CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 11602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: 41 ORDINANZA sul ricorso 12295-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]); - intimata - avverso la sentenza n. 1108/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 16/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Comune di Forio, con ricorso depositato il 21/4/1997, ha impugnato l'ordinanza con la quale, il 30/12/1996, la Provincia di Napoli-[OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto, all'esito di quanto accertato con verbale del 12/7/1996, il pagamento della somma di £. 26.000.000 a titolo di sanzioni amministrative per sversamento abusivo di reflui inquinanti in mare in violazione dell'art. 21 della I. n. 319 del 1976 e degli artt. 3 e 6 della I. n. 172 del 1995. 1.2. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 5/5/2014, ha rigettato l'opposizione rilevando, tra l'altro, che: - il Comune, alla data dell'accertamento contestato, non era in possesso dell'autorizzazione che legittimasse lo scarico fognario nella condotta sottomarina poiché la relativa richiesta, presentata il 16/11/1993, non aveva ottenuto parere favorevole come da delibera della giunta provinciale del 23/11/1994, non potendo ipotizzarsi un silenzio assenso che non avrebbe consentito un controllo adeguato tramite indagini preliminari e successive al rilascio dell'autorizzazione; - risultava accertata la violazione degli artt. 3 e 6 della I. n. 172 del 1995 in quanto i cd. limiti di accettabilità erano stabiliti dal [OSCURATO:PERSONA] di Risanamento delle Acque di cui alla delibera del 30/11/1982 e, più in generale, previsti dall'art. 6 della I. n. 319 del 1976; - la responsabilità del Comune, quale titolare dello scarico, non poteva essere esclusa, tanto per la mancanza di autorizzazione, quanto per il superamento dei valori limite di emissione previsti dalla legge, dall'affidamento dell'impianto fognario ad un Consorzio, incaricato peraltro della sola manutenzione ordinaria e straordinaria; - la Provincia era legittimata all'esercizio del potere sanzionatorio in forza del sistema normativo delineato dalla I. n. 142 del 1990 e dalla I. n. 24 del 1980. 1.3. Il Comune di Forio ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha resistito al gravame. 2.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello. Ric. 2019 n. 12295, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 2.2. La corte d'appello, in particolare, ha, tra l'altro, ritenuto che: - la responsabilità del Comune non è esclusa dalla fatto che, in data 16/11/1993, avesse presentato alla Provincia di Napoli la richiesta di autorizzazione allo scarico in mare delle acque reflue degli scarichi civili a mezzo di condotta sottomarina poiché, a fronte della necessità che l'autorizzazione prevista dall'art. 23 della I. n. 319 del 1976 sia concessa prima dell'apertura o dell'effettuazione di nuovi scarichi, il positivo riscontro dei presupposti integranti la violazione dell'art. 21 della I. n. 319 cit., come modificato dalla I. n. 172 del 1995, non è impedito dal silenzio tenuto dalla Provincia in merito alla predetta istanza, risultando incontestato che il Comune, alla data dell'accertamento, era privo di una specifica autorizzazione allo scarico; - non è fondato il rilievo del Comune secondo cui l'applicazione delle sanzioni doveva essere esclusa, a norma dell'art. 21, comma 3°, della I. n. 319 cit., poiché la giunta municipale, con delibera del 7/10/1992, aveva approvato il progetto generale della rete fognaria e realizzato l'intervento di somma urgenza di cui alla delibera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]: in realtà, la predetta delibera ha approvato solo un progetto generale di massima e non esecutivo, come invece richiesto dalla citata disposizione; d'altra parte, l'intervento di somma urgenza di cui alla delibera dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non esonerava l'ente, una volta superata la fase emergenziale, dal compimento delle attività previste a regime ordinario dalla I. n. 319 cit.; - risulta accertata, con la conseguente legittimità della relativa ulteriore sanzione, la violazione degli artt. 3 e 6 della I. n. 172 del 1995 per l'oggettivo superamento dei limiti di accettabilità contenuti nelle tabelle allegate alla legge citata e, comunque, previsti anche dal [OSCURATO:PERSONA] di Risanamento delle Acque di cui alla deliberazione del 30/11/1982, senza che il Comune, a fronte Ric. 2019 n. 12295, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 della contestazione del loro superamento, abbia fornito la prova del rispetto dei predetti limiti né dedotto di poter godere dell'esimente di cui all'art. 9 della I. n. 319 cit., la quale, comunque, presuppone un progetto effettivamente eseguibile in termini tecnici, amministrativi e finanziari nella specie mancante; - il Comune è responsabile per lo scarico in mare di acque reflue urbane senza autorizzazione anche se ha affidato la "gestione" delle rete fognaria, come consentito dall'art. 6 della I. n. 319 cit., ad un consorzio intercomunale poiché la predetta norma prevede solo il trasferimento della gestione, ferma restando, quindi, la responsabilità dell'ente che, quale titolare della rete, resta assoggettato agli obblighi inerenti, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della predetta legge; - la Provincia di Napoli, a norma degli artt. 14 della I. n. 142 del 1990, nel testo applicabile ratione temporis, e 1 della l.r. n. 24 del 1980, è titolare delle funzioni di amministrazione attiva nella materia in questione, tant'è che ad essa il Comune ha chiesto l'autorizzazione che poi non è stata concessa, e, quindi, anche del correlato e conseguenziale potere sanzionatorio qualora l'amministrazione, nello svolgimento delle funzioni di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque, accerti la violazione delle prescrizioni imposte in materia. 