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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13406/2026

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., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gatta;-ricorrente-controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7740/2022,depositata l’1/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante delle societàHong [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva opposizione avversoil decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che ha intimato ilpagamento in solido della somma di euro 599.999, a titolo disanzione amministrativa per violazione dell’art. 1, comma 1, dellalegge n. 197/1991, avendo effettuato transazioni finanziarie incontanti per un importo complessivo di euro 2.999.997,90 senza iltramite degli intermediari abilitati.

Il Tribunale di Roma, con lasentenza n. 14379/2017, ha ridotto la sanzione a euro 299.999,79,rigettando per il resto l’opposizione.

In particolare, il Tribunale haescluso la violazione dell’art. 24 della legge n. 689/1981 e haaffermato la sufficiente motivazione del decreto del Ministerodell’economia; nel merito, ha rilevato come la sanzione sia statairrogata per trasferimento di denaro contante verso la Cina,riconducibile, in base all’attività investigativa svolta e aintercettazioni, a [OSCURATO:PERSONA], trasferimento che avveniva mediante ilfrazionamento delle somme in più importi di poco inferiori alla sogliadi legge di euro 12.500, importi che sono transitati con nomi falsi ofittizi e tutti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].2.

La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e delle finanze ha proposto appello incidentale.

Con laNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026sentenza n. 7740/2022 la Corte d’appello di Roma ha respinto sia ilgravame principale che quello incidentale.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.Memoria è stata depositata dal ricorrente, difeso da un nuovodifensore.[OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è articolato in quattro motivi (nella memoria i motivi sonoindicati come cinque, dando autonomia alla prima parte del terzomotivo e considerando le altre tre parti come quarto motivo).1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,“violazione degli artt. 132 c.p.c., 118, n. 4, disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs.n. 546/1992; violazione dell'art 111 Cost.; nullità della sentenza disecondo grado e del procedimento per insufficiente e incongruaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione inrelazione al primo e al secondo motivo di appello; nullità dellasentenza per difetto di motivazione”: la sentenza impugnata hamotivato per relationem alla sentenza di primo grado, senzaesaminare e neppure richiamare i documenti prodotti dal ricorrente inprimo e secondo grado; la Corte d’appello non ha nemmeno chiaritose il procedimento penale a carico del ricorrente si fosse o menoconcluso con un provvedimento definitivo e ha ritenuto ciò malgradola sussistenza della competenza del giudice civile a conosceredell’opposizione e del Ministero a irrogare la sanzione.b) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,“violazione di norme di diritto; violazione e falsa applicazione dell’art.24 della legge n. 689/1981, in ordine all’omessa declaratoria diNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado in quantopendente giudizio penale sugli stessi fatti”: il ricorrente avevaeccepito già in primo grado l’illegittimità della sanzione a fronte dellapendenza davanti al Tribunale di Roma del procedimento penale n.13188/2007 in relazione agli stessi fatti; ai sensi dell’art. 24 dellalegge n. 689/1981, quando l’esistenza di un reato dipendedall’accertamento di una violazione amministrativa spetta all’autoritàgiudiziaria penale la cognizione anche della violazione amministrativa;pendendo il procedimento penale ed essendoci connessione oggettivatra la violazione amministrativa e il reato, la competenza a irrogare lasanzione amministrativa spettava al giudice penale al quale dovevanoessere rimessi gli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo;quella disciplinata dal citato art. 24 è solo una delle ipotesi diconnessione che possono verificarsi tra illecito amministrativo eillecito penale e fra queste vi è la connessione c.d. probatoria; in taleipotesi gli agenti accertatori non possono trasmettere gli attiall’autorità amministrativa senza l’autorizzazione dell’autoritàgiudiziaria.I motivi vanno respinti.

Con il primo motivo si contesta la nullità dellasentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione circa laquestione della connessione oggettiva tra il procedimento penale e ilprocedimento amministrativo.

Riguardo il difetto di motivazione siricorda che, in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite diquesta Corte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, ilsindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimocostituzionale", con la conseguenza che risulta denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzaNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.

In ogni caso, il rilievo del ricorrente, secondo cui laCorte d’appello non avrebbe trattato neanche in astratto la questione,è del tutto infondato: la sentenza impugnata (cfr. pag. 4) si èpronunciata al riguardo richiamando un precedente di questa Corte(Cass., n. 22362/2006) ed evidenziando come l’autorità giudiziariapenale abbia espressamente autorizzato l’impiego degli atti penali perl’accertamento dell’illecito amministrativo in data 28 settembre 2010.Quanto al secondo motivo, deve essere ricordato che, secondol’orientamento di questa Corte, la connessione obiettiva dell'illecitoamministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689del 1981, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento dellacompetenza all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativoal giudice penale, nel caso in cui l'accertamento dell'illecitoamministrativo costituisca l'antecedente logico necessario perl'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto dipregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa veniremeno detta competenza all'irrogazione della sanzione (si veda Cass.n. 22362/2006, richiamata dalla Corte d’appello).Secondo il ricorrente, l’art. 24 della l. n. 689 del 1981identificherebbe “una soltanto delle ipotesi di connessione che inastratto possono verificarsi fra illecito amministrativo e quelloNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026penale”, e fra quelle non espressamene previste vi sarebbe la c.d.connessione probatoria, “che ricorre quando, come nella specie, glielementi rilevanti ai fini della prova dell’illecito amministrativo sonoacquisiti nell’ambito di un procedimento penale, senza che fra l’illecitoamministrativo e il reato sussista in rapporto di dipendenza previstodalla norma”.

A sostegno di tale tesi richiama Cass. n. 23477/2009, laquale, però, non aggiunge affatto, alla connessione perpregiudizialità, l’ipotesi di connessione ventilata dal ricorrente, marisolve un problema diverso, chiaramente indicato nella massimaestratta dalla pronunzia: in tema di sanzioni amministrative, al difuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinatadall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova diun illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indaginipenali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per lanotificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli attitrasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, postoche, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestareimmediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autoritàgiudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra omeno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo,sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 cod. proc.pen.Si capisce, pertanto, che, diversamente da quanto ritiene il ricorrente,la pronunzia di Cass. n. 23477/2009 è in linea con l’orientamentodella Suprema corte, correttamene applicato dalla Corte d’appello diRoma con la sentenza impugnata, secondo cui “La connessioneoggettiva di cui all'art 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta perradicare la competenza del giudice penale nell'accertamento dellaNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella meraidentità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecieamministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'"esistenza" delreato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa”(Cass. n. 5242/2008; n. 18276/2017).Si deve aggiungere, sul piano del necessario requisito della specificitàdella censura, che il ricorrente si limita a evidenziare la pendenza delprocedimento penale n. 13188/2007 “in relazione agli stessi fatti”,senza tuttavia fornire in proposito ulteriori indicazioni riferite ai reatiper i quali si procedeva; è stato ampiamente chiarito che ilriferimento all’identità del fatto non basta a giustificare la sussistenzadi una ipotesi di connessione obiettiva dell’illecito amministrativo conil reato idonea a determinare lo spostamento di competenzaall’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudicepenale.2) Il terzo motivo è articolato in quattro parti.a) In una prima parte si contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n.689/1981, in ordine all’omessa declaratoria di nullità del decretoopposto per mancata motivazione ovvero per mancanza di unelemento ad substantiam del provvedimento; violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello ha rigettato il secondo motivod’appello che lamentava la nullità del decreto che ha irrogato lasanzione in quanto non motivato, sostenendo che la motivazione ditale provvedimento può essere succinta e le relative ragioni possonoessere anche desunte per relationem dall’atto di contestazione; taleaffermazione è errata in quanto la motivazione è prescritta a pena diNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026nullità; il vizio assume nel caso in esame particolare gravità, inquanto il ricorrente aveva specificamente negato i fatti contestati.La censura è infondata.

La Corte d’appello ha correttamenterichiamato l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’ordinanzaingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non devemotivare in maniera analitica e dettagliata come fosse unprovvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazionesuccinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, chepossono anche essere desunte per relationem dall’atto dicontestazione (in tal senso Cass., n. 21924/2021, ricordata dallaCorte d’appello).b) In una seconda parte, contrassegnata dalla lettera A), si denuncia,in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti edocumenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;mancata ammissione delle decisive istanze istruttorie articolate alriguardo da parte ricorrente; nullità del procedimento per violazionedel giusto processo e per omessa ammissione delle istanzeistruttorie: la Corte d’appello ha rigettato il quarto motivo d’appelloche lamentava la violazione del diritto alla prova in relazione allamancata ammissione delle prove richieste; in tal modo la Corted’appello ha omesso di esaminare fatti e documenti decisivi per ilgiudizio, specificamente dedotti da parte ricorrente.c) In una terza parte, contrassegnata dalla lettera B), si fa valereviolazione degli artt. 210 e 244 c.p.c.: la pronuncia d’appello haritenuto inammissibile la richiesta istruttoria con la quale si chiedeval’esibizione da parte delle società di money transfer delle distinte diversamento e trasferimento delle somme di denaro oggetto diaccertamento, richiesta aderente al dettato di cui all’art. 210 c.p.c.; laNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026Corte d’appello ha poi, in violazione dell’art. 244 c.p.c., ritenutoinammissibile la richiesta di prova testimoniale.d) In una quarta parte, contrassegnata dalla lettera C), si denunciaviolazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. edell’art. 24 Cost.; omessa e/o insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia: la Corte d’appello ha omesso unacompiuta attività istruttoria in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e116 c.p.c.Le ulteriori censure, tra loro strettamente connesse, sono infondate.Il ricorrente contesta la violazione del proprio diritto alla prova inrelazione al rigetto delle richieste istruttorie, richieste istruttorie chesono trascritte dalla Corte d’appello alle pagine 5 e 6 della sentenza.La prima richiesta ha ad oggetto “l’acquisizione presso Ge.

De.

Fins.p.a., Road to [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di moneytransfer, delle distinte di versamento e trasferimento delle somme didenaro oggetto di accertamento, nonché delle identità e residenze deisoggetti che hanno effettuato i versamenti oggetto di accertamentosconosciuti all’istante”.

La seconda istanza istruttoria ha ad oggettol’ammissione di “prova testimoniale su tutte le circostanze di cui allaparte di fatto del presente atto [presumibilmente, osserva la Corted’appello, del ricorso introduttivo] ad eccezione di quelle documentali,da intendersi qui ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione veroche … con lista testi di cui alla lista che segue”, acquisita “l’identità ela residenza/domicilio come dal capo 1 delle richieste istruttorie o, inmancanza, ordinando al Ministero convenuto la comunicazione delleresidenze o dei domicili”.Circa la prima richiesta istruttoria, la Corte d’appello ha osservato chela medesima “risulta eccedente lo schema dell’ordine di esibizione cheNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026ha una sua specifica disciplina quanto a presupposti e limiti”, con laconseguenza che l’istanza era manifestamente inammissibile.

Cosìpronunciando, la Corte d’appello non ha violato l’art. 210 c.p.c.

Èinfatti principio pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte chel'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni diammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.,costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essereutilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatticon altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onereprobatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltàdiscrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice dimerito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto diricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (così Cass. n.31251/2021).In relazione alla seconda istanza istruttoria, la Corte d’appello harilevato come il ricorrente avesse omesso di indicare gli specificicapitoli, facendo riferimento alle premesse in fatto di un altro atto,indicando un numero di testimoni assai elevato e senza chiarire suquali circostanze ciascuno avrebbe dovuto riferire.

Ai sensi dell’art.244 c.p.c. la prova per testimoni deve essere dedotta medianteindicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulatiin articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specificazione dei fattioggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando essivengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudicedi controllarne l’influenza e la pertinenza e all’altra parte di chiedereprova contraria (cfr., ad esempio, Cass. n. 22254/2021).

Nel caso inesame, il ricorrente ha fatto rinvio a tutte le circostanze di cui allaNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026parte in fatto del ricorso introduttivo, rinvio che non può ritenersisufficiente ai fini della necessaria specificazione dei fatti richiestadall’art. 244 c.p.c. (si veda Cass. n. 12292/2011, che ha affermatol'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto diuna comparsa di risposta, non potendo essere richiesto al giudice diestrapolare egli stesso i capitoli di prova, tramite una c.d. letturaestrapolativa nell'atto di parte, contrastandovi il principio delladisponibilità della prova).

Anche l’indicazione delle persone dainterrogare è da ritenersi non specifica in quanto, a prescinderedall’elevatissimo numero dei testimoni indicati (alla luce del potere diriduzione delle liste dei testimoni sovrabbondanti da parte del giudice,v.

Cass. n. 11810/2016), va rilevato come gli stessi non fosserosufficientemente individuati, visto il rinvio per la loro identità e laresidenza/domicilio ai risultati dell’ordine di esibizione, ordine diesibizione che, come si è appena detto, non è stato disposto dalgiudice di merito.3) Il quarto motivo fa valere, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione degli artt. 342 e 434 c.p.; violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’omessa valutazione delle risultanze istruttorie edelle prove documentali agli atti del giudizio di appello e anche inrelazione agli artt. 2697 e 2700 c.c.; violazione del principio iudexiuxta alligata et probata iudicare debet: si censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il terzo motivodi gravame, ritenendo così riconducibili al ricorrente i trasferimenti didenaro, in quanto basata sull’assunto di una formulazione perplessa;è evidente come la doglianza riguardasse il governo del materialeprobatorio acquisito; la Corte d’appello, nel non dare da un latoingresso alle istanze istruttore e, dall’altro lato, affermandoNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026laconicamente l’inammissibilità del terzo motivo di gravame, haviolato gli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2697 e2700 c.c.Il motivo è infondato alla luce del rigetto delle precedenti censure.

Ilricorrente contesta infatti alla Corte d’appello di avere ritenutoinammissibile il terzo motivo di gravame, in quanto non era vero,come ha affermato la Corte d’appello, che non si potessecomprendere se la doglianza investisse l’esercizio dei poteri istruttoriiovvero il governo del materiale probatorio ritualmente acquisito alprocesso, essendo ad avviso del ricorrente evidente come ladoglianza riguardasse il governo del materiale probatorio acquisito.

Aprescindere dalla correttezza o meno del giudizio formulato dallaCorte d’appello sul motivo di gravame, quello che il ricorrente vuolesostenere è ancora l’illegittimità del mancato “ingresso alle istanzeistruttorie”.Il ricorrente contesta poi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.anche in relazione agli artt. 2697 e 2700 c.c.: la Corte d’appello nonavrebbe considerato che spettava all’autorità che aveva emesso ilprovvedimento provare gli elementi costitutivi della sua pretesa; igiudici di merito hanno ritenuto assolto l’onere probatorio gravantesull’amministrazione mediante la produzione del verbale diconstatazione e accertamento redatto dalla Guardia di finanza,nonostante i fatti accertati nel verbale fossero stati contestati enonostante la richiesta di prova del ricorrente; in tal modo si èprobatoria non ha; il verbale di accertamento riveste infatti fedeprivilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. soltanto in relazione alla data,Numero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026alla sottoscrizione e ai fatti storici che l’ispettore affermi di averecompiuto direttamente o essere avvenuti in sua presenza.La critica non ha fondamento in quanto i giudici di merito non hannoaffatto riconosciuto efficacia di prova legale agli elementi di provapresenti nei verbali delle ispezioni che erano state svolte nell’ambitodi un procedimento penale, ma hanno riconosciuto a tali elementi, ilcui impiego per l’accertamento dell’illecito amministrativo è statoautorizzato dall’Autorità giudiziaria penale (pag. 4 della sentenzaimpugnata), l’efficacia di elementi di prova, come tali liberamentevalutabili dal giudice.

Secondo il costante orientamento di questaCorte, le prove assunte nel processo penale - se ritualmente prodottee sottoposte al contraddittorio tra le parti - sono liberamentevalutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche (così,da ultimo, Cass. n. 9957/2025).II.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro10.000, oltre spese prenotate a debito.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione secondacivile, in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gatta;-ricorrente-controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-Numero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7740/2022,depositata l’1/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante delle societàHong [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva opposizione avversoil decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che ha intimato ilpagamento in solido della somma di euro 599.999, a titolo disanzione amministrativa per violazione dell’art. 1, comma 1, dellalegge n. 197/1991, avendo effettuato transazioni finanziarie incontanti per un importo complessivo di euro 2.999.997,90 senza iltramite degli intermediari abilitati. Il Tribunale di Roma, con lasentenza n. 14379/2017, ha ridotto la sanzione a euro 299.999,79,rigettando per il resto l’opposizione. In particolare, il Tribunale haescluso la violazione dell’art. 24 della legge n. 689/1981 e haaffermato la sufficiente motivazione del decreto del Ministerodell’economia; nel merito, ha rilevato come la sanzione sia statairrogata per trasferimento di denaro contante verso la Cina,riconducibile, in base all’attività investigativa svolta e aintercettazioni, a [OSCURATO:PERSONA], trasferimento che avveniva mediante ilfrazionamento delle somme in più importi di poco inferiori alla sogliadi legge di euro 12.500, importi che sono transitati con nomi falsi ofittizi e tutti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA].2. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e delle finanze ha proposto appello incidentale. Con laNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026sentenza n. 7740/2022 la Corte d’appello di Roma ha respinto sia ilgravame principale che quello incidentale.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.Memoria è stata depositata dal ricorrente, difeso da un nuovodifensore.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in quattro motivi (nella memoria i motivi sonoindicati come cinque, dando autonomia alla prima parte del terzomotivo e considerando le altre tre parti come quarto motivo).1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.a) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,“violazione degli artt. 132 c.p.c., 118, n. 4, disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs.n. 546/1992; violazione dell'art 111 Cost.; nullità della sentenza disecondo grado e del procedimento per insufficiente e incongruaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione inrelazione al primo e al secondo motivo di appello; nullità dellasentenza per difetto di motivazione”: la sentenza impugnata hamotivato per relationem alla sentenza di primo grado, senzaesaminare e neppure richiamare i documenti prodotti dal ricorrente inprimo e secondo grado; la Corte d’appello non ha nemmeno chiaritose il procedimento penale a carico del ricorrente si fosse o menoconcluso con un provvedimento definitivo e ha ritenuto ciò malgradola sussistenza della competenza del giudice civile a conosceredell’opposizione e del Ministero a irrogare la sanzione.b) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,“violazione di norme di diritto; violazione e falsa applicazione dell’art.24 della legge n. 689/1981, in ordine all’omessa declaratoria diNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado in quantopendente giudizio penale sugli stessi fatti”: il ricorrente avevaeccepito già in primo grado l’illegittimità della sanzione a fronte dellapendenza davanti al Tribunale di Roma del procedimento penale n.13188/2007 in relazione agli stessi fatti; ai sensi dell’art. 24 dellalegge n. 689/1981, quando l’esistenza di un reato dipendedall’accertamento di una violazione amministrativa spetta all’autoritàgiudiziaria penale la cognizione anche della violazione amministrativa;pendendo il procedimento penale ed essendoci connessione oggettivatra la violazione amministrativa e il reato, la competenza a irrogare lasanzione amministrativa spettava al giudice penale al quale dovevanoessere rimessi gli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo;quella disciplinata dal citato art. 24 è solo una delle ipotesi diconnessione che possono verificarsi tra illecito amministrativo eillecito penale e fra queste vi è la connessione c.d. probatoria; in taleipotesi gli agenti accertatori non possono trasmettere gli attiall’autorità amministrativa senza l’autorizzazione dell’autoritàgiudiziaria.I motivi vanno respinti. Con il primo motivo si contesta la nullità dellasentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione circa laquestione della connessione oggettiva tra il procedimento penale e ilprocedimento amministrativo. Riguardo il difetto di motivazione siricorda che, in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite diquesta Corte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, ilsindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimocostituzionale", con la conseguenza che risulta denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzaNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione. In ogni caso, il rilievo del ricorrente, secondo cui laCorte d’appello non avrebbe trattato neanche in astratto la questione,è del tutto infondato: la sentenza impugnata (cfr. pag. 4) si èpronunciata al riguardo richiamando un precedente di questa Corte(Cass., n. 22362/2006) ed evidenziando come l’autorità giudiziariapenale abbia espressamente autorizzato l’impiego degli atti penali perl’accertamento dell’illecito amministrativo in data 28 settembre 2010.Quanto al secondo motivo, deve essere ricordato che, secondol’orientamento di questa Corte, la connessione obiettiva dell'illecitoamministrativo con un reato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 689del 1981, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento dellacompetenza all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativoal giudice penale, nel caso in cui l'accertamento dell'illecitoamministrativo costituisca l'antecedente logico necessario perl'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto dipregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa veniremeno detta competenza all'irrogazione della sanzione (si veda Cass.n. 22362/2006, richiamata dalla Corte d’appello).Secondo il ricorrente, l’art. 24 della l. n. 689 del 1981identificherebbe “una soltanto delle ipotesi di connessione che inastratto possono verificarsi fra illecito amministrativo e quelloNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026penale”, e fra quelle non espressamene previste vi sarebbe la c.d.connessione probatoria, “che ricorre quando, come nella specie, glielementi rilevanti ai fini della prova dell’illecito amministrativo sonoacquisiti nell’ambito di un procedimento penale, senza che fra l’illecitoamministrativo e il reato sussista in rapporto di dipendenza previstodalla norma”. A sostegno di tale tesi richiama Cass. n. 23477/2009, laquale, però, non aggiunge affatto, alla connessione perpregiudizialità, l’ipotesi di connessione ventilata dal ricorrente, marisolve un problema diverso, chiaramente indicato nella massimaestratta dalla pronunzia: in tema di sanzioni amministrative, al difuori dell'ipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinatadall'art. 24 della l. n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova diun illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indaginipenali, il termine stabilito dall'art. 14 della citata legge per lanotificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli attitrasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, postoche, qualora fosse consentito agli agenti accertatori di contestareimmediatamente all'indagato la violazione amministrativa, l'autoritàgiudiziaria non sarebbe messa in condizione di valutare se ricorra omeno la vis attractiva della fattispecie penale e, nel contempo,sarebbe frustrato il segreto istruttorio imposto dall'art. 329 cod. proc.pen.Si capisce, pertanto, che, diversamente da quanto ritiene il ricorrente,la pronunzia di Cass. n. 23477/2009 è in linea con l’orientamentodella Suprema corte, correttamene applicato dalla Corte d’appello diRoma con la sentenza impugnata, secondo cui “La connessioneoggettiva di cui all'art 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta perradicare la competenza del giudice penale nell'accertamento dellaNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella meraidentità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecieamministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'"esistenza" delreato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa”(Cass. n. 5242/2008; n. 18276/2017).Si deve aggiungere, sul piano del necessario requisito della specificitàdella censura, che il ricorrente si limita a evidenziare la pendenza delprocedimento penale n. 13188/2007 “in relazione agli stessi fatti”,senza tuttavia fornire in proposito ulteriori indicazioni riferite ai reatiper i quali si procedeva; è stato ampiamente chiarito che ilriferimento all’identità del fatto non basta a giustificare la sussistenzadi una ipotesi di connessione obiettiva dell’illecito amministrativo conil reato idonea a determinare lo spostamento di competenzaall’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudicepenale.2) Il terzo motivo è articolato in quattro parti.a) In una prima parte si contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n.689/1981, in ordine all’omessa declaratoria di nullità del decretoopposto per mancata motivazione ovvero per mancanza di unelemento ad substantiam del provvedimento; violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello ha rigettato il secondo motivod’appello che lamentava la nullità del decreto che ha irrogato lasanzione in quanto non motivato, sostenendo che la motivazione ditale provvedimento può essere succinta e le relative ragioni possonoessere anche desunte per relationem dall’atto di contestazione; taleaffermazione è errata in quanto la motivazione è prescritta a pena diNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026nullità; il vizio assume nel caso in esame particolare gravità, inquanto il ricorrente aveva specificamente negato i fatti contestati.La censura è infondata. La Corte d’appello ha correttamenterichiamato l’orientamento di questa Corte secondo il quale l’ordinanzaingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non devemotivare in maniera analitica e dettagliata come fosse unprovvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazionesuccinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, chepossono anche essere desunte per relationem dall’atto dicontestazione (in tal senso Cass., n. 21924/2021, ricordata dallaCorte d’appello).b) In una seconda parte, contrassegnata dalla lettera A), si denuncia,in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., omesso esame di fatti edocumenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;mancata ammissione delle decisive istanze istruttorie articolate alriguardo da parte ricorrente; nullità del procedimento per violazionedel giusto processo e per omessa ammissione delle istanzeistruttorie: la Corte d’appello ha rigettato il quarto motivo d’appelloche lamentava la violazione del diritto alla prova in relazione allamancata ammissione delle prove richieste; in tal modo la Corted’appello ha omesso di esaminare fatti e documenti decisivi per ilgiudizio, specificamente dedotti da parte ricorrente.c) In una terza parte, contrassegnata dalla lettera B), si fa valereviolazione degli artt. 210 e 244 c.p.c.: la pronuncia d’appello haritenuto inammissibile la richiesta istruttoria con la quale si chiedeval’esibizione da parte delle società di money transfer delle distinte diversamento e trasferimento delle somme di denaro oggetto diaccertamento, richiesta aderente al dettato di cui all’art. 210 c.p.c.; laNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026Corte d’appello ha poi, in violazione dell’art. 244 c.p.c., ritenutoinammissibile la richiesta di prova testimoniale.d) In una quarta parte, contrassegnata dalla lettera C), si denunciaviolazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. edell’art. 24 Cost.; omessa e/o insufficiente motivazione su un puntodecisivo della controversia: la Corte d’appello ha omesso unacompiuta attività istruttoria in violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e116 c.p.c.Le ulteriori censure, tra loro strettamente connesse, sono infondate.Il ricorrente contesta la violazione del proprio diritto alla prova inrelazione al rigetto delle richieste istruttorie, richieste istruttorie chesono trascritte dalla Corte d’appello alle pagine 5 e 6 della sentenza.La prima richiesta ha ad oggetto “l’acquisizione presso Ge. De. Fins.p.a., Road to [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società di moneytransfer, delle distinte di versamento e trasferimento delle somme didenaro oggetto di accertamento, nonché delle identità e residenze deisoggetti che hanno effettuato i versamenti oggetto di accertamentosconosciuti all’istante”. La seconda istanza istruttoria ha ad oggettol’ammissione di “prova testimoniale su tutte le circostanze di cui allaparte di fatto del presente atto [presumibilmente, osserva la Corted’appello, del ricorso introduttivo] ad eccezione di quelle documentali,da intendersi qui ripetute e trascritte, precedute dalla locuzione veroche … con lista testi di cui alla lista che segue”, acquisita “l’identità ela residenza/domicilio come dal capo 1 delle richieste istruttorie o, inmancanza, ordinando al Ministero convenuto la comunicazione delleresidenze o dei domicili”.Circa la prima richiesta istruttoria, la Corte d’appello ha osservato chela medesima “risulta eccedente lo schema dell’ordine di esibizione cheNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026ha una sua specifica disciplina quanto a presupposti e limiti”, con laconseguenza che l’istanza era manifestamente inammissibile. Cosìpronunciando, la Corte d’appello non ha violato l’art. 210 c.p.c. Èinfatti principio pacifico secondo la giurisprudenza di questa Corte chel'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni diammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.,costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essereutilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatticon altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onereprobatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltàdiscrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice dimerito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto diricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (così Cass. n.31251/2021).In relazione alla seconda istanza istruttoria, la Corte d’appello harilevato come il ricorrente avesse omesso di indicare gli specificicapitoli, facendo riferimento alle premesse in fatto di un altro atto,indicando un numero di testimoni assai elevato e senza chiarire suquali circostanze ciascuno avrebbe dovuto riferire. Ai sensi dell’art.244 c.p.c. la prova per testimoni deve essere dedotta medianteindicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti formulatiin articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specificazione dei fattioggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando essivengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudicedi controllarne l’influenza e la pertinenza e all’altra parte di chiedereprova contraria (cfr., ad esempio, Cass. n. 22254/2021). Nel caso inesame, il ricorrente ha fatto rinvio a tutte le circostanze di cui allaNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026parte in fatto del ricorso introduttivo, rinvio che non può ritenersisufficiente ai fini della necessaria specificazione dei fatti richiestadall’art. 244 c.p.c. (si veda Cass. n. 12292/2011, che ha affermatol'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto diuna comparsa di risposta, non potendo essere richiesto al giudice diestrapolare egli stesso i capitoli di prova, tramite una c.d. letturaestrapolativa nell'atto di parte, contrastandovi il principio delladisponibilità della prova). Anche l’indicazione delle persone dainterrogare è da ritenersi non specifica in quanto, a prescinderedall’elevatissimo numero dei testimoni indicati (alla luce del potere diriduzione delle liste dei testimoni sovrabbondanti da parte del giudice,v. Cass. n. 11810/2016), va rilevato come gli stessi non fosserosufficientemente individuati, visto il rinvio per la loro identità e laresidenza/domicilio ai risultati dell’ordine di esibizione, ordine diesibizione che, come si è appena detto, non è stato disposto dalgiudice di merito.3) Il quarto motivo fa valere, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione degli artt. 342 e 434 c.p.; violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’omessa valutazione delle risultanze istruttorie edelle prove documentali agli atti del giudizio di appello e anche inrelazione agli artt. 2697 e 2700 c.c.; violazione del principio iudexiuxta alligata et probata iudicare debet: si censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il terzo motivodi gravame, ritenendo così riconducibili al ricorrente i trasferimenti didenaro, in quanto basata sull’assunto di una formulazione perplessa;è evidente come la doglianza riguardasse il governo del materialeprobatorio acquisito; la Corte d’appello, nel non dare da un latoingresso alle istanze istruttore e, dall’altro lato, affermandoNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026laconicamente l’inammissibilità del terzo motivo di gravame, haviolato gli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2697 e2700 c.c.Il motivo è infondato alla luce del rigetto delle precedenti censure. Ilricorrente contesta infatti alla Corte d’appello di avere ritenutoinammissibile il terzo motivo di gravame, in quanto non era vero,come ha affermato la Corte d’appello, che non si potessecomprendere se la doglianza investisse l’esercizio dei poteri istruttoriiovvero il governo del materiale probatorio ritualmente acquisito alprocesso, essendo ad avviso del ricorrente evidente come ladoglianza riguardasse il governo del materiale probatorio acquisito. Aprescindere dalla correttezza o meno del giudizio formulato dallaCorte d’appello sul motivo di gravame, quello che il ricorrente vuolesostenere è ancora l’illegittimità del mancato “ingresso alle istanzeistruttorie”.Il ricorrente contesta poi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.anche in relazione agli artt. 2697 e 2700 c.c.: la Corte d’appello nonavrebbe considerato che spettava all’autorità che aveva emesso ilprovvedimento provare gli elementi costitutivi della sua pretesa; igiudici di merito hanno ritenuto assolto l’onere probatorio gravantesull’amministrazione mediante la produzione del verbale diconstatazione e accertamento redatto dalla Guardia di finanza,nonostante i fatti accertati nel verbale fossero stati contestati enonostante la richiesta di prova del ricorrente; in tal modo si èprobatoria non ha; il verbale di accertamento riveste infatti fedeprivilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. soltanto in relazione alla data,Numero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026alla sottoscrizione e ai fatti storici che l’ispettore affermi di averecompiuto direttamente o essere avvenuti in sua presenza.La critica non ha fondamento in quanto i giudici di merito non hannoaffatto riconosciuto efficacia di prova legale agli elementi di provapresenti nei verbali delle ispezioni che erano state svolte nell’ambitodi un procedimento penale, ma hanno riconosciuto a tali elementi, ilcui impiego per l’accertamento dell’illecito amministrativo è statoautorizzato dall’Autorità giudiziaria penale (pag. 4 della sentenzaimpugnata), l’efficacia di elementi di prova, come tali liberamentevalutabili dal giudice. Secondo il costante orientamento di questaCorte, le prove assunte nel processo penale - se ritualmente prodottee sottoposte al contraddittorio tra le parti - sono liberamentevalutabili nel giudizio civile quali prove precostituite e atipiche (così,da ultimo, Cass. n. 9957/2025).II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dàda parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro10.000, oltre spese prenotate a debito.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloNumero registro generale 12485/2023Numero sezionale 361/2026Numero di raccolta generale 13406/2026Data pubblicazione 09/05/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione secondacivile, in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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