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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14440/2026

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te d'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], aisensi degli artt. 669 e 649 cod. proc. pen., per ne bis in idem tra le sentenze della Corte diappello di Napoli del 24/02/2023, che condannava il suddetto alla pena di anni nove direclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso “dalla fine degli anni 80con condotta perdurante almeno fino al novembre 2016”, e del 22/10/1993, in riforma dellasentenza in data 9/02/1990 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato associativo finalizzatoalla commissione di estorsioni contestato come commesso in Recale non oltre il mese diottobre 1987 e condannato per il solo reato di cui all’art. 629 cod. pen., commesso in paridata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

La difesa assumeva con la propria istanza chel’accertamento giudiziale di cui in ultimo precludeva un successivo accertamento per lostesso fatto commesso nel medesimo periodo temporale, invocando, dunque, la violazionedel divieto di bis in idem, poiché [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale definito con lasentenza emessa il 24/02/2023 veniva nuovamente tratto a giudizio per il delitto diassociazione di tipo mafioso, per essersi affiliato all’associazione camorristica denominataclan [OSCURATO:PERSONA] con condotta contestata dalla fine degli anni 80 fino al novembre 2016, e,quindi, tale arco temporale doveva considerarsi in parte già coperto dal giudicato; echiedeva, conseguentemente, la rideterminazione della pena complessiva inflitta a Perrecacon la sentenza in ultimo menzionata, tenuto conto che fino all’ottobre 1987 era assolto dallacondotta associativa allo stesso contestata.

Rideterminazione, alla quale la Corte territorialenon ha proceduto, ritenendo la diversità dei fatti giudicati.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre percassazione, deducendo violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione.Osserva la difesa che ciò che rileva in tema di identità tra fatti giudicati è l’identità delfatto in tutte le sue componenti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuitanei diversi procedimenti a carico di uno stesso soggetto.La Corte di appello di Napoli, quindi, nell’affermare che i due sodalizi oggetto delle duepronunce emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero entità diverse e autonome, non avrebbevalutato come dalla disamina degli atti giudiziari richiamati dalla sentenza del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle p. 111 e ss., emergesse che AntimoPerreca già prima del 1988, data della morte di [OSCURATO:PERSONA], era a capo del medesimo gruppocui apparteneva lo stesso [OSCURATO:PERSONA], gruppo che, a seguito di uno sviluppofisiologico, avrebbe dato vita all’autonomo sodalizio clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Recale,risultando, pertanto, trattarsi sempre dello stesso gruppo, dedito alle medesime attivitàillecite (estorsioni) nello stesso territorio (Recale).

Rileva il difensore che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] valorizzava, oltre alfermo della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta a cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto in data28/05/1987 per un tentato omicidio, la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoliin data 22/10/1993 per il delitto di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., omettendoperò di rilevare che in quella stessa sentenza vi era stata la pronuncia assolutoria per lafattispecie associativa che impediva un secondo giudicato per il medesimo fatto in relazionealle condotte poste in essere fino all’ottobre 1987.Detto Tribunale, nell’affermare l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA] già apartire dagli anni 80, viola, secondo la difesa, il principio del ne bis in idem, in quanto talearco temporale era già coperto da giudicato fino ad ottobre 1987, per la coincidenzadell’intera materialità del reato, poiché nel secondo giudizio al condannato era contestata lapartecipazione ad una consorteria criminale identica quanto alla sfera operativa e diinteressi, all’identità degli affiliati e al ruolo di vertice attribuito ad [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Napoli in sede di esecuzione avrebbe dovuto rideterminare lapena, tenendo presente che fino ad ottobre 1987 [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dallacondotta di partecipazione al sodalizio operante in Recale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] efinalizzato a commettere delitti contro il patrimonio e in danno degli imprenditori.

Il difensore, alla luce di dette doglianze, insiste per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.L’ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, puntualmenteindica le ragioni per le quali i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoliin data 24/02/2023 sono successivi a quelli dai quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che le relativecondotte non solo sono maturate in un diverso contesto spazio-temporale, ma noncoincidono neanche da un punto di vista naturalistico.In detta ordinanza, invero, si evidenzia che: - dalla combinata lettura delle motivazionidella sentenza di primo e secondo grado dell’ultimo processo, fondate su ampio e articolatomateriale probatorio, scaturiscono le ragioni della declaratoria di responsabilità di DomenicoPerreca con riguardo alla partecipazione all’associazione per delinquere di tipo camorristicodenominata clan [OSCURATO:PERSONA], promossa, diretta e organizzata prima da [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], poi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta al controllo delle attivitàeconomiche sul territorio operante in Recale e paesi limitrofi, temporalmente circoscritta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla fine degli anni 80 con condotta perdurante fino al 2009; - inparticolare nella motivazione della sentenza di primo grado si legge che, alla luce delledichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, dopo l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA](1988) e l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] (1993) [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto unapropria autonomia, creando un gruppo criminale proprio; - nella stessa sentenza, nelvalutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], viene esaminata (a p. 112) la pronuncia dicondanna nei confronti del predetto, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del28/04/1998, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/03/1999, per ildelitto di cui all’art. 416 cod. pen. per condotte poste in essere tra il 1987 e il 1988 e perestorsione perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale precisa che in quellasentenza veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito ad attività estorsive ai danni diimprenditori, ma non anche che lo facesse quale partecipe al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA],costituito successivamente; - tale considerazione trova conforto nell’ampio materialeprobatorio valutato nel giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cuiall’art. 416-bis cod. pen., ritenuto in compenetrazione organica con il clan [OSCURATO:PERSONA] dal 1988;- diverso è, quindi, il tempus commissi delicti, considerato che la costituzione del clanPerreca viene collocata temporalmente non prima della fine del 1988 (e il fatto vienecontestato da tale data), mentre le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], concernenti la partecipazioneall’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzata ad estorsioni, sono temporalmentecircoscritte “non oltre il mese di ottobre 1987”; - diversamente da quanto dedotto dalladifesa, la contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. non ricomprende il segmentotemporale antecedente all’ottobre del 1987; - invero, il riferimento difensivo al fermo diPerreca del 28 maggio 1987, richiamato a p. 99 della sentenza ultima del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], non conduce a una diversa conclusione, trattandosi dell’indicazione difermi e arresti prima della nascita del clan costituenti riprova che [OSCURATO:PERSONA] fossegià noto alle forze dell’ordine; - i fatti di cui alla sentenza di condanna ultima sono, pertanto,diversi rispetto a quelli oggetto del precedente procedimento; - l’espressione “medesimofatto”, di cui agli 649 e 669 cod. proc. pen., va, difatti, riferita solo alle situazioni in cui vi siacompleta identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona; - i fatti più recenti, oltre adavere legittimato la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a nuovo procedimento penale, connotanodiversamente la sua partecipazione all’associazione de qua, perché si tratta di condottestoricamente e naturalisticamente ben distinte da quelle precedentemente esaminate.A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva non solo sul diversocontesto spazio-temporale in cui sono maturate le più recenti condotte ma anchesull’assenza di una coincidenza dal punto di vista strettamente naturalistico con leprecedenti, le doglianze difensive non oppongono una critica argomentata, limitandosi acontestarle genericamente e aspecificamente nei termini sopra indicati (in cui si fa ancheconfusione tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), senza indicareelementi decisivi in grado di scardinare il percorso logico argomentativo seguito dal Giudicedell’esecuzione sulla scia degli stessi giudici di merito di cui all’ultima condanna (le cuieventuali incongruenze avrebbero dovuto e potuto essere dedotte con gli ordinari mezzi diimpugnazione).2.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], aisensi degli artt. 669 e 649 cod. proc. pen., per ne bis in idem tra le sentenze della Corte diappello di Napoli del 24/02/2023, che condannava il suddetto alla pena di anni nove direclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso “dalla fine degli anni 80con condotta perdurante almeno fino al novembre 2016”, e del 22/10/1993, in riforma dellasentenza in data 9/02/1990 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dal reato associativo finalizzatoalla commissione di estorsioni contestato come commesso in Recale non oltre il mese diottobre 1987 e condannato per il solo reato di cui all’art. 629 cod. pen., commesso in paridata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa assumeva con la propria istanza chel’accertamento giudiziale di cui in ultimo precludeva un successivo accertamento per lostesso fatto commesso nel medesimo periodo temporale, invocando, dunque, la violazionedel divieto di bis in idem, poiché [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento penale definito con lasentenza emessa il 24/02/2023 veniva nuovamente tratto a giudizio per il delitto diassociazione di tipo mafioso, per essersi affiliato all’associazione camorristica denominataclan [OSCURATO:PERSONA] con condotta contestata dalla fine degli anni 80 fino al novembre 2016, e,quindi, tale arco temporale doveva considerarsi in parte già coperto dal giudicato; echiedeva, conseguentemente, la rideterminazione della pena complessiva inflitta a Perrecacon la sentenza in ultimo menzionata, tenuto conto che fino all’ottobre 1987 era assolto dallacondotta associativa allo stesso contestata. Rideterminazione, alla quale la Corte territorialenon ha proceduto, ritenendo la diversità dei fatti giudicati. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre percassazione, deducendo violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. e vizio dimotivazione.Osserva la difesa che ciò che rileva in tema di identità tra fatti giudicati è l’identità delfatto in tutte le sue componenti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuitanei diversi procedimenti a carico di uno stesso soggetto.La Corte di appello di Napoli, quindi, nell’affermare che i due sodalizi oggetto delle duepronunce emesse a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero entità diverse e autonome, non avrebbevalutato come dalla disamina degli atti giudiziari richiamati dalla sentenza del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle p. 111 e ss., emergesse che AntimoPerreca già prima del 1988, data della morte di [OSCURATO:PERSONA], era a capo del medesimo gruppocui apparteneva lo stesso [OSCURATO:PERSONA], gruppo che, a seguito di uno sviluppofisiologico, avrebbe dato vita all’autonomo sodalizio clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Recale,risultando, pertanto, trattarsi sempre dello stesso gruppo, dedito alle medesime attivitàillecite (estorsioni) nello stesso territorio (Recale). Rileva il difensore che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] valorizzava, oltre alfermo della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta a cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto in data28/05/1987 per un tentato omicidio, la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoliin data 22/10/1993 per il delitto di cui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., omettendoperò di rilevare che in quella stessa sentenza vi era stata la pronuncia assolutoria per lafattispecie associativa che impediva un secondo giudicato per il medesimo fatto in relazionealle condotte poste in essere fino all’ottobre 1987.Detto Tribunale, nell’affermare l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA] già apartire dagli anni 80, viola, secondo la difesa, il principio del ne bis in idem, in quanto talearco temporale era già coperto da giudicato fino ad ottobre 1987, per la coincidenzadell’intera materialità del reato, poiché nel secondo giudizio al condannato era contestata lapartecipazione ad una consorteria criminale identica quanto alla sfera operativa e diinteressi, all’identità degli affiliati e al ruolo di vertice attribuito ad [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello di Napoli in sede di esecuzione avrebbe dovuto rideterminare lapena, tenendo presente che fino ad ottobre 1987 [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dallacondotta di partecipazione al sodalizio operante in Recale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] efinalizzato a commettere delitti contro il patrimonio e in danno degli imprenditori. Il difensore, alla luce di dette doglianze, insiste per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.L’ordinanza impugnata, con un percorso motivazionale logico e coerente, puntualmenteindica le ragioni per le quali i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoliin data 24/02/2023 sono successivi a quelli dai quali [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che le relativecondotte non solo sono maturate in un diverso contesto spazio-temporale, ma noncoincidono neanche da un punto di vista naturalistico.In detta ordinanza, invero, si evidenzia che: - dalla combinata lettura delle motivazionidella sentenza di primo e secondo grado dell’ultimo processo, fondate su ampio e articolatomateriale probatorio, scaturiscono le ragioni della declaratoria di responsabilità di DomenicoPerreca con riguardo alla partecipazione all’associazione per delinquere di tipo camorristicodenominata clan [OSCURATO:PERSONA], promossa, diretta e organizzata prima da [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA], poi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta al controllo delle attivitàeconomiche sul territorio operante in Recale e paesi limitrofi, temporalmente circoscritta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla fine degli anni 80 con condotta perdurante fino al 2009; - inparticolare nella motivazione della sentenza di primo grado si legge che, alla luce delledichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, dopo l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA](1988) e l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] (1993) [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto unapropria autonomia, creando un gruppo criminale proprio; - nella stessa sentenza, nelvalutare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], viene esaminata (a p. 112) la pronuncia dicondanna nei confronti del predetto, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del28/04/1998, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 30/03/1999, per ildelitto di cui all’art. 416 cod. pen. per condotte poste in essere tra il 1987 e il 1988 e perestorsione perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale precisa che in quellasentenza veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito ad attività estorsive ai danni diimprenditori, ma non anche che lo facesse quale partecipe al clan camorristico [OSCURATO:PERSONA],costituito successivamente; - tale considerazione trova conforto nell’ampio materialeprobatorio valutato nel giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cuiall’art. 416-bis cod. pen., ritenuto in compenetrazione organica con il clan [OSCURATO:PERSONA] dal 1988;- diverso è, quindi, il tempus commissi delicti, considerato che la costituzione del clanPerreca viene collocata temporalmente non prima della fine del 1988 (e il fatto vienecontestato da tale data), mentre le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenzadel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], concernenti la partecipazioneall’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzata ad estorsioni, sono temporalmentecircoscritte “non oltre il mese di ottobre 1987”; - diversamente da quanto dedotto dalladifesa, la contestazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. non ricomprende il segmentotemporale antecedente all’ottobre del 1987; - invero, il riferimento difensivo al fermo diPerreca del 28 maggio 1987, richiamato a p. 99 della sentenza ultima del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], non conduce a una diversa conclusione, trattandosi dell’indicazione difermi e arresti prima della nascita del clan costituenti riprova che [OSCURATO:PERSONA] fossegià noto alle forze dell’ordine; - i fatti di cui alla sentenza di condanna ultima sono, pertanto,diversi rispetto a quelli oggetto del precedente procedimento; - l’espressione “medesimofatto”, di cui agli 649 e 669 cod. proc. pen., va, difatti, riferita solo alle situazioni in cui vi siacompleta identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona; - i fatti più recenti, oltre adavere legittimato la sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] a nuovo procedimento penale, connotanodiversamente la sua partecipazione all’associazione de qua, perché si tratta di condottestoricamente e naturalisticamente ben distinte da quelle precedentemente esaminate.A tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva non solo sul diversocontesto spazio-temporale in cui sono maturate le più recenti condotte ma anchesull’assenza di una coincidenza dal punto di vista strettamente naturalistico con leprecedenti, le doglianze difensive non oppongono una critica argomentata, limitandosi acontestarle genericamente e aspecificamente nei termini sopra indicati (in cui si fa ancheconfusione tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), senza indicareelementi decisivi in grado di scardinare il percorso logico argomentativo seguito dal Giudicedell’esecuzione sulla scia degli stessi giudici di merito di cui all’ultima condanna (le cuieventuali incongruenze avrebbero dovuto e potuto essere dedotte con gli ordinari mezzi diimpugnazione).2.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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