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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46253/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 20/11/2020, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, per genericità ed aspecificità delle doglianze, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in primo grado dal Tribunale di Potenza con sentenza in data 01/12/2016 alla pena di anni due di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata e riconosciuta circostanza aggravante.

L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale formale motivo unico, violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero, secondo la formulazione dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti".

Il reato di tentata estorsione aggravata ha un termine prescrizionale, considerati gli eventi interruttivi nella loro massima estensione, pari ad anni sedici e mesi otto.

Avuto riguardo alla data di commissione del fatto (25/04/2009), il reato si prescriverebbe alla data del 25/12/2025.

Tuttavia, il termine in parola, va ulteriormente allungato di complessivi anni due, mesi quattro e giorni ventidue per i seguenti eventi sospensivi verificatisi: -mesi otto e giorni due, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18/03/2013 per adesione del difensore all'astensione di categoria; -giorni sessanta, per differimento udienza per legittimo impedimento del difensore, come da richiesta difensiva accolta avanzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -mesi sette e giorni ventiquattro, per differimento udienza del 07/04/2016 al 01/12/2016 su richiesta difensiva accolta; -mesi otto e giorni ventidue, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 07/02/2020 per adesione del difensore all'astensione di categoria; -giorni sessantaquattro per emergenza Covid 19 (ex art. 83, comma 3-bis d.l. 18/2020, con in I. 27/2020) dal 09/03/2020 al 11/05/2020.

Il termine finale di prescrizione si fissa così improrogabilmente al 17/05/2028.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 20/11/2020, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, per genericità ed aspecificità delle doglianze, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato in primo grado dal Tribunale di Potenza con sentenza in data 01/12/2016 alla pena di anni due di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata e riconosciuta circostanza aggravante. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, quale formale motivo unico, violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, secondo la formulazione dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti". Il reato di tentata estorsione aggravata ha un termine prescrizionale, considerati gli eventi interruttivi nella loro massima estensione, pari ad anni sedici e mesi otto. Avuto riguardo alla data di commissione del fatto (25/04/2009), il reato si prescriverebbe alla data del 25/12/2025. Tuttavia, il termine in parola, va ulteriormente allungato di complessivi anni due, mesi quattro e giorni ventidue per i seguenti eventi sospensivi verificatisi: -mesi otto e giorni due, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18/03/2013 per adesione del difensore all'astensione di categoria; -giorni sessanta, per differimento udienza per legittimo impedimento del difensore, come da richiesta difensiva accolta avanzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -mesi sette e giorni ventiquattro, per differimento udienza del 07/04/2016 al 01/12/2016 su richiesta difensiva accolta; -mesi otto e giorni ventidue, per differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 07/02/2020 per adesione del difensore all'astensione di categoria; -giorni sessantaquattro per emergenza Covid 19 (ex art. 83, comma 3-bis d.l. 18/2020, con in I. 27/2020) dal 09/03/2020 al 11/05/2020. Il termine finale di prescrizione si fissa così improrogabilmente al 17/05/2028. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 L'estens
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