CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 16881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 16804/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, di conferma della sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, che l'ha condannata alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 400 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 455, 581, 582 e 585 c.p. Considerato che con il motivo di ricorso proposto in punto di affermazione di responsabilità, la ricorrente deduce doglianze in fatto e omette il confronto con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle censure difensive sul punto, evidenziando come il riconoscimento fotografico sia stato ritualmente operato e non vi siano, pertanto, dubbi sulla prova della colpevolezza dell'imputata, sicché il motivo appare anche aspecifico, perché meramente reiterativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consiglierffl e tensore [OSCURATO:PERSONA]