CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza emessa in data 14/12/2023 dal Tribunale di Cagliari di condanna per il delitto di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Uta il 17 novembre 2018; considerato che il ricorrente, con unico motivo, ha dedotto mancanza e illogicità della motivazione circa l'elemento soggettivo del reato; considerato che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), difettando il confronto con la motivazione espressa a pag. 12 della sentenza impugnata a proposito della palese pericolosità della dinamica del sinistro; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensor