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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02112/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa in data 14/4/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, DL 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione; lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava, per quanto in questa sede rileva, la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto la Gilardi colpevole della ricettazione di due assegni di provenienza delittuosa, condannandola alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 187 e 495 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione in relazione alla revoca dei testimoni della difesa all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché la mancata assunzione di prova decisiva.

La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza di revoca dei tre testi della difesa, argomentando esclusivamente sulla tardività della citazione senza valutare le doglianze relative alla ritenuta irrilevanza della prova.

La ricorrente, dopo aver confutato la asserita intempestività della citazione e sottolineato che la giurisprudenza esclude, comunque, che la stessa possa comportare la decadenza dalla prova, argomenta che l'assunzione dei testi indicati avrebbe potuto offrire una ricostruzione alternativa dei fatti a giudizio, provando il ruolo di mero prestanome della prevenuta nella società Grap, beneficiaria degli assegni in contestazione.

Contesta, inoltre, la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza che qualifica la nullità dell'ordinanza di revoca per difetto di motivazione sulla superfluità come di natura intermedia, che, in quanto tale, deve essere immediatamente dedotta a norma dell'art. 182, comma 2, codice di rito, non avendo i giudici d'appello considerato il concorrente profilo di nullità per intempestività della citazione e il contegno oppositivo della difesa, che ha insistito per il rinvio e prodotto la positiva citazione del teste Lucidi, come pure la violazione del principio della parità delle armi, alla luce della sproporzione esistente tra i testi d'accusa esclusi e quelli della difesa; 2.2 l'inosservanza degli artt. 157,159 e 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la causa estintiva della prescrizione, già maturata alla data di trattazione dell'impugnazione, e precisamente il 16/2/2021, non potendo nella specie tenersi conto della sospensione di mesi 6 e gg 18 conseguente all'astensione dichiarata dal difensore d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in assenza di verifica circa la costituzione delle parti, atteso il successivo accertamento della nullità della citazione, dichiarata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.3 il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, avendo i giudici di merito valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità della ricorrente dati privi di capacità indiziante ed inidonei a fondare il riconoscimento di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di ricettazione e all'esclusione del concorso della ricorrente nel reato di falso presupposto; 2.5 il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di determinazione al minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento dei benefici di legge [OSCURATO:PERSONA] 1.Prioritario ed assorbente risulta l'esame del secondo motivo d'impugnazione che eccepisce la maturazione della prescrizione del reato a giudizio in epoca anteriore la decisione d'appello. 1.1 E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che la verifica della costituzione delle parti abbia carattere prioritario rispetto alla delibazione di eventuali istanze di legittimo impedimento.

Il principio, già affermato da Sez.

U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905, è stato ribadito da Sez. 2, n.21719 del 12/3/2008, Rv. 240103;n.37534 del 3/6/2014, Rv. 260784 e, da ultimo, da Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Rv. 275431, secondo cui, in tema di atti introduttivi del dibattimento, la verifica della regolare costituzione delle parti in caso di assenza dell'imputato e di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze è preliminare rispetto alla valutazione del prospettato impedimento a comparire.

Nella specie, sebbene la nullità della citazione a giudizio non risulti rilevata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma solo successivamente, il carattere preliminare della omessa verifica circa la valida instaurazione del rapporto processuale non può ridondare in pregiudizio dell'imputato sotto il profilo del prolungamento dei termini di prescrizione. 1.2 Questa Corte ha, infatti, ha condivisibilmente chiarito che, allorquando il processo debba essere differito per rinnovare la citazione dell'imputato e risulti una concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio (Sez. 2 , n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278523; n. 11559 del 09/02/2011, Rv. 249909).

Pertanto, nella specie, non è utilmente computabile al fine della proroga del termine massimo di prescrizione il periodo di mesi sei e gg diciotto, intercorrente tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 4/2/2014.

In conseguenza il termine decennale di perenzione, aumentato del residuo periodo di sospensione pari a mesi quattro e gg. tre, risultava già spirato alla data di emissione della sentenza impugnata, attesa la consumazione del reato in data antecedente il 28/9/2010.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, ed assorbite le residue censure, la sentenza impugnata deve essere senza rinvio annullata, attesa l'estinzione del reato per maturata prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa in data 14/4/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, DL 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per maturata prescrizione; lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava, per quanto in questa sede rileva, la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto la Gilardi colpevole della ricettazione di due assegni di provenienza delittuosa, condannandola alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro tremila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 187 e 495 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione in relazione alla revoca dei testimoni della difesa all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché la mancata assunzione di prova decisiva. La difesa lamenta che la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di nullità dell'ordinanza di revoca dei tre testi della difesa, argomentando esclusivamente sulla tardività della citazione senza valutare le doglianze relative alla ritenuta irrilevanza della prova. La ricorrente, dopo aver confutato la asserita intempestività della citazione e sottolineato che la giurisprudenza esclude, comunque, che la stessa possa comportare la decadenza dalla prova, argomenta che l'assunzione dei testi indicati avrebbe potuto offrire una ricostruzione alternativa dei fatti a giudizio, provando il ruolo di mero prestanome della prevenuta nella società Grap, beneficiaria degli assegni in contestazione. Contesta, inoltre, la pertinenza del richiamo alla giurisprudenza che qualifica la nullità dell'ordinanza di revoca per difetto di motivazione sulla superfluità come di natura intermedia, che, in quanto tale, deve essere immediatamente dedotta a norma dell'art. 182, comma 2, codice di rito, non avendo i giudici d'appello considerato il concorrente profilo di nullità per intempestività della citazione e il contegno oppositivo della difesa, che ha insistito per il rinvio e prodotto la positiva citazione del teste Lucidi, come pure la violazione del principio della parità delle armi, alla luce della sproporzione esistente tra i testi d'accusa esclusi e quelli della difesa; 2.2 l'inosservanza degli artt. 157,159 e 161 cod.pen. e 129 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la causa estintiva della prescrizione, già maturata alla data di trattazione dell'impugnazione, e precisamente il 16/2/2021, non potendo nella specie tenersi conto della sospensione di mesi 6 e gg 18 conseguente all'astensione dichiarata dal difensore d'ufficio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in assenza di verifica circa la costituzione delle parti, atteso il successivo accertamento della nullità della citazione, dichiarata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.3 il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, avendo i giudici di merito valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità della ricorrente dati privi di capacità indiziante ed inidonei a fondare il riconoscimento di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio;2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla configurabilità del reato di ricettazione e all'esclusione del concorso della ricorrente nel reato di falso presupposto; 2.5 il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di determinazione al minimo della pena, previa concessione delle attenuanti generiche e al riconoscimento dei benefici di legge [OSCURATO:PERSONA] 1.Prioritario ed assorbente risulta l'esame del secondo motivo d'impugnazione che eccepisce la maturazione della prescrizione del reato a giudizio in epoca anteriore la decisione d'appello. 1.1 E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che la verifica della costituzione delle parti abbia carattere prioritario rispetto alla delibazione di eventuali istanze di legittimo impedimento. Il principio, già affermato da Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905, è stato ribadito da Sez. 2, n.21719 del 12/3/2008, Rv. 240103;n.37534 del 3/6/2014, Rv. 260784 e, da ultimo, da Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Rv. 275431, secondo cui, in tema di atti introduttivi del dibattimento, la verifica della regolare costituzione delle parti in caso di assenza dell'imputato e di adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze è preliminare rispetto alla valutazione del prospettato impedimento a comparire. Nella specie, sebbene la nullità della citazione a giudizio non risulti rilevata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma solo successivamente, il carattere preliminare della omessa verifica circa la valida instaurazione del rapporto processuale non può ridondare in pregiudizio dell'imputato sotto il profilo del prolungamento dei termini di prescrizione. 1.2 Questa Corte ha, infatti, ha condivisibilmente chiarito che, allorquando il processo debba essere differito per rinnovare la citazione dell'imputato e risulti una concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio (Sez. 2 , n. 11039 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278523; n. 11559 del 09/02/2011, Rv. 249909). Pertanto, nella specie, non è utilmente computabile al fine della proroga del termine massimo di prescrizione il periodo di mesi sei e gg diciotto, intercorrente tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 4/2/2014. In conseguenza il termine decennale di perenzione, aumentato del residuo periodo di sospensione pari a mesi quattro e gg. tre, risultava già spirato alla data di emissione della sentenza impugnata, attesa la consumazione del reato in data antecedente il 28/9/2010.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, ed assorbite le residue censure, la sentenza impugnata deve essere senza rinvio annullata, attesa l'estinzione del reato per maturata prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il
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