CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 48342/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Udine ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 900 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 582, 81, secondo comma, cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputata, è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, col quale si eccepisce violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis, 177, lett. c) e 178 cod. proc. pen., e art. 20, comma 4, d. Igs. 274 del 2000, per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e conseguente nullità di tutti gli atti successivi. Si osserva che, non avendo conoscenza del processo pendente contro di lei, l'imputata non aveva alcun obbligo di comunicare il suo nuovo domicilio. Sulla base di una notificazione postale presso il domicilio della Lozer, da cui era emersa una generica 'irreperibilità', illegittimamente il Giudice di pace avrebbe dichiarato l'assenza dell'imputata in occasione dell'udienza dibattimentale del 28/10/2021, erroneamente ritenendo corretta la procedura di notifica effettuata con il rito degli irreperibili ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Né, in seguito all'avvenuta notifica presso il domicilio ormai non più attuale dell'imputata, il giudice aveva disposto nuove ricerche. Il diritto alla difesa dell'imputato sarebbe pertanto stato irrimediabilmente compromesso dalla erronea applicazione della legge processuale da parte del Giudice di pace. 3. Con conclusioni scritte, la difesa dell'imputato ha replicato alla requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in vista della violazione del principio di autosufficienza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Emerge dagli atti che la dichiarazione di assenza dell'imputato non è stata preceduta dall'accertamento della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato in violazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420). Dal testo dell'impugnata sentenza, è possibile soltanto constatare che, «all'udienza dibattimentale del giorno 1.03.2021, veniva dichiarata l'assenza» dell'imputata; né in quell'occasione, né successivamente, risulta che il Giudice di pace abbia disposto nuove ricerche a seguito della prima notificazione andata deserta. Gioverà ricordare anche che l'imputata non aveva eletto domicilio; pertanto, la norma che il Giudice avrebbe dovuto applicare si rinviene nell'art. 420-bis, non già nell'art. 161, comma 4, del codice di rito. In seguito alla novella apportata (63 con legge n. 67 del 2014, tesa ad attuare le garanzie del giusto processo di cui agli artt. 6 C.e.d.u. e 111 Cost. , la dichiarazione di assenza dell'imputato è sottoposta a varie condizioni, tra le quali la certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico. Coglie nel segno, pertanto, la difesa, nell'eccepire l'erronea applicazione di legge processuale da parte del Giudice di pace, il quale ha ritenuto corretta la procedura di notifica effettuata con il rito degli irreperibili ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Benché l'obbligo del giudice - invocato dalla ricorrente - di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, sia condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 4, n. 35867 del 21/09/2021, Levac, Rv. 281977 - 01; per un limite siffatto, evidentemente ritenuto insuperabile nel caso qui di seguito citato, si veda, ad es., Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011, Beato, Rv. 251359 - 01, relativa a una fattispecie in cui l'imputato risultò sloggiato dalla sua originaria residenza anagrafica, senza che nessuno fosse in grado di riferire sulla sua nuova destinazione, e senza che risultasse, dagli atti del procedimento, quale attività lavorativa esercitasse prima della notifica del decreto di citazione), è anche vero che il giudice deve verificare se quegli accertamenti siano, effettivamente, praticabili (ad esempio, disponendo la notificazione presso il luogo di lavoro) al fine di rendere l'imputato edotto del procedimento a suo carico (cfr., tra le altre decisioni, Sez. 5, n. 12179 del 19/11/2018, dep. 2019, Bonaccorso, Rv. 276037 - 01: «ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa»). Poiché, come accennato in premessa, nessuna di tali verifiche è mai stata disposta dal Giudice di pace, non può presumersi la reale ed effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputata. 3. L'impugnata sentenza va quindi annullata con rinvio al Giudice di pace di Udine per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudic