CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 33176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno con sentenza in data 26 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno in data 13 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582 cod. pen. ed alt' art. 4 I. 110/1975. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata deducendo l'insufficienza della motivazione circa la prova della responsabilità :defl'imputata :)Itre che l'illegittimità della qualificazione giuridica delle condotte. Il ricorso è inammissibile. Invero, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto le ragioni sulla cui base potesse ritenersi provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputata in ordine ad ognuno dei reati a lei ascritti. Tale conclusione risulta infatti corroborata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, motivatamente ritenute lineari ed attendibili, e da altri riscontri esterni (verbale di sequestro, dichiarazioni della persona informata sui fatti, referto di pronto soccorso). Analogamente, reiterativa è la doglianza avente ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti. Sul punto, il secondo giudice ha logicamente argomentato circa il collegamento tra l'aggressione e l'impossessamento, così giustificando la condanna per rapina. Al tempo stesso, la corte di appello ha disatteso le censure sollevate dalla difesa con l'impugnazione, volte ad ottenere la derubricazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sulla base della rilevando che violenza fosse diretta all'impossessamento di beni che non erano in nessun modo collegati alla pretesa ereditaria (pag. 7 della sentenza impugnata). Neppure meritevole di accoglimento è stata ritenuta la riqualificazione in termini dì furto, stante il nesso funzionale tra la violenza esercitata e l'impossessamento, cui puntualmente si dà spazio in sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle a