CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 03157/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 62 n. 6 cod. pen., poste in giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, la pena di mesi due di reclusione ed euro 52,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla ricorrenza della prevista condizione di procedibilità, per esservi stata remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale sua accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. 2. La fattispecie per cui si procede, infatti, è procedibile a querela, per cui assume decisivo rilievo la circostanza che, nel caso di specie, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] abbia rimesso la querela, per come evincibile da copia di verbale di remissione di querela, con contestuale accettazione di [OSCURATO:PERSONA], redatto dai Carabinieri della Legione "Lombardia" - Stazione di Corsico in data 21 febbraio 2024. 3. Conclusivamente, quindi, non essendo evincibili dalla decisione impugnata elementi di giudizio idonei a far emergere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato, in ossequio a quanto previsto dalla norma dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P