CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 27658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino in paziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena allo stesso irrogata in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. a mesi 6 di reclsuione e euro 200 di multa. Gervasi è stato ritenuto responsabile del delitto di furto per essersi allacciato abusivamente all'impianto elettrico di pertinenza dell'alloggio di [OSCURATO:PERSONA] sottraendo energia elettrica per complessivi euro 817,56 in Cuneo dal 1 gennaio 2015 a 13 luglio 2016. La Corte di appello ha ritenuto che non potesse trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto Gervasi era recidivo reiterato ed aveva persistito nella condotta effettuando un nuovo allaccio, pur dopo che un elettricista su incarico della parte civile aveva disattivato il collegamento abusivo. 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore con un unico motivo con cui ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.. La Corte in proposito aveva omesso di considerare che l'immobile della parte civile nel periodo in contestazione non era abitato, sicchè non rispondeva al vero che Gervasi avesse effettuato un ulteriore allaccio abusivo al contatore di Ciaburro, dopo un primo intervento. Inoltre i giudici non avevano considerato che l'allaccio abusivo era stato realizzato senza alcun camuffamento, tanto che erano state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, e che il danno nel suo complesso era stato esiguo. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 131 bis cod.pen. la punibilità è esclusa, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria solo o congiunta alla predetta pena, quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 comma primo cod. pen, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il giudice deve motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275940). Si è tuttavia precisato che il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve sì essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/6/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). 3. La decisione censurata è conforme alla legge, coerente con la elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata e fondata su una motivazione congura e non illogica. I giudici hanno correttamente preso in considerazione i parametri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen. ed hanno ritenuto che il reato di furto di energia elettrica per un importo di quasi 900,00 euro in danno di un condomino non potesse essere considerato di particolare tenuità. Le censure mosse dal ricorrente non valgono a intaccare il suddetto percorso argomentativo, in quanto da un lato il fatto che l'immobile non fosse occupato non esclude che la parte civile si sia avveduta dell'esorbitante consumo di energia ed abbia così chiamato un elettricista, e dall'altro l'offesa nel caso di specie, alla luce del valore dell'energia sottratta, non poteva dirsi minima. 4. Al giudizio di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela cassa delle ammende. Deciso il 15 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] Il