CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08449/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il Difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglirnento. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito di giudizio abbreviato, il GUP di Torino condannava l'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in uno con il nipote coimpu- tato [OSCURATO:PERSONA], per la detenzione a finì di spaccio di sostanza stupefa- cente del tipo cocaina (44,46 grammi netti) e marijuana (743,18 grammi netti) , custodita sia a bordo della vettura sulla quale era controllato Vincenzo, sia all'in- terno dell'appartamento nel quale viveva anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato colpevole anche della cessione di stupefacente in favore di diversi acquirenti, compiuta negli anni dal 2015 al 2019. Il GUP riconosceva le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, valutate per Vincenzo in misura prevalente sulla recidiva, e partendo dalla pena base per il capo 1) di anni 6 di reclusione e C 26.000 di multa per entrambi; per Ida, la riduceva ad anni 4 e C 18.000 ex art. 62 bis c.p.; l'aumentava ad anni 4 e mesi 3 e C 21.000 ex art. 81 cpv c.p. e la riduceva per il rito ad anni 2 e mesi 10 di reclusione e C 14.000 di multa. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 20/10/2020, dichiarata l'inammissibilità per rinuncia dell'appello proposto dal coimputato, cui comunque escludeva la pena accessoria dell'interdizione legale, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], di cui, pertanto, confermava la penale responsabilità. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per ca- renza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale, nel confermare la sentenza del giudice di prime cure, sarebbe incap- pata in un evidente travisamento della prova. Per la ricorrente, che richiama il dictum di Sez. 5 n. 10100/2018, tale travi- samento si sarebbe realizzato laddove è stato escluso che potesse trattarsi, nel caso di specie, di connivenza non punibile, fondandosi essenzialmente sul com- portamento tenuto dalla stessa all'arrivo delle forze dell'ordine. I giudici del gravame del merito -ci si duole- deducono, dal maldestro tenta- tivo della [OSCURATO:PERSONA] di impedire agli agenti operanti di introdursi nella stanza dell'appartamento ove era custodito lo stupefacente, un'inequivocabile manifesta- zione idonea a far comprendere che la stessa avesse dato un contributo causale alla condotta illecita posta in essere dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. L'erroneo sillogismo della Corte traviserebbe in modo palese le risultanze pro- batorie in quanto, come risulta dal materiale probatorio in atti, è innegabile la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della presenza della sostanza stu- pefacente, avendo la stessa dichiarato: 1. che la stessa era stata custodita a sua insaputa dal nipote, e di avere reperito la medesima solo in un momento succes- sivo al suo occultamento; 2. che il nipote aveva un accesso all'appartamento pres- soché quotidiano, ed era stato agevolato dalle scarse condizioni di sicurezza dell'appartamento medesimo (come si evince dalla documentazione fotografica in atti che testimonia l'assenza di maniglia sulla porta del balcone dell'appartamento situato al pian terreno), potendosi introdurre nella camera da letto anche in as- senza del consenso della zia. Si aggiunge, peraltro, che la stessa specificò, nel corso del suo interrogatorio, di non aver avuto il coraggio di gettare la sostanza, una volta ritrovata, per le promesse del nipote che avrebbe provveduto lui di per- sona a tale incombenza, evitando peraltro di denunciarlo, stante il forte legame familiare tra i due. Si evidenzia in ricorso, tuttavia, che il comportamento tenuto dall'imputata, peraltro riconosciuto legittimo dal nostro ordinamento, laddove non ritiene punibili condotte finalizzate a impedire accertamenti del reato posto in essere da soggetto prossimo congiunto ex artt. 384 e 307 cod. pen., non può avere un significato univoco, come ritenuto dalla Corte territoriale. Per la ricorrente non può ritenersi che il tentativo di impedire agli agenti di ritrovare la sostanza stupefacente delinei in modo inequivoco una condotta dell'im- putata tesa a custodire o agevolare la detenzione della sostanza stessa, pacifica- mente riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la Corte avrebbe attribuito un significato incontrovertibile a un dato probatorio che non potrebbe avere valenza univoca: né sarebbe dato compren- dere, dal testo della motivazione, le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso (e con quale tipo di condotta) al reato contestatole. Con un secondo motivo si lamenta nullità della sentenza per carenza di mo- tivazione in relazione alla detenzione della sostanza stupefacente di tipo cocaina Il difensore ricorrente evidenzia che, come osservato nei motivi d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] veniva informata dal proprio nipote che l'attività di cessione di stupefa- cente dello stesso fosse finalizzata al procacciamento e all'acquisto della cocaina che egli stesso utilizzava assiduamente. Si era affermato, pertanto, come, stante la modica quantità reperita al momento di perquisizione e sequestro, fosse com- patibile con la consapevolezza dell'imputata che tale sostanza fosse destinata in via esclusiva all'utilizzo personale del nipote (v. atto d'appello, pagg. 6-7). La Corte territoriale -ci si duole- avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi su tale doglianza, limitandosi genericamente a ritenere che la presenza della so- stanza stupefacente all'interno dell'appartamento (o meglio, della camera da letto di [OSCURATO:PERSONA]) fosse sufficiente a evidenziarne il concorso nell'illecita condotta contestata. Saremmo in presenza, pertanto, di una vera e propria carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16 co. 2 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228 in vigore dal 31/12/2021, sono comparsi il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso e il Difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale riportandosi ai motivi del ricorso ha insistito per l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Ed invero, il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché cor- retta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Quanto alla questione oggi riproposta in relazione alla detenzione ad uso per- sonale della cocaina sequestrata la stessa era stata così sollevata, testualmente, in appello, quale secondo motivo: "L'imputata, nel corso de/proprio interrogatorio, ha riferito che il nipote aveva intrapreso l'attività di spaccio della sostanza di tipo marijuana al fine di poter mantenere la sua dipendenza dalla cocaina. Se ne de- duce che è con grado di elevata probabilità che l'imputata si sia rappresentata, anche in considerazione della non elevata quantità della sostanza, che la cocaina fosse di esclusivo uso personale del nipote. La circostanza è peraltro confermata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sempre dichiarato di aver riferito alla zia che l'attività di spaccio della sostanza di tipo manjuana era finalizzata a finanziare l'acquisto della sostanza del tipo cocaina. La condotta contestata, pertanto, appare carente sotto il profilo soggettivo, non essendovi gli elementi per ritenere che la Gignotto fosse consapevole che la detenzione della sostanza di tipo cocaina fosse destinata a fini di spaccio e non per uso esclusivamente personale del nipote" (così pagg. 6-7 dell'atto di appello del 5-[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Saraniti)". Orbene, al di là della sorprendente affermazione che l'odierna ricorrente abbia ritenuto la "non elevata quantità" di 44,46 grammi netti di cocaina variamente disseminati ed occultati in casa ed in gran parte nella propria camera da letto, si trattava, con tutta evidenza di un motivo del tutto generico ed aspecifico, a fronte di una ricostruzione dei fatti già operata dal giudice di primo grado che aveva chiaramente individuato nell'attività ostruzionistica volta ad evitare che la perqui- sizione domiciliare coinvolgesse proprio la camera da letto, dove appunto c'era la cocaina, la consapevolezza della illecita detenzione della stessa. La Corte territoriale, a fronte di un motivo di appello del tutto aspecifico e ripropositivo, non aveva alcun onere di tornare sul punto, nel momento in cui ha richiamato per relationem la pronuncia di primo grado. Ed invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, in caso di doppia con- forme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissi- bile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, laddove le censure formulate contro la decisione impu- gnata -come nel caso in esame- non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano rite- nute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai pas- saggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giuri- sprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte Sez. 2 n. 34891 del 16/5/2013, Vecchia, Rv. 256096; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615: Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250). Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è te- nuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo in- vece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tali situazioni - ed è ap- punto quello che è accaduto nel caso in esame quanto alla questione della deten- zione della cocaina per uso personale- debbono considerarsi implicitamente disat- tese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano lo- gicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv.254107; conf. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021De- pretis Rv. 281935), La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'"ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difen- sive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26/9/2002, dep. 2003, Delvai, Rv. 223061). E' stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassa- zione ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni ele- mento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988). Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per re- lationem' alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisi- bilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Rv. 257056) 3. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, anche la tesi della connivenza non punibile, pure riproposta in questa sede. Già il giudice di primo grado (così a pag. 5 della sentenza) aveva posto l'ac- cento sul fatto che la donna, in bagno, avesse tentato di occultare agendine e soldi. Per il giudice del gravame del merito, inoltre, ai fini dell'affermazione del con- corso dell'imputata nella detenzione illecita dello stupefacente, si deve fare riferi- mento, in primo luogo, alla circostanza che l'imputata vivesse nell'appartamento nel quale la droga era detenuta e, soprattutto, appare significativo che, al mo- mento dell'arrivo delle forze dell'ordine, la Giagnotti cercasse di impedire l'ingresso delle stesse nella propria camera - dove era nascosta la cocaina - e fornisse un'in- verosimile spiegazione dell'odore caratteristico della sostanza stupefacente dete- nuta, dicendo che si trattava di veleno per topi, allo scopo di sviare l'attenzione degli operanti. Inoltre, viene dato logico rilievo alla circostanza che proprio la co- caina e parte del materiale atto al confezionamento, fossero detenuti nell'armadio posto nella stanza da letto dell'odierna ricorrente. Coerente e logica appare la conclusione che si tratta di circostanze inequivo- cabili, non solo della consapevolezza della presenza in casa dello stupefacente da parte dell'imputata, ma anche di un contributo materiale agevolativo della deten- zione da parte del nipote [OSCURATO:PERSONA]. Corretto appare il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità -che va qui ribadita- che ha affermato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stu- pefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (così la recente Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 in cui la Corte ha ritenuto correttamente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua pre- senza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice; conf. Sez. 3, n. 34985 del 16/7/2015, Caradonna ed altro, Rv. 264454, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso del titolare dell'abitazione che aveva offerto ospitalità al detentore dello stupefacente, consentendogli l'uso di una cantina per custodire la droga e che, al momento della perquisizione, aveva tentato di occultare le chiavi dell'autovettura all'interno della quale erano custodite le chiavi della predetta cantina; Sez. 3, n. 41055 del 22/9/2015, Rapushi ed altro, Rv. 265167, relativa ad un caso in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appar- tamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.).Naturalmente spetta al giudice del merito -che qui lo ha fatto con motiva- zione del tutto logica- indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incenti- vante che integra il concorso morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso mo- rale, mentre, però, può essere sufficiente una volontà di adesione all'altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative della detenzione di sostanze stupefacenti, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche im- plicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la con- sapevolezza nel correo di poter contare su una propria attiva collaborazione (cfr. Sez. 6, n. 9986 del 20/5/1998, Costantino e altro, Rv. 211587 in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo del concorso nel reato da parte del coniuge, per la collo- cazione dello stupefacente in piena vista nella stanza da letto, per il prelievo della droga da parte del coniuge e la consegna agli agenti operanti con occultamento sulla persona della maggior quantità possibile della sostanza per sottrarla al sequestro). Per quanto concerne casi come quello che ci occupa, di detenzione di so- stanza stupefacente in un'abitazione, è perciò di assoluta evidenza l'importanza della situazione fattuale della detenzione di droga - come già evidenziato nella ri- cordata sentenza n. 9986 del 1998- dovendosi comunque constatare un orienta- mento rigoroso quanto alla valutazione delle condotte della persona individuata quale "titolare" dell'abitazione (così Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Dioum e altri, Rv. 257810), ma anche spazi di verifica individualizzata del "comportamento mera- mente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato" eventualmente tenuto da coloro che coabitano con il titolare. E in tale ambito di verifica, condivisibilmente un rilievo pregnante viene attribuito alla riferibilità o meno anche a questi ultimi dei luoghi della casa in cui viene rinvenuto lo stupefa- cente. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex l