CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 09003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei -significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, Sentenza n. 5301 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01); che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha rigettato la doglianza di riqualificazione del fatto di cui all'art..648 cod. pen. in quello più favorevole di cui all'art. 624 cod. pen. considerato, in primo luogo, il mancato esame dell'imputato e, in secondo luogo, l'apprezzabile intervallo temporale intercorso tra la consumazione del furto e il sequestro del ciclomotore all'imputato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 18/02/2025 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] t