondamento del ruolo dal medesimo svolto nell'ambito del sodalizio descritto al capo 1) dell'imputazione provvisoria, trova smentita, quindi, sulla base della lettura dell'ordinanza impugnata, ove sono specificamente indicati gli elementi valorizzati dal Tribunale al fine delle decisioni assunte. 4.1. Riguardo alla partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui al capo 1) dell'imputazione, il Collegio del riesame ha affermato che valore esemplificativo aveva la conversazione captata l'8 dicembre 2019, nel corso della quale il medesimo ricorrente aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] era stato suo padrino nella cerimonia di affiliazione a cosa nostra. Tale dato storico, corroborato da plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia dell'epoca, era attualizzato, come correttamente evidenziato dal primo giudice: a) dalla rinnovazione del giuramento di fedeltà ai Rinzivillo, che si desume dall'intercettazione del 14 novembre 2020, nel quale il ricorrente aveva detto che i Rinzivillo "vidi ca chiddri so a ma vita"; b) dalle dichiarazioni del 30 luglio 2021 del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito dell'intervento del ricorrente come risolutore di questioni al massimo livello tra catanesi e gelesi. A fronte di siffatte argomentazioni giova ricordare che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27 maggio 2021 (Modaffari, Rv. 281889 - 01), sulla scia della precedente sentenza sempre del [OSCURATO:PERSONA] n. 33748 del 12 luglio 2005 (Mannino, Rv. 231670 - 01), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l'assunzione di uno status ma per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Al fine della valutazione dell'appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite nel 2021, è evidente che la verifica centrale per la configurabilità di una condotta di partecipazione mafiosa si muove sul piano probatorio: è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Per questo, anche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, a condizione che la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione (cfr. sentenza Modaffari). Più in generale, pertanto, dopo l'ultimo arresto delle Sezioni Unite, gli indicatori elencati dalla sentenza Mannino come elementi dai quali desumere la partecipazione mafiosa tornano alla loro dimensione probatoria naturale e vengono depurati dal ruolo di elementi di fattispecie loro attribuito da alcune pronunce di legittimità. Tra detti indicatori, a esempio, la commissione di delitti- scopo è uno dei sintomi, normalmente quello più evidente, ma non l'unico, dell'inserimento nel sodalizio. Oltre a questo, devono comunque essere considerate anche le ulteriori e diverse condotte, che risultano essere il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione, dalle quali, sulla base degli elementi probatori acquisiti, emerga l'organicità del singolo che, reiterando condotte di semplice tenore esecutivo ovvero rafforzando e agevolando l'attività dell'associazione, ponga in essere comportamenti teleologicamente rivolti al perseguimento degli obiettivi dell'associazione stessa. A tali principi si è conformato il Tribunale di Caltanissetta nel caso in esame. Nell'ordinanza impugnata, infatti, sono stati individuati fatti concreti rivelatori dello stabile inserimento del ricorrente con un ruolo di vertice nel sodalizio, quali l'affiliazione rituale, la partecipazione alla commissione di reati fine e gli interventi nella soluzione di questioni al massimo livello tra catanesi e gelesi. A fronte della motivazione in disamina deve rilevarsi che il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione idonei a disarticolare o, comunque, a porre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo delineato dal Collegio del riesame, limitandosi a sollecitare questa Corte a effettuare una diversa valutazione degli elementi indiziari ma ciò è incompatibile con la natura del giudizio di legittimità, poiché pretende di imporre un'inammissibile rivisitazione di tipo alternativo, ovvero una rilettura di merito del complesso delle emergenze probatorie. 5. Scevra da vizi è anche la parte dell'ordinanza impugnata relativa sia alle vicende estorsive, oggetto del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, sia ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, oggetto dell'ottavo motivo. Con riferimento ad ognuna delle tre anzidette vicende il Tribunale ha affermato che il costante monitoraggio degli indagati e le conversazioni intercettate avevano consentito di individuare l'intervento del ricorrente in esse nella sua qualità di appartenente e reggente della consorteria di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria. Riguardo ai reati di spaccio addebitati al ricorrente, il Tribunale ha richiamato la massiccia mole di intercettazioni, che lo vedevano conversare direttamente o per interposta persona con la quasi totalità dei coindagati, «impiegando il linguaggio criptico in uso agli associati del delitto di cui al capo 8), i quali, per indicare la droga, facevano spesso ricorso al termine macchina, specificandone talvolta il colore, bianco o nero, al fine di distinguere la cocaina dall'hashish, intrattenendo dialoghi caratterizzati dal tenore che tipicamente si riscontra nelle indagini della medesima natura di quelle di cui trattasi».Risulta smentita, pertanto, la deduzione del ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe indicato in cosa era consistito il coinvolgimento del ricorrente nei menzionati reati. Ad ogni modo, la sinteticità della motivazione del provvedimento impugnato su tali specifici capi di imputazione va coniugata con il complessivo rinvio alle diffuse argomentazioni dell'ordinanza genetica e, soprattutto, con il rilievo della genericità dei motivi formulati dal ricorrente dinanzi al Tribunale. 5.1. Giova aggiungere che non ha pregio il rilievo del ricorrente secondo cui il coinvolgimento del ricorrente nell'estorsione di cui al capo 7) non sarebbe stato adeguatamente provato, basandosi su una sola conversazione intercettata, coinvolgente soggetti diversi. Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (tra le altre: Sez. 3, n. 10683 del 7/11/2023, Mascia, Rv. 286150 - 04). Obbligo correttamente adempiuto dal Tribunale nel caso in esame, in cui dall'intercettazione della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge chiaramente che, a seguito dell'esplicita minaccia del ricorrente di impedirgli per il futuro di lavorare e di gambizzarlo, [OSCURATO:PERSONA] era stato costretto a cedere alla richiesta di consentire a [OSCURATO:PERSONA] di espandersi nel settore del trasporto su gomma, lavorando insieme con lo stesso Lignano. 6. Quanto al sesto e al settimo motivo del ricorso, afferenti entrambi alla partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico con ruolo di vertice, deve rilevarsi che, sulla scorta del compendio indiziario, costituito da intercettazioni, monitoraggi degli indagati e sequestri di sostanza stupefacente, al pari del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale ha ritenuto provate — perlomeno secondo lo standard probatorio della gravità indiziaria, tipico della fase cautelare — anche l'esistenza e l'operatività dell'associazione per delinquere di cui al capo 8) dell'incolpazione provvisoria. Il Tribunale ha poi osservato che tale associazione era capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presentava tutti i caratteri tipici richiesti dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 90. I sodali condividevano un medesimo linguaggio criptico e comuni tecniche per sottrarsi all'attenzione degli inquirenti, quali, ad esempio, l'uso di schede intestate a stranieri, che venivano sostituite con frequenza; organizzavano trasferte anche al di là dei confini regionali, reciprocamente assistendosi mediante il ricorso al metodo della staffetta; avevano individuato luoghi precisi ove con significativa frequenza si incontravano di persona per affrontare questioni legate al narcotraffico ovvero per confezionare in dosi la droga da smerciare; collaboravano alacremente l'uno con l'altro secondo una suddivisione di ruoli pressoché stabile ma che, comunque, ammetteva l'intercambiabilità degli stessi. I coindagati, inoltre, avevano commesso moltissimi reati scopo e il loro spirito imprenditoriale aveva trovato sfogo anche nella gestione da parte di alcuni dei sodali di serre, volte all'autoproduzione di marijuana, che altri accoliti utilizzavano come merce di scambio per portare a termine rilevanti acquisti di cocaina. Dalle molteplici conversazioni si evinceva che gli associati gestivano anche la cassa comune dell'associazione. Alla luce di quanto precede è evidente che entrambi i Giudici della cautela hanno posto a base della loro analisi il medesimo inquadramento della fattispecie e coerentemente hanno dato rilievo sul piano probatorio ad elementi effettivamente idonei a dimostrare l'esistenza di uno stabile sodalizio dedito al narcotraffico. Nel porre in risalto, poi, i dati sopra indicati, quali l'utilizzo di modalità operative e di tecniche condivise e consolidate, il ripetersi di condotte consimili di spaccio, l'esistenza di profili organizzativi, l'utilizzo di un linguaggio conosciuto dai sodali, gli incontri per affrontare questioni legate al narcotraffico, la coltivazione di sostanze stupefacenti, i menzionati Giudici hanno valorizzato elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell'operatività di un gruppo di soggetti, che agiva per il perseguimento, non occasionale ed episodico ma stabile, di un programma delittuoso, avente ad oggetto un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti. Ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Il Tribunale ha osservato, inoltre, che la direzione dell'associazione di cui al capo 8) era condivisa da [OSCURATO:PERSONA] con il capomafia [OSCURATO:PERSONA], il quale, infatti, veniva dal primo messo al corrente delle questioni più rilevanti per la vita del sodalizio, operando solitamente per il tramite dell'intermediazione del genero ed intervenendo personalmente allorquando l'autorevolezza del suo braccio destro si rivelava insufficiente in ragione delle dimensioni della vicenda da risolvere. In particolare, è stata richiamata la rapina subita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 2019, maturata proprio nel contesto del narcotraffico, che aveva richiesto, per la sua risoluzione, l'intervento del capomafia, il quale, dall'alto della sua posizione di vertice, aveva potuto stabilire 8 7,;{- come doveva essere distribuito il peso economico della perdita di un chilo di cocaina fornito dai catanesi. A fronte di siffatte argomentazioni, immuni da vizi sindacabili in questa sede, il ricorrente, invece, si è limitato a svilire la portata degli elementi valorizzati e a proporre una diversa e non consentita valutazione degli stessi. 7. Il nono motivo è privo di specificità. Secondo il ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari aveva adottato la misura cautelare impugnata, nonostante il Pubblico ministero avesse corredato la relativa richiesta di una motivazione cumulativa in punto di esigenze cautelari, talmente generica da imporre di considerare come implicita la richiesta medesima. Il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, il Pubblico ministero aveva esplicitato la ricorrenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti legittimanti l'adozione della misura e si era soffermato, tra questi, anche ad esaminare le esigenze cautelari sussistenti. Ed invero, nell'ultimo capitolo della richiesta, dedicato all'analisi delle esigenze cautelari, è contenuto uno specifico paragrafo intitolato "Quadro generale", nel quale il Pubblico ministero ha precisato esplicitamente, in relazione a tutti gli indagati, quali sono le esigenze cautelari da salvaguardare, identificandole segnatamente nel pericolo di reiterazione criminosa ex art. 274 lettera c) cod. proc. pen.. Secondo il Pubblico ministero, tali esigenze ricorrevano non solo in relazione agli indagati a cui vengono contestati i delitti associativi, assistiti da una presunzione di legge in materia, ma anche nei confronti di coloro che non erano risultati partecipi dell'associazione per delinquere. In relazione ad alcuni indagati, tar cui lo stesso ricorrente, nel "Quadro generale" si rinvengono riflessioni aggiuntive in punto di esigenze cautelari. Alla luce di quanto precede è allora evidente che la deduzione del ricorrente trova smentita nella lettura della richiesta del Pubblico ministero, come descritta nel provvedimento impugnato, da cui emerge che tale richiesta non è implicita ma correttamente corredata degli elementi e delle ragioni per le quali essa — proprio con specifico riferimento al ricorrente — si profilava come necessaria. 8. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.9. [OSCURATO:PERSONA] è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. attuaz. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara