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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42211/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inannmissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e rileva l'intervenuta prescrizione in data successiva alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 ottobre 2018 dal Tribunale di Isernia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ai medesimi ascritti ai capi A (bancarotta fraudolenta distrattiva) e B (bancarotta fraudolenta documentale) dell'imputazione ( per avere agito in concorso tra loro e nelle qualità, rispettivamente, di amministratore formale ed amministratori di fatto della "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.a., dichiarata fallita il 30 settembre 2008 con sentenza del Tribunale di Isernia ), ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, nonché rideterminato, riducendole, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione, nonché rideterminato le pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale; ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza e erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 216, c. 1 e 3, 219 c. 1 e 2

I. fall. e 2639 cod. civ. con riferimento alla prova del ruolo attribuito al ricorrente quale amministratore di fatto della fallita.

La sentenza impugnata si limita ad approvare la valutazione fatta dal primo giudice di merito sulla base di considerazioni manifestamente illogiche ed insufficienti, da un lato, dando rilievo a generiche dichiarazioni di testi (Palumbo, Petracca, Scungio e Silvestri) che non evidenziano alcuna attività gestoria continuativa esercitata dal pervenuto, pertanto da ritenere neutri rispetto al decisum, dall'altro, dimenticando di considerare le affermazioni di segno opposto - già evidenziate dalla difesa nell'atto di appello - risultanti sia dall'esame del curatore e del componente del collegio sindacale, da( qual emerge come l'imputato fosse un semplice operaio, sia dall'esame della co-imputata [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento a quest'ultima, peraltro, si evidenzia come già nell'atto di appello si era dato conto delle contraddizioni interne ed esterne delle di lei dichiarazioni, ignorate dalla Corte territoriale che, di converso, ha ritenuto come le stesse avessero trovato elementi di riscontro tali da far concludere per la scarsa credibilità della narrazione del [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 216, 217 e 223

I. fall., 521, 522 e 604 cod. proc. pen, con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta documentale.

La Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con i motivi di appello proposti sul punto, ha apoditticamente ritenuto che la mancata, sia pur parziale, tenuta dei libri e scritture contabili aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle attività sociali.

La difesa evidenzia come la mancata consegna di documentazione contabile sia limitata ai mesi di gennaio- settembre 2008, periodo immediatamente prossimo al fallimento durante il quale l'azienda nulla ha prodotto, potendo da ciò derivare, per semplice negligenza, l'omessa tenuta, tanto più, considerando il fatto che il curatore è riuscito a delineare i fatti più significativi che hanno coinvolto la società negli anni in cui ha effettivamente operato, 2005/2007, e ad individuare le operazioni commerciali di maggior rilievo.

A tal proposito, si rileva che la Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo esclusivamente dalla prova della materialità della condotta contestata, difettando completamente la motivazione sul dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

In assenza di tale elemento, tuttavia, nemmeno sarebbe ascrivibile l'ipotesi di bancarotta documentale semplice, perché oramai prescritta per decorso del tempo.

3.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 216 c. 1 e 3 e 219 c. 1 e 2

I. fall. con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la condotta dell'imputato sulla base delle indicazioni del curatore fallimentare e, in particolare, degli estratti conto da cui si evincerebbe la sussistenza delle somme prelevate in contanti e consegnate dalla [OSCURATO:PERSONA] al pQrvenuto ( distrazione che sarebbe stata giustificata dallo stesso asserendo il pagamento delle maestranze ); nonché la condotta distrattiva avente ad oggetto beni aziendali che sarebbero stati impiegati nell'edificazione di un fabbricato di cui [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del [OSCURATO:PERSONA], era usufruttuaria.

YCiò, tuttavia, omettendo qualsiasi risposta alle censure avanzate in grado di appello, ai motivi 2 e 3 - integralmente riportate alle pag. 30-42 del ricorso - attraverso le quali si era evidenziato come il primo giudice non avesse fatto buon governo delle norme applicabili in materia dando per scontata la condotta distrattiva del ricorrente senza fornire una esaustiva indicazione di prova e motivazione sul punto.

Carenze corrispondenti vengono rilevate con riferimento all'impugnata sentenza posto il mutato quadro probatorio risultante dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, si osserva come le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], sconfessate dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] come amministratrice di fatto della società insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], venivano invece, ciò nondimeno, valorizzate dal giudice di merito per comprovare il ruolo attribuito a quest'ultimo.

La Corte di Appello, tenuto conto che al [OSCURATO:PERSONA] è attribuito il ruolo di amministratore di fatto, avrebbe dovuto in ogni caso motivare sulle concrete evidenze dimostrative del contributo distrattivo ascrivibile all'imputato eial contempoievidenziare se le condotte furono poste in essere con la volontà di arrecare un apporto decisivo ai propositi dell'amministratrice di diritto.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi:

4.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 c. 1, 219 c. 1 e 2

I. falli. e 2639 cod. civ. per avere, la Corte di Appello, ritenuto provata la condotta tenuta dalla ricorrente quale amministratrice solo formale della fallita in difetto di una accurata indagine che ne accertasse la condotta gestoria, avendo inoltre fondato la colpevolezza dell'imputata solo su alcune delle dichiarazioni testimoniali, ovvero su parti di esse.

Prendendo le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che esclude, nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione operata da altri, che l'amministratore di diritto possa essere considerato responsabile per il semplice fatto di rivestire tale carica, osserva la difesa che di là del ruolo formale attribuitole, l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] era assolutamente estranea al disegno criminoso del [OSCURATO:PERSONA]; più specificamente, tutti i testi escussi dal primo giudice hanno in realtà confermato la carenza di qualsivoglia dote manageriale in capo alla ricorrente, che la stessa prelevava denaro e lo consegnava al fratello nella certezza che costui lo utilizzasse per fini societari e non illeciti, il tutto a conferma di quanto dalla stessa affermato ( di avere accettato il ruolo di amministratrice per fare un favore alla cognata [OSCURATO:PERSONA] che non era in grado di ricoprirlo per motivi di salute ).

4.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, 217 e 223

I. fall., nonché degli art. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., per avere, la Corte di Appello, omesso di motivare sul dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

In ossequio al principio di colpevolezza di cui all'art. 27 c. 1 Cost., si osserva che la qualifica di amministratore formale non può comportare un'automatica affermazione di responsabilità, configurandosi, in caso contrario, una responsabilità di posizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative delle questioni proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito con argomenti adeguati e/o manifestamente infondate; per ciascuna di esse verranno qui di seguito indicate le rispettive, specifiche, ragioni di inammissibilità.

2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova della qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente, è aspecifico.

Le censure, pedissequamente reiterative di quelle già proposte con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, essendo state dedotte già con i motivi di appello analoghe questioni afferenti all'attribuzione della detta qualifica all'imputato, hanno ricevuto congrua ed esaustiva risposta da parte del giudice di secondo grado.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha evidenziato a carico del [OSCURATO:PERSONA], a compendio della univoca chiamata in reità per la cogestione della fallita espressa dalla sorella, coimputata, [OSCURATO:PERSONA], plurimi elementi dimostrativi, da un lato, del ruolo attivo assunto dall'imputato nell'ambito commerciale della fallita, del suo ruolo di gestione, nel rapportarsi sia con le maestranze, anche a fini retributivi - in tal senso viene definito dai testi Petracca e Silvestri quale loro datore dì lavoro - sia con l'amministratrice formale - essendo stato tra l'altro dalla stessa delegato a partecipare ad operazioni ispettive della guardia di finanza, evidentemente proprio sul presupposto della piena conoscenza da parte sua delle dinamiche e della realtà societaria -, dall'altro, della sua piena consapevolezza circa la situazione di dissesto in cui versava la "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.a., desunta anche dal tenore delle interlocuzioni avute dallo stesso con il curatore fallimentare.

Tale valutazione della Corte di Appello, a conferma di quella già espressa dal giudice di primo grado, non può essere messa in discussione in questa sede, dovendosi diversamente ritenere possibile per questa Corte un autonomo apprezzamento del compendio probatorio, che è, invece, precluso al giudice di legittimità.

Ed invero, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in effetti nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821; Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, Sentenza n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767); elementi sintomatici che, nel caso di specie, sono stati congruamente estrapolati dal compendio probatorio e posti a base della ricostruzione in fatto che ha portato alla consequenziale valutazione in diritto che qui si mira a sovvertire attraverso una non ammissibile, generica, valorizzazione di alcuni elementi a discapito di altri.

La Corte territoriale con una motivazione tutt'altro che generica e carente, con la quale mostra di non confrontarsi il motivo in scrutinio, ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'attribuzione della qualifica in discussione, secondo i quali è necessaria a questo fine la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato, con funzioni direttive, in una fase dell'attività organizzativa, produttiva o gestionale della società o in un settore gestionale della stessa (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101); di talchè le censure mosse si appalesano nel loro complesso manifestamente infondate.

A fronte di tale logica ed esaustiva conformità di ricostruzione, il ricorrente si è limitato, dopo una generica premessa su quelli che sono i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa corte sintomatici della assunzione della funzione di fatto di amministratore, ad estrapolarne alcuni al fine di evidenziare che nel caso di specie /essi difettino, laddove i giudici di merito hanno in realtà ricostruito la posizione dell'imputato su una pluralità di elementi, nel loro complesso indicativi di una ingerenza continuativa anche per la qualità ed incisività degli atti in cui essa si è estrinsecata - tra i quali gli stessi atti distrattivi - che non possono giustificarsi se non con l'assunzione di un potere di fatto da vero dominus; rispetto ad essa sono pertanto destinate a perdere di rilevanza le circostanze che si assumono emerse, e ciò nonostante trascurate, che in ogni caso non attingono il nucleo centrale della ravvisata amministrazione di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA].Ed invero, la ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato operata nella pronuncia di merito non si limita all'inquadramento iniziale sulla base degli specifici elementi che htirkke lo supportano, ma si dipana nell'ambito dell'ité-AZ svolgimento della motivazione che nell'affrontare i vari comportamenti imputabili all'imputato, ruota pur sempre intorno alla premessa della loro riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] nella veste fattualmente rivestita, trattandosi di condotte che si giustificano solo nell'ottica di tale impostazione di fondo che permea l'intera vicenda fattualeicome correttamente recepita e descritta dal giudice di merito.

Ne discende che ove il ricorso si fosse confrontato con l'intera ricostruzione delle vicende che compongono, intersecandosi tra loro, il puzzie delle condotte riferibili e giustamente riferite all'imputato nell'ambito del complessivo scenario di riferimento, si sarebbe accorto che gli argomenti difensivi non solo ricevono puntuali smentite, ma sono in ogni caso destinati a perdere valenza nella granitica e sinergica rappresentazione delle concatenazioni logico-strutturali di cui si tesse l'ordito motivazionale, la quale, in quanto tale, non consente estrapolazioni avulse dal contesto per confutazioni su singoli segmenti che non tengano conto del tutto.

In questo senso, prive di pregio risultano anche le censure prospettate con riferimento all'omessa considerazione delle testimonianze del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Dott. [OSCURATO:PERSONA] dimostrative per la difesa dell'assenza di alcun potere gestorio in capo all'imputato; e ciò senza considerare che non è comunque ammissibile in questa sede esibire direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si assumano dimostrativi del vizio di una errata valutazione probatoria ( ex multis Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012, P.G., Rv. 253227 - 01).

Ciò che sarebbe stato consentito, invece, è la deduzione del "travisamento della prova" nel caso in cui il giudice di merito omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e tale errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio omesso, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 5146/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Nella specie, non sono addotti specifici vizi della motivazione in base ai quali sia possibile argomentare errori nella valutazione probatoria, risolvendosi, quanto dedotto, piuttosto nella prospettazione di una alternativa valutazione delle risultanze probatorie, come detto, inammissibile in questa sede.

2.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del reato di bancarotta documentale nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, è, alla stregua di quello precedente, inammissibile.

Le censure risultano meramente reiterative delle questioni proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito con una motivazione logica, coerente e completa, rispetto alla quale, inoltre, la difesa suggerisce una lettura alternativa delle risultanze probatorie, implicante anche valutazione in fatto, che come già detto non è ammessa in questa sede.

Quanto all'elemento oggettivo, la sentenza impugnata fa riferimento all'irregolare tenuta delle scritture contabili dal 2007 nonché all'omessa tenuta delle stesse nel periodo prossimo al fallimento ed alla conseguente impossibilità di ricostruzione della vita economica dell'impresa anche proprio nella fase in cui sono state dal [OSCURATO:PERSONA] poste in essere le condotte distrattive in suo favore ( d'altronde l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art.2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese ); impossibilità prospettata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sia dall'amministratore giudiziario Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dal curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Riguardo all'elemento soggettivo è solo il caso di evidenziare che la fattispecie contestata - tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - non richiede il dolo specifico, ma quello generico, e che nel caso di specie la sussistenza del dolo è stata desunta anche dalla condotta dell'imputato esplicitatasi, tra l'altro, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nell'avere solo preannunziato di dimostrare il pagamento dei lavoratori con le somme della fallita,( prelevate dalla sorellaiamministratrice formaleie consegnate nelle mani del [OSCURATO:PERSONA]) In tema di reati fallimentari, del resto, l'amministratore "di fatto" della società fallita deve ritenersi gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844).

2.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, è parimenti inammissibile per aspecificità.

La condotta distrattiva oggetto di imputazione è stata imputata al [OSCURATO:PERSONA] in virtù della qualità di amministratore di fatto della fallita allo stesso attribuita da entrambi i giudici di merito.

Emblematico nella sentenza impugnata ai fini che occupano - ma la ricostruzione nei suoi dettagli emerge anche dalla pronuncia di primo grado che /in quanto confermata da quella di secondo gradoisi integra con questa - è il passaggio motivazionale attraverso il quale si attesta la sussistenza della distrazione di beni e denaro e la sua ascrivibilità all'imputato sulla base non solo delle esaustive indicazioni date dal curatore fallimentare al riguardo - e delle stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] - ma anche di quanto affermato dallo stesso imputato che si è limitato solo a preannunziare di dimostrare la destinazione delle somme prelevate dalla sorella, amministratrice formale, al pagamento dei lavoratori.

Le censure mosse dal ricorrente al riguardo si risolvono dunque in una inutile riproposizione di questioni già affrontate e risolte dal primo e dal secondo giudice di merito e tendono ad una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio che, come detto, non è consentita nella presente sede di legittimità.

Né potrebbe assurgere a rilievo dirimente la circostanza della intervenuta assoluzione in appello di [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, per il solo fatto che la stessa veniva indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita unitamente al fratello, a fronte dei riscontri alle dichiarazioni della predetta nella parte in cui 'MI ut y riguardanoyil coimputato odierno ricorrente, come posti in luce nelle pronunce di merito.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'eventuale esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto, in questo caso quello riferito al ruolo di amministratrice di fatto di [OSCURATO:PERSONA], non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni e altro Rv. 270153 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 41585 del 20/06/2017, Maggi e altro, Rv. 271253 - 01).

Quanto all'elemento soggettivo è infine solo il caso di osservare che essa si fonda sull'erroneo presupposto per il quale il giudizio di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione presupporrebbe che l'imputato debba operare concretamente la distrazione e prefigurarsi che il proprio comportamento depauperativo porterà verosimilmente al dissesto della società; laddove l'elemento psicologico della bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Passarelli e altro, Rv. 266805 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348); in altri termini, non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un atto concretamente lesivo della garanzia patrimoniale.

Conclusivamente è il caso di osservare che, di là della impossibilità in questa sede di legittimità di apprezzamenti in fatto, attraverso le varie circostanze dedotte, si mira ad accreditare una ricostruzione non idonea a scardinare la ritenuta fattispecie distrattiva la cui integrazione prescinde dal nesso causale tra l'atto diminutivo del patrimonio e il fallimento, e dalla volontarietà o meno da parte dell'autore di esso di causare il fallimento medesimo.

Ed invero, come affermato nella sentenza, Sez.

U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, "i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza.

Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività " ( di talchè deve ritenersi priva di rilievo la errata impostazione in diritto contenuta in ricorso ).

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento (cfr. tra tante, Sez. 5 , Sentenza n. 2899 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274610 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 53184 del 12/10/2017 Ud. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271590 -

01. In dissonanza con tale orientamento e in contrasto con il tenore della stessa norma, si è posta un'isolata pronuncia - cfr. Cass. sez.

V pen. n. 47502 del 24.09.12 - che si basa su una visione del fallimento come evento del reato, costantemente esclusa da tutta l'elaborazione giurisprudenziale formatasi negli ultimi decenni ).

3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la responsabilità ascritta all'imputata, quale amministratore solo formale della "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.a., rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale alla medesima ascritti sono inammissibili.

Le censure prospettare, difatti, si limitano a suggerire una alternativa valutazione del compendio probatorio, adducendo elementi di fatto non valutabili in questa sede, trattandosi, peraltro, di questioni dedotte con l'atto di appello e già esaminate dal giudice del gravame.

Invero, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita.

Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767).

Con riguardo specifico alla bancarotta fraudolenta documentale, infine, insegna questa Corte che l'amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271754).

La Corte di Appello, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, confutando l'assunto per il quale la ricorrente sarebbe stata mero strumento dei coimputati, ha dato atto degli elementi sintomatici della di lei cognizione circa la situazione negativa economica e della destinazione di denaro societario a fini estranei al soddisfacimento di obbligazioni societarie, avendo la stessa • compiuto atti gestori concreti, firmato atti inerenti la vita giuridico-economica della società, operato le movimentazioni finanziare in banca, prelevando denaro per conto della società ed essendo sempre stata presente in azienda insieme al fratello.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inannmissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e rileva l'intervenuta prescrizione in data successiva alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa il 5 ottobre 2018 dal Tribunale di Isernia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ai medesimi ascritti ai capi A (bancarotta fraudolenta distrattiva) e B (bancarotta fraudolenta documentale) dell'imputazione ( per avere agito in concorso tra loro e nelle qualità, rispettivamente, di amministratore formale ed amministratori di fatto della "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.a., dichiarata fallita il 30 settembre 2008 con sentenza del Tribunale di Isernia ), ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, nonché rideterminato, riducendole, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione, nonché rideterminato le pene accessorie in misura pari alla durata della pena principale; ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza e erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 216, c. 1 e 3, 219 c. 1 e 2 I. fall. e 2639 cod. civ. con riferimento alla prova del ruolo attribuito al ricorrente quale amministratore di fatto della fallita. La sentenza impugnata si limita ad approvare la valutazione fatta dal primo giudice di merito sulla base di considerazioni manifestamente illogiche ed insufficienti, da un lato, dando rilievo a generiche dichiarazioni di testi (Palumbo, Petracca, Scungio e Silvestri) che non evidenziano alcuna attività gestoria continuativa esercitata dal pervenuto, pertanto da ritenere neutri rispetto al decisum, dall'altro, dimenticando di considerare le affermazioni di segno opposto - già evidenziate dalla difesa nell'atto di appello - risultanti sia dall'esame del curatore e del componente del collegio sindacale, da( qual emerge come l'imputato fosse un semplice operaio, sia dall'esame della co-imputata [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento a quest'ultima, peraltro, si evidenzia come già nell'atto di appello si era dato conto delle contraddizioni interne ed esterne delle di lei dichiarazioni, ignorate dalla Corte territoriale che, di converso, ha ritenuto come le stesse avessero trovato elementi di riscontro tali da far concludere per la scarsa credibilità della narrazione del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 216, 217 e 223 I. fall., 521, 522 e 604 cod. proc. pen, con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta documentale. La Corte territoriale, omettendo di confrontarsi con i motivi di appello proposti sul punto, ha apoditticamente ritenuto che la mancata, sia pur parziale, tenuta dei libri e scritture contabili aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e delle attività sociali. La difesa evidenzia come la mancata consegna di documentazione contabile sia limitata ai mesi di gennaio- settembre 2008, periodo immediatamente prossimo al fallimento durante il quale l'azienda nulla ha prodotto, potendo da ciò derivare, per semplice negligenza, l'omessa tenuta, tanto più, considerando il fatto che il curatore è riuscito a delineare i fatti più significativi che hanno coinvolto la società negli anni in cui ha effettivamente operato, 2005/2007, e ad individuare le operazioni commerciali di maggior rilievo. A tal proposito, si rileva che la Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo esclusivamente dalla prova della materialità della condotta contestata, difettando completamente la motivazione sul dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale. In assenza di tale elemento, tuttavia, nemmeno sarebbe ascrivibile l'ipotesi di bancarotta documentale semplice, perché oramai prescritta per decorso del tempo. 3.3. Con il terzo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 216 c. 1 e 3 e 219 c. 1 e 2 I. fall. con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la condotta dell'imputato sulla base delle indicazioni del curatore fallimentare e, in particolare, degli estratti conto da cui si evincerebbe la sussistenza delle somme prelevate in contanti e consegnate dalla [OSCURATO:PERSONA] al pQrvenuto ( distrazione che sarebbe stata giustificata dallo stesso asserendo il pagamento delle maestranze ); nonché la condotta distrattiva avente ad oggetto beni aziendali che sarebbero stati impiegati nell'edificazione di un fabbricato di cui [OSCURATO:PERSONA], ex moglie del [OSCURATO:PERSONA], era usufruttuaria. YCiò, tuttavia, omettendo qualsiasi risposta alle censure avanzate in grado di appello, ai motivi 2 e 3 - integralmente riportate alle pag. 30-42 del ricorso - attraverso le quali si era evidenziato come il primo giudice non avesse fatto buon governo delle norme applicabili in materia dando per scontata la condotta distrattiva del ricorrente senza fornire una esaustiva indicazione di prova e motivazione sul punto. Carenze corrispondenti vengono rilevate con riferimento all'impugnata sentenza posto il mutato quadro probatorio risultante dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, si osserva come le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], sconfessate dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] come amministratrice di fatto della società insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA], venivano invece, ciò nondimeno, valorizzate dal giudice di merito per comprovare il ruolo attribuito a quest'ultimo. La Corte di Appello, tenuto conto che al [OSCURATO:PERSONA] è attribuito il ruolo di amministratore di fatto, avrebbe dovuto in ogni caso motivare sulle concrete evidenze dimostrative del contributo distrattivo ascrivibile all'imputato eial contempoievidenziare se le condotte furono poste in essere con la volontà di arrecare un apporto decisivo ai propositi dell'amministratrice di diritto. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono due motivi: 4.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216 c. 1, 219 c. 1 e 2 I. falli. e 2639 cod. civ. per avere, la Corte di Appello, ritenuto provata la condotta tenuta dalla ricorrente quale amministratrice solo formale della fallita in difetto di una accurata indagine che ne accertasse la condotta gestoria, avendo inoltre fondato la colpevolezza dell'imputata solo su alcune delle dichiarazioni testimoniali, ovvero su parti di esse. Prendendo le mosse dalla giurisprudenza di legittimità che esclude, nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione operata da altri, che l'amministratore di diritto possa essere considerato responsabile per il semplice fatto di rivestire tale carica, osserva la difesa che di là del ruolo formale attribuitole, l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] era assolutamente estranea al disegno criminoso del [OSCURATO:PERSONA]; più specificamente, tutti i testi escussi dal primo giudice hanno in realtà confermato la carenza di qualsivoglia dote manageriale in capo alla ricorrente, che la stessa prelevava denaro e lo consegnava al fratello nella certezza che costui lo utilizzasse per fini societari e non illeciti, il tutto a conferma di quanto dalla stessa affermato ( di avere accettato il ruolo di amministratrice per fare un favore alla cognata [OSCURATO:PERSONA] che non era in grado di ricoprirlo per motivi di salute ). 4.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 216, 217 e 223 I. fall., nonché degli art. 521, 522 e 604 cod. proc. pen., per avere, la Corte di Appello, omesso di motivare sul dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale. In ossequio al principio di colpevolezza di cui all'art. 27 c. 1 Cost., si osserva che la qualifica di amministratore formale non può comportare un'automatica affermazione di responsabilità, configurandosi, in caso contrario, una responsabilità di posizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità, meramente reiterative delle questioni proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito con argomenti adeguati e/o manifestamente infondate; per ciascuna di esse verranno qui di seguito indicate le rispettive, specifiche, ragioni di inammissibilità. 2. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova della qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente, è aspecifico. Le censure, pedissequamente reiterative di quelle già proposte con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, essendo state dedotte già con i motivi di appello analoghe questioni afferenti all'attribuzione della detta qualifica all'imputato, hanno ricevuto congrua ed esaustiva risposta da parte del giudice di secondo grado. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha evidenziato a carico del [OSCURATO:PERSONA], a compendio della univoca chiamata in reità per la cogestione della fallita espressa dalla sorella, coimputata, [OSCURATO:PERSONA], plurimi elementi dimostrativi, da un lato, del ruolo attivo assunto dall'imputato nell'ambito commerciale della fallita, del suo ruolo di gestione, nel rapportarsi sia con le maestranze, anche a fini retributivi - in tal senso viene definito dai testi Petracca e Silvestri quale loro datore dì lavoro - sia con l'amministratrice formale - essendo stato tra l'altro dalla stessa delegato a partecipare ad operazioni ispettive della guardia di finanza, evidentemente proprio sul presupposto della piena conoscenza da parte sua delle dinamiche e della realtà societaria -, dall'altro, della sua piena consapevolezza circa la situazione di dissesto in cui versava la "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.a., desunta anche dal tenore delle interlocuzioni avute dallo stesso con il curatore fallimentare. Tale valutazione della Corte di Appello, a conferma di quella già espressa dal giudice di primo grado, non può essere messa in discussione in questa sede, dovendosi diversamente ritenere possibile per questa Corte un autonomo apprezzamento del compendio probatorio, che è, invece, precluso al giudice di legittimità. Ed invero, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in effetti nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 32398 del 16/03/2018, Rv. 273821; Sez. 5, Sentenza n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, Sentenza n. 35249 del 03/04/2013, Rv. 255767); elementi sintomatici che, nel caso di specie, sono stati congruamente estrapolati dal compendio probatorio e posti a base della ricostruzione in fatto che ha portato alla consequenziale valutazione in diritto che qui si mira a sovvertire attraverso una non ammissibile, generica, valorizzazione di alcuni elementi a discapito di altri. La Corte territoriale con una motivazione tutt'altro che generica e carente, con la quale mostra di non confrontarsi il motivo in scrutinio, ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sull'attribuzione della qualifica in discussione, secondo i quali è necessaria a questo fine la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico dell'imputato, con funzioni direttive, in una fase dell'attività organizzativa, produttiva o gestionale della società o in un settore gestionale della stessa (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101); di talchè le censure mosse si appalesano nel loro complesso manifestamente infondate. A fronte di tale logica ed esaustiva conformità di ricostruzione, il ricorrente si è limitato, dopo una generica premessa su quelli che sono i parametri indicati dalla giurisprudenza di questa corte sintomatici della assunzione della funzione di fatto di amministratore, ad estrapolarne alcuni al fine di evidenziare che nel caso di specie /essi difettino, laddove i giudici di merito hanno in realtà ricostruito la posizione dell'imputato su una pluralità di elementi, nel loro complesso indicativi di una ingerenza continuativa anche per la qualità ed incisività degli atti in cui essa si è estrinsecata - tra i quali gli stessi atti distrattivi - che non possono giustificarsi se non con l'assunzione di un potere di fatto da vero dominus; rispetto ad essa sono pertanto destinate a perdere di rilevanza le circostanze che si assumono emerse, e ciò nonostante trascurate, che in ogni caso non attingono il nucleo centrale della ravvisata amministrazione di fatto in capo al [OSCURATO:PERSONA].Ed invero, la ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato operata nella pronuncia di merito non si limita all'inquadramento iniziale sulla base degli specifici elementi che htirkke lo supportano, ma si dipana nell'ambito dell'ité-AZ svolgimento della motivazione che nell'affrontare i vari comportamenti imputabili all'imputato, ruota pur sempre intorno alla premessa della loro riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] nella veste fattualmente rivestita, trattandosi di condotte che si giustificano solo nell'ottica di tale impostazione di fondo che permea l'intera vicenda fattualeicome correttamente recepita e descritta dal giudice di merito. Ne discende che ove il ricorso si fosse confrontato con l'intera ricostruzione delle vicende che compongono, intersecandosi tra loro, il puzzie delle condotte riferibili e giustamente riferite all'imputato nell'ambito del complessivo scenario di riferimento, si sarebbe accorto che gli argomenti difensivi non solo ricevono puntuali smentite, ma sono in ogni caso destinati a perdere valenza nella granitica e sinergica rappresentazione delle concatenazioni logico-strutturali di cui si tesse l'ordito motivazionale, la quale, in quanto tale, non consente estrapolazioni avulse dal contesto per confutazioni su singoli segmenti che non tengano conto del tutto. In questo senso, prive di pregio risultano anche le censure prospettate con riferimento all'omessa considerazione delle testimonianze del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Dott. [OSCURATO:PERSONA] dimostrative per la difesa dell'assenza di alcun potere gestorio in capo all'imputato; e ciò senza considerare che non è comunque ammissibile in questa sede esibire direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si assumano dimostrativi del vizio di una errata valutazione probatoria ( ex multis Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012, P.G., Rv. 253227 - 01). Ciò che sarebbe stato consentito, invece, è la deduzione del "travisamento della prova" nel caso in cui il giudice di merito omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia e tale errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio omesso, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 6, n. 5146/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nella specie, non sono addotti specifici vizi della motivazione in base ai quali sia possibile argomentare errori nella valutazione probatoria, risolvendosi, quanto dedotto, piuttosto nella prospettazione di una alternativa valutazione delle risultanze probatorie, come detto, inammissibile in questa sede. 2.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del reato di bancarotta documentale nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, è, alla stregua di quello precedente, inammissibile. Le censure risultano meramente reiterative delle questioni proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte di merito con una motivazione logica, coerente e completa, rispetto alla quale, inoltre, la difesa suggerisce una lettura alternativa delle risultanze probatorie, implicante anche valutazione in fatto, che come già detto non è ammessa in questa sede. Quanto all'elemento oggettivo, la sentenza impugnata fa riferimento all'irregolare tenuta delle scritture contabili dal 2007 nonché all'omessa tenuta delle stesse nel periodo prossimo al fallimento ed alla conseguente impossibilità di ricostruzione della vita economica dell'impresa anche proprio nella fase in cui sono state dal [OSCURATO:PERSONA] poste in essere le condotte distrattive in suo favore ( d'altronde l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art.2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese ); impossibilità prospettata, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sia dall'amministratore giudiziario Avv. [OSCURATO:PERSONA] che dal curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo all'elemento soggettivo è solo il caso di evidenziare che la fattispecie contestata - tenuta delle scritture contabili in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari - non richiede il dolo specifico, ma quello generico, e che nel caso di specie la sussistenza del dolo è stata desunta anche dalla condotta dell'imputato esplicitatasi, tra l'altro, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nell'avere solo preannunziato di dimostrare il pagamento dei lavoratori con le somme della fallita,( prelevate dalla sorellaiamministratrice formaleie consegnate nelle mani del [OSCURATO:PERSONA]) In tema di reati fallimentari, del resto, l'amministratore "di fatto" della società fallita deve ritenersi gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, Sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844). 2.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, è parimenti inammissibile per aspecificità. La condotta distrattiva oggetto di imputazione è stata imputata al [OSCURATO:PERSONA] in virtù della qualità di amministratore di fatto della fallita allo stesso attribuita da entrambi i giudici di merito. Emblematico nella sentenza impugnata ai fini che occupano - ma la ricostruzione nei suoi dettagli emerge anche dalla pronuncia di primo grado che /in quanto confermata da quella di secondo gradoisi integra con questa - è il passaggio motivazionale attraverso il quale si attesta la sussistenza della distrazione di beni e denaro e la sua ascrivibilità all'imputato sulla base non solo delle esaustive indicazioni date dal curatore fallimentare al riguardo - e delle stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] - ma anche di quanto affermato dallo stesso imputato che si è limitato solo a preannunziare di dimostrare la destinazione delle somme prelevate dalla sorella, amministratrice formale, al pagamento dei lavoratori. Le censure mosse dal ricorrente al riguardo si risolvono dunque in una inutile riproposizione di questioni già affrontate e risolte dal primo e dal secondo giudice di merito e tendono ad una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio che, come detto, non è consentita nella presente sede di legittimità. Né potrebbe assurgere a rilievo dirimente la circostanza della intervenuta assoluzione in appello di [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente, per il solo fatto che la stessa veniva indicata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto della fallita unitamente al fratello, a fronte dei riscontri alle dichiarazioni della predetta nella parte in cui 'MI ut y riguardanoyil coimputato odierno ricorrente, come posti in luce nelle pronunce di merito. Sotto altro profilo, occorre rilevare che in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'eventuale esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto, in questo caso quello riferito al ruolo di amministratrice di fatto di [OSCURATO:PERSONA], non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni e altro Rv. 270153 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 41585 del 20/06/2017, Maggi e altro, Rv. 271253 - 01). Quanto all'elemento soggettivo è infine solo il caso di osservare che essa si fonda sull'erroneo presupposto per il quale il giudizio di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione presupporrebbe che l'imputato debba operare concretamente la distrazione e prefigurarsi che il proprio comportamento depauperativo porterà verosimilmente al dissesto della società; laddove l'elemento psicologico della bancarotta distrattiva consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016 Passarelli e altro, Rv. 266805 - 01; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348); in altri termini, non è richiesto il dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza di porre in essere un atto concretamente lesivo della garanzia patrimoniale. Conclusivamente è il caso di osservare che, di là della impossibilità in questa sede di legittimità di apprezzamenti in fatto, attraverso le varie circostanze dedotte, si mira ad accreditare una ricostruzione non idonea a scardinare la ritenuta fattispecie distrattiva la cui integrazione prescinde dal nesso causale tra l'atto diminutivo del patrimonio e il fallimento, e dalla volontarietà o meno da parte dell'autore di esso di causare il fallimento medesimo. Ed invero, come affermato nella sentenza, Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804, "i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale in qualsiasi momento essi siano stati commessi e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. Non si richiede alcun nesso (causale o psichico) tra la condotta dell'autore e il dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività " ( di talchè deve ritenersi priva di rilievo la errata impostazione in diritto contenuta in ricorso ). In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento (cfr. tra tante, Sez. 5 , Sentenza n. 2899 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019) Rv. 274610 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 53184 del 12/10/2017 Ud. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271590 - 01. In dissonanza con tale orientamento e in contrasto con il tenore della stessa norma, si è posta un'isolata pronuncia - cfr. Cass. sez. V pen. n. 47502 del 24.09.12 - che si basa su una visione del fallimento come evento del reato, costantemente esclusa da tutta l'elaborazione giurisprudenziale formatasi negli ultimi decenni ). 3. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la responsabilità ascritta all'imputata, quale amministratore solo formale della "[OSCURATO:PERSONA]" S.p.a., rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale alla medesima ascritti sono inammissibili. Le censure prospettare, difatti, si limitano a suggerire una alternativa valutazione del compendio probatorio, adducendo elementi di fatto non valutabili in questa sede, trattandosi, peraltro, di questioni dedotte con l'atto di appello e già esaminate dal giudice del gravame. Invero, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767). Con riguardo specifico alla bancarotta fraudolenta documentale, infine, insegna questa Corte che l'amministratore di diritto risponde di tale reato, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, Sentenza n. 32413 del 24/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271754). La Corte di Appello, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, confutando l'assunto per il quale la ricorrente sarebbe stata mero strumento dei coimputati, ha dato atto degli elementi sintomatici della di lei cognizione circa la situazione negativa economica e della destinazione di denaro societario a fini estranei al soddisfacimento di obbligazioni societarie, avendo la stessa • compiuto atti gestori concreti, firmato atti inerenti la vita giuridico-economica della società, operato le movimentazioni finanziare in banca, prelevando denaro per conto della società ed essendo sempre stata presente in azienda insieme al fratello. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità dell
Sentenza Cassazione n. 42211/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris