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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 07809/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] preso atto che si procede con il rito "de plano" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

2. Avverso tale sentenza in data 26.12.2024 proponeva ricorso straordinario per cassazione "personalmente" il condannato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] preso atto che si procede con il rito "de plano" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2. Avverso tale sentenza in data 26.12.2024 proponeva ricorso straordinario per cassazione "personalmente" il condannato. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 07809/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris