Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 30490/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/1990.

L'esponente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante invece nel mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 DPR 309/1990, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).

Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto, riguardando la contestazione la cessione di una dose di hashish nonché la detenzione di 25 grammi di cocaina che, per le modalità di confezionamento e occultamento doveva considerarsi destinate allo spaccio, essendo stato l'imputato trovato in possesso di denaro in contanti pari ad €.550,00, nonché di materiale da confezionamento e bilancino di precisione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il 'Consigliere estensore D E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e te r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante invece nel mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 DPR 309/1990, nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione per insussistenza del fatto. 2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01). Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto, riguardando la contestazione la cessione di una dose di hashish nonché la detenzione di 25 grammi di cocaina che, per le modalità di confezionamento e occultamento doveva considerarsi destinate allo spaccio, essendo stato l'imputato trovato in possesso di denaro in contanti pari ad €.550,00, nonché di materiale da confezionamento e bilancino di precisione. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il 'Consigliere estensore D E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e te r
Sentenza Cassazione n. 30490/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris