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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07700/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/197:3 avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NUOROrd-à-t-o avviso allé—p-a-iii,7 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. cpv, 110, cod.pen, 73, comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990.

Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen. nella massima estensione (il CorrainE) e in ordine alla determinazione della pena ed alla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (il Sogtiu).

Considerato che i motivi attinenti alla congrulità della pena hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Considerato che il motivo attinente alla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici è del tutto generico e che si verte in ipotesi di c.d.

"patteggiamento allargato" (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione e dunque «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez.

U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518); va ricordato che, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez.4, n 28905 del 11/06/2019,Rv.276374 - 01).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/197:3 avverso la sentenza del 11/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NUOROrd-à-t-o avviso allé—p-a-iii,7 7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nuoro ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. cpv, 110, cod.pen, 73, comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990. Rilevato che i ricorrenti deducono violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 62- bis cod.pen. nella massima estensione (il CorrainE) e in ordine alla determinazione della pena ed alla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (il Sogtiu). Considerato che i motivi attinenti alla congrulità della pena hanno ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Considerato che il motivo attinente alla applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici è del tutto generico e che si verte in ipotesi di c.d. "patteggiamento allargato" (la pena applicata è superiore a due anni di reclusione e dunque «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518); va ricordato che, in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez.4, n 28905 del 11/06/2019,Rv.276374 - 01). Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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