3.1. Il Comune di Forio, con ricorso notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli', già Provincia di Napoli, è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 della I. n. 689 del 1981 e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Ric. 2019 n. 12295, 5ez. 2, CC del 13 marzo 2022 nonché la violazione degli artt. 112, 113, 114 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1 e 3 della I. n. 689 cit., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato né che l'infrazione avrebbe dovuto essere contestata esclusivamente alla persona che ricopriva la carica di Sindaco all'epoca dell'accertamento e non anche all'ente territoriale, né che la Provincia non si era pronunciata sull'istanza che il Comune, in data 16/11/1993, le aveva presentato con la conseguenza che, in mancanza di un intervento di inibizione, sulla predetta istanza si era formato il silenzio assenso previsto dalla I. n. 241 del 1990. 4.2. Il motivo è infondato in tutte e due le censure in cui risulta articolato. 4.3. Quanto alla prima, il collegio rileva come questa Corte abbia di recente affermato, in una controversia vertente tra le stesse parti e su analoghe questioni, che "della violazione in questione poteva rispondere anche il Comune unitamente, eventualmente, al Sindaco in proprio, in virtù del rapporto di solidarietà previsto dall'art. 6 della legge n. 689/1981" (Cass. n. 17823 del 2021, in motiv.): e ciò in forza del principio generale per cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale (Cass. SU n. 22082 del 2017). 4.4. Quanto alla seconda, la Corte osserva che la stessa, nella misura in cui è stata articolata con il generico rinvio alla I. n. 241 del 1990 ma senza alcun preciso riferimento alle norme che sarebbero state violate, è palesemente inammissibile. Il ricorso Ric. 2019 n. 12295, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme è, infatti, inammissibile poiché preclude al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (Cass. SU n. 17555 del 2013). D'alta parte, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. di indicare, a pena d'inammissibilità della censura, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020). In effetti, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 16700 del 2020). 5. Con il secondo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 della I. n. 319 del Ric. 2019 n. 12295, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 1976 e degli artt. 3, 4 e 6 della I. n. 172 del 1995 nonché degli artt. 2967 c.c. e 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello: - innanzitutto, ha escluso che, in mancanza di un progetto effettivamente eseguibile nei termini tecnici e finanziari, l'opponente non poteva godere dell'esimente di cui all'art. 9 della I. n. 319 del 1976, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il progetto predisposto era definitivo poiché, come emerge dalla documentazione depositata, lo stesso era incontestatamente completo in ogni sua parte e, quindi, immeditatamente eseguibile; - in secondo luogo, ha ritenuto che la sanzione di cui all'art. 21 poteva essere irrogata a fronte del superamento dei limiti di accettabilità stabiliti a livello nazionale dalla I. n. 319 del 1976, senza, tuttavia, considerare che, per effetto del trasferimento alle regioni del potere di identificazione dei parametri, stabilito dal d.l. n. 79 del 1995, i limiti contenuti nella legislazione nazionale, in difetto di una proroga nel periodo transitorio, erano venuti meno, ed, in ogni caso, che, non essendo state acquisite analisi dalle quali era risultato lo sforamento dei parametri nazionali, l'onere della prova, sul punto, spettava, a norma dell'art. 2697 c.c., alla Provincia, che non vi ha provveduto. 6. Il motivo è infondato. Questa Corte, ha, sul punto, condivisibilmente affermato come, "al di là dell'aspetto che essa investe una squisita valutazione di merito sugli esiti probatori attinenti all'accertamento del superamento dei limiti di legge per gli scarichi fognari", "è indiscutibile che, ai fini della configurabilità della violazione amministrativa di cui all'art.. 21 della legge 319/1976, riferito alla condotta di scarichi di liquami effettuati senza l'autorizzazione provinciale, è sufficiente l'esistenza di uno scarico per l'appunto non autorizzato (non Ric. 2019 n.12295, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 essendo, peraltro, necessario anche l'ulteriore comportamento dello spandimento del liquame)" (Cass. n. 17823 del 2021, in motiv.), così come, ai fini della violazione degli artt. 3 e 5 della I. n. 172 del 1995, è necessario, come risulta accertato in fatto dal giudice di merito, "l'oggettivo superamento dei limiti di accettabilità contenuti nelle tabelle allegate alla legge, così come previsti dal vigente piano regionale di' risanamento, senza che fosse stata dimostrata dall'ente ricorrente una prova contraria o la sussistenza di un'apposita esimente giustificativa della sua condotta illecita" (Cass. n. 17823 del 2021, in motiv.). 7. Con il terzo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 della I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 112 c.p.c.„ nonché la nullità della sentenza a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha considerato che, ove si ritenga che l'ente pubblico sia comunque responsabile per le violazioni amministrative contestate per gli scarichi operati senza autorizzazione amministrativa, ricorreva, di conseguenza, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la persona fisica che all'epoca ricopriva la carica di sindaco. 8. Il motivo è infondato. Questa Corte ha, sul punto, già correttamente rilevato come "della violazione in questione poteva rispondere anche il Comune unitamente, eventualmente, ai Sindaco in proprio, in virtù del rapporto di solidarietà previsto dall'art. 6 della legge n. 689/1981 senza che, tuttavia, si potesse ritenere ricorrente una ipotesi di litisconsorzio necessario a tal fine", con la conseguenza che "dalla mancata contestazione all'allora Sindaco in carica della medesima violazione sul presupposto del mancato esercizio della necessaria vigilanza per evitare gli scarichi illeciti, poteva ugualmente conseguire l'esercizio della potestà sa nzionatoria amministrativa nei Ric. 2019 n. 12295, 5ez. 2, CC del 13 marzo 2022 confronti del Comune, versandosi - come detto - in una ipotesi di solidarietà non implicante la configurazione di un litisconsorzio necessario tra Comune e Sindaco in proprio" (Cass. n. 17823 del 2021, in motiv.). 9. Con il quarto motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 21 della I. n. 319 del 1976, l'insufficiente e carente motivazione con error in iudicando e travisamento dei dati di fatto, nonché la nullità della sentenza a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, valutando erroneamente le prove documentali fornite, non ha considerato che il Comune di Forio non aveva trasferito al consorzio intercomunale solo la gestione ma anche la proprietà delle condotte fognarie presenti nel suo territorio. 10.1. Il motivo è infondato. 10.2. Intanto, la questione del trasferimento al consorzio intercomunale della proprietà e non della mera gestione dell'impianto fognario non risulta trattata dalla sentenza impugnata. Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica che, come quelle prospettate nel mezzo in esame, implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere (che, nella specie, non è stato adempiuto con la dovuta specificità: v. il ricorso, p. 4, primo rigo) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone Ric. 2019 n. 12295, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 il testo nella misura necessaria, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. 10.3. Per il resto, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative, non è esente da responsabilità per lo scarico a mare di acque reflue urbane senza autorizzazione, il Comune che abbia affidato la gestione della rete fognaria ad un consorzio intercomunale,, come consentito dall'art. 6 della I. n. 319 del 1976 (applicabile ratione temporis), in quanto la norma prevede il solo trasferimento della gestione, ferma restando la responsabilità dell'ente che, in quanto titolare di detta rete, è soggetto agli inerenti obblighi, compreso quello di munirsi dell'autorizzazione prevista dal successivo art. 9 della medesima legge (Cass. n. 17823 del 2021; Cass. n. 22058 del 2009). D'altra parte, in tema di sanzioni amministrative in materia ambientale, l'art. 21 della I. n. 319 del 1976, così come modificato dall'art. 6, secondo comma, del d.l. n. 79 del 1995, conv. in I. n. 172 del 1995, applicabile ratione temporis, ed ulteriormente modificato per effetto dell'art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999, nell'individuare il soggetto attivo della violazione, indica "chiunque" si renda responsabile dell'apertura o dell'effettuazione dello scarico senza avere richiesto l'autorizzazione, sanzionando indifferentemente tanto la realizzazione dell'impianto fognario abusivo, quanto il suo utilizzo anche da parte di soggetti diversi dal proprietario, salvo la rilevanza della buona fede, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della sanzione, è sufficiente la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, indipendentemente da un suo attuale utilizzo (Cass. n. 3417 del 2011). 11. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. Ric. 2019 n. 12295, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 12. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva della parte intimata. 13. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto