CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; visti i motivi nuovi proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 13/12/2019, depositata il 20/12/2019, per quanto qui ancora interessa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara del 02/10/2015, confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (con il riconoscimento, a questi, delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati a essi contestati. In particolare, agli imputati erano stati contestati i seguenti reati: 1) a [OSCURATO:PERSONA], i reati di cui: a) all'art. 644, commi primo, secondo e quinto, n. 3) e n. 4), cod. pen., perché si faceva dare dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in corrispettivo di C 22.000,00 in assegni, sotto forma di due assegni postdatati con beneficiario in bianco (uno dei quali tratto su un conto corrente intestato ad Arredamenti 3G di [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di C 18.000,00 e con scadenza il 4 dicembre 2010), interessi usurari pari al 10% mensile (in [OSCURATO:PERSONA] nel giugno/luglio 2009) (capo N dell'imputazione); b) all'art. 644, commi primo e quinto, n. 3) e n. 4), cod. pen., perché, non essendo andati a buon fine i due assegni di cui sub a), si faceva dare da [OSCURATO:PERSONA] ulteriori interessi usurari, sotto forma di altri quattro assegni, tutti a firma di [OSCURATO:PERSONA], dell'importo totale di C 28.000,00, maggiorato rispetto all'importo complessivo dei suddetti due assegni a lui precedentemente consegnati (in [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2009) (capo Ni dell'imputazione); 2) a [OSCURATO:PERSONA], i reati di cui: a) agli artt. 110 e 644, commi primo e quinto, n. 3) e n. 4), cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con tale Rullo, si faceva dare dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in corrispettivo di C 12.000,00 in contanti, sotto forma di due assegni postdatati con beneficiario in bianco dell'importo complessivo di C 16.000,00 (uno di C 7.500,00 con scadenza 15 aprile 2010 e uno di C 8.500,00 con scadenza 15 maggio 2010), interessi usurari pari a circa il 12% mensile. In particolare, il Maiuolo e il Rullo prestando il denaro e il [OSCURATO:PERSONA] presentando il [OSCURATO:PERSONA] ai primi due, previo accordo con gli stessi (in Sedriano, il 6 marzo 2010) (capo M dell'imputazione); b) agli artt. 110, 629, secondo comma, e 61, n. 2), cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], minacciando di morte [OSCURATO:PERSONA] qualora non avesse restituito il capitale e pagato gli interessi di cui sub a), lo costringevano a consegnare un escavatore del valore di C 30.000,00, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno (in Fontaneto d'Agogna, a fine aprile del 2010) (capo M1 dell'imputazione); 3) a [OSCURATO:PERSONA], i reati di cui:a) agli artt. 81, 110 e 644, commi primo e quinto, n. 3) e n. 4), cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si faceva dare dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in corrispettivo di assegni per un importo complessivo di C 90.000,00: a.1) sotto forma di numerosi assegni dell'importo complessivo di C 100.000,00, interessi usurari pari a C 9.000,00 al mese, corrispondenti a un interesse mensile del 10% (in [OSCURATO:PERSONA] e in Napoli dall'autunno 2008 al dicembre 2009); a.2) sotto forma di un preliminare di vendita, in favore di [OSCURATO:PERSONA], moglie del Panariello, di una villetta, per C 280.000,00 - quale restituzione del capitale e degli ulteriori interessi maturati e da maturare dal gennaio al giugno 2010, calcolati dallo stesso Panariello in una rata mensile di C 35.000,00 - interessi usurari (in Pombia, il 10 febbraio 2010) (capo A dell'imputazione); 4) a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]: a) i reati di cui agli artt. 110 e 644, commi primo, secondo e quinto, n. 3) e n. 4), cod. pen., perché il Panariello si faceva dare dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], in corrispettivo di C 33.000,00 (di cui C 15.000,00 in contanti ed C 18.000,00 in assegni) - consegnati dal Panariello a [OSCURATO:PERSONA], ad [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e in parte, per l'importo di C 23.000,00, da costoro trattenuti (C 15.000,00 dal [OSCURATO:PERSONA] ed C 8.000,00 dal [OSCURATO:PERSONA], dall'Imperadore e dal Patti) e in parte, per l'importo residuo di C 10.000,00, consegnati all'Ahamati - interessi usurari sotto forma di assegni bancari per un importo complessivo di C 50.000,00, con scadenze mensili dal 30 gennaio al 30 giugno 2010. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procurava a [OSCURATO:PERSONA] gli assegni e/o i contanti per l'importo di C 10.000,00, facendosi dare, per la mediazione, un compenso usurario costituito da una parte degli assegni e dei contanti ricevuti dal Panariello, per un importo di C 10.000,00. (in [OSCURATO:PERSONA] e in Napoli a fine dicembre 2009). (capo B dell'imputazione); b) agli artt. 110 e 644, commi primo e quinto, n. 3) e n. 4), cod. pen., perché si faceva dare dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo svolgente attività imprenditoriale, in corrispettivo di tre o quattro assegni dell'importo complessivo di C 20.000,00 - consegnati dal Panariello a [OSCURATO:PERSONA] e in parte, per l'importo di C 10.000,00, da questi trattenuti, e in parte, per l'importo residuo di C 10.000,00, consegnati ai due coniugi - interessi usurari sotto forma di otto assegni bancari, tratti su un conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], postadati e senza indicazione del beneficiario, per un importo complessivo di C 55.000,00, con scadenze dal 5 febbraio al 15 marzo 2010. [OSCURATO:PERSONA] procurava ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli assegni per l'importo di C 10.000,00, facendosi dare, per la mediazione, un compenso usurario costituito da una parte degli assegni ricevuti dal Panariello, per un importo pari a C 10.000,00. ([OSCURATO:PERSONA] nel gennaio/febbraio 2010). (capo D dell'imputazione). 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Torino, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, deducendo, ciascuno, i motivi di seguito riassunti, nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce: a) in relazione all'art. 606, primo comma, lett. e) , cod. proc. pen., «insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione» con riguardo: a.1) quanto alla contestazione di cui al capo N dell'imputazione, alla carenza dell'elemento materiale del delitto di cui all'art. 644 cod. pen., in quanto: [n]on c'è traccia del secondo titolo» che sarebbe stato consegnato dal [OSCURATO:PERSONA] all'Accardo, neppure nelle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di incidente probatorio, e come confermato anche dal perito nominato dal giudice, con la conseguenza che, non essendo conosciuta la somma restituita dal [OSCURATO:PERSONA] all'Accardo, difetterebbe qualsiasi prova che questi si sia fatto dare dal [OSCURATO:PERSONA] interessi usurari del 10°/0 mensile; prima della corresponsione del prestito al [OSCURATO:PERSONA], questi era debitore dell'Accardo per C 8.000,00, con la conseguenza che le somme restituite dal [OSCURATO:PERSONA] all'Accardo dovevano imputarsi anche a tale precedente debito; a.2) quanto alla contestazione di cui al capo Ni dell'imputazione, alla carenza dell'elemento materiale e soggettivo del delitto di cui all'art. 644 cod. pen., in quanto: Accardo forniva al [OSCURATO:PERSONA], per amicizia, confermata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dai testi Greco e Manzo, e senza scopo di lucro, assegni grazie ai quali il [OSCURATO:PERSONA] poteva garantire i propri creditori e che poi "copriva" in contanti in prossimità della scadenza, con la conseguenza che «[n]on vi era, quindi, né esborso da parte dell'Accardo né richiesta di interessi»; gli assegni per C 28.000,00 erano stati consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] all'Accardo non a copertura dei precedenti assegni non andati a buon fine, con aggiunta di ulteriori interessi usurari, ma «per coprire il mancato saldo di assegni andati in incasso per tale cifra», nella specie, per C 8.000,00 «"prestati"» dall'Accardo e per C 20.000,00 da [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalle deposizioni dei testi Greco e Manzo, oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato, nonché dalla produzione di un estratto conto, intestato all'Accardo e a sua moglie, dal quale risultava l'emissione di due assegni per, rispettivamente, C 6.000,00 ed C 2.000,00, uno dei quali prodotto in giudizio; vi era stato, quindi, «un primo prestito a maggio 2009 (C 8.000,00), un secondo a giugno 2009 (C 20/22 mila), contestuali, ed una restituzione assegni a dicembre 2009 (quindi non un altro prestito) comprensiva di quelli antecedenti (C 28.000,00)». b) in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 42 cod. pen., in quanto la Corte d'appello «non ha accertato in maniera univoca e al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità» dell'imputato, atteso che «[c]ompito della [stessa] Corte sarebbe stato quantomeno quello di contestare in modo chiaro e non equivoco le risultanze probatorie e approfondire, qualora l'avesse ritenuto necessario, l'effettiva sussistenza del prestito di C 8.000,00 sostenuto dalla difesa», «ordina[ndo] anche la produzione del secondo assegno, risent[endo] la persona offesa a riguardo ed, eventualmente, anche gli intestatari dei titoli». 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce: a) quanto alla contestazione di cui al capo M dell'imputazione, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 644 cod. pen. Ciò sotto i profili che: a.1) «si rileva l'assenza sia dell'accordo circa l'ammontare della somma che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto restituire al [OSCURATO:PERSONA], sia della dazione stessa di detta somma; posto che gli assegni consegnati dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] all'odierno imputato costituivano uno strumento offerto ad esclusiva garanzia del credito ricevuto», con il conseguente difetto dell'elemento oggettivo del reato; a.2) «in relazione alla frequenza ed al tenore delle telefonate richiamate nelle sentenze di merito, è dato obiettivo che tra i soggetti attivi nel reato di cui al capo M di imputazione, il [OSCURATO:PERSONA], non risulta essere uno dei principali interlocutori. Invero, [...] risulta pacifico altresì sulla base delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, che è stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ad aver proposto al [OSCURATO:PERSONA] di consegnare l'escavatore all'odierno imputato, per saldare il proprio debito. Peraltro, costituisce dato probatorio acclarato nel primo grado di giudizio, che risulta essere stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] che ha consegnato i titoli al [OSCURATO:PERSONA]. Ora, non risultano attribuibili all'odierno imputato la telefonata (e le relative ingiurie proferite con essa) effettuata il giorno successivo alla scadenza del primo assegno; la richiesta di consegna dell'autovettura, inoltrata al [OSCURATO:PERSONA], a titolo di garanzia», con la conseguenza che «ribadita l'assenza di pattuizione di un qualsiasi interesse gravante sulla somma concessa in prestito», difetta anche l'elemento psicologico del reato; b) in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, in particolare, dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. La Corte d'appello non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], atteso che: la «posizione ibrida» da lui rivestita «avrebbe dovuto essere oggetto di approfondita valutazione [...] in punto di attendibilità [...] stante anche gli oggettivi interessi sottesi alla posizione del medesimo coimputato nel [...] procedimento penale»; «in ripetute circostanze il [...] [OSCURATO:PERSONA] ha reso dichiarazioni contraddittorie e reticenti, tanto sull'effettiva ricostruzione del fatto oggetto della suddetta imputazione, quanto sui concreti comportamenti e ruoli, dei diversi coimputati. Ciò: sia nel corso delle differenti fasi processuali, sia nella medesima fase di formazione anticipata della prova, come risulta dal verbale di incidente probatorio»; c) quanto alla contestazione di cui al capo M dell'imputazione, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. e) , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sotto i profili che: c.1) «il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in sede di incidente probatorio, che il signor [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di ottenere 12.000 euro per pagare un assegno in scadenza a Galimberti, e per tale ragione si era rivolto in principalità al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tale premessa: affermare che il suddetto [OSCURATO:PERSONA] si sia rivolto, al fine di ottenere un prestito all'odierno imputato per il tramite del coimputato [OSCURATO:PERSONA], assurge a travisamento della citata prova dichiarativa, ovvero delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]»; c.2) «costituisce dato probatorio acclarato nel primo grado di giudizio che non risulta essere stato il [OSCURATO:PERSONA] ad affermare, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che non vi erano problemi a spostare la scadenza per il pagamento. Tale circostanza configura un dato indicatore [...] ovvero il ruolo assolutamente defilato dell'odierno imputato già agli inizi della vicenda, essendo i contatti intervenuti tra altri soggetti», con conseguente «travisamento della prova» anche in relazione a tale punto; c.3) «gli assegni di cui al contestato capo d'imputazione risultano stati consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] all'odierno imputato, a sola garanzia del credito. Posto che i suddetti erano già in possesso del medesimo [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che i medesimi titoli di debito non erano dallo stesso sottoscritti; pertanto, gli stessi erano nella disponibilità del coimputato e persona offesa per questioni che non concernevano il [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente: il loro ammontare non poteva essere ricondotto ad un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato; infatti: costituisce risultanza probatoria pacificamente emersa nel primo grado di giudizio, che uno di detti assegni sia stato restituito proprio in ragione del fatto che i suddetti configuravano una mera garanzia. Pertanto: assurge a circostanza illogica, affermare che la somma di euro 16.000 sia stata previamente concordata tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA]; poiché significherebbe accettare il fatto che, per una coincidenza, il citato [OSCURATO:PERSONA] fosse in possesso di due assegni (provenienti dal medesimo soggetto terzo) la cui somma integrasse proprio la somma richiesta dal Maiuolo»; d) quanto alla contestazione di cui al capo M1 dell'imputazione, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare, dell'art. 629 cod. pen., atteso che «nessuno degli elementi costitutivi del contestato reato deve ritenersi integrato». Ciò in quanto: d.1) quanto «all'affermata coazione», «il [OSCURATO:PERSONA] non ha subito coartazione dalle parole del Maiuolo, i cui toni, sebbene classificabili come alterati e [...] sconvenienti non risultavano interpretabili come minacce; ciò si rileva dal tenore delle stesse telefonate»; d.2) quanto «al compimento di atti di disposizione ovvero al conseguimento di un profitto o altra utilità», «a fronte di un prestito di 12.000 euro, l'odierno imputato non ha ricevuto nulla in cambio; di tal che la conclusione paradossale, della vicenda risulta essere che l'unica diminuzione patrimoniale [...] possa ravvisarsi unicamente in capo al Maiuolo»; d.3) «è stato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a proporre la consegna di un escavatore; la cui vendita avrebbe coperto il debito» e «anche tale escavatore è stato restituito al [OSCURATO:PERSONA]»; d.4) il Maiuolo «percepi[va] come un diritto il fatto di veder soddisfatto il proprio credito [...] che lo stesso vantava nei confronti di un soggetto (il coimputato [OSCURATO:PERSONA]) che, dapprima gli aveva concesso in garanzia due assegni di cui uno risultato scoperto e uno restituito, e che successivamente aveva chiaramente palesato la propria impossibilità ad adempiere alla restituzione del denaro». Il ricorrente ha altresì proposto, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., un motivo nuovo, con il quale ha dedotto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «l'errato inquadramento dei fatti nei delitti contestati, per mancanza di prova positiva dell'elemento essenziale del tasso usurario e della illiceità dell'oggetto della pretesa restitutoria, affermata dalla Corte di appello in ragione di una deduzione contraria allo stesso dichiarato della persona offesa, con manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata». 2.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Con un primo ricorso, proposto per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. c) , cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali, stabilite a pena di nullità, di cui agli artt. 548, comma 2, e 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice. Si denuncia, in particolare, l'omessa notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - difensore di fiducia dell'imputato, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, depositata oltre il termine di deposito indicato nel dispositivo della stessa sentenza; avviso previsto, in tale caso, dall'invocato art. 548, comma 2, cod. proc. pen. 2.3.2. Con un secondo ricorso, proposto per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce: a) in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen., «in relazione alla consumazione del reato». Tale erronea applicazione discenderebbe dall'avere la Corte d'appello ritenuto che il delitto di usura di cui al capo A dell'imputazione, reputato il più grave, si fosse consumato in [OSCURATO:PERSONA] (rientrante nel circondario del Tribunale di Novara), per la ragione che gli assegni, tramite i quali la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva pagato gli interessi, dovevano ritenersi spediti da detto Comune, in quanto luogo di residenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; laddove, poiché dalle dichiarazioni di questi, in sede di incidente probatorio, il 7 luglio 2011, era «emerso che il [OSCURATO:PERSONA] sia sceso a Napoli per pagare gli assegni L.] ovvero abbia spedito, dalla tabaccheria dell'[OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA] (Va), al Panariello, in Terzigno (NA), gli assegni ed il preliminare di compravendita della villetta [...]», il luogo di consumazione del reato doveva essere individuato o in Terzigno (rientrante nel circondario del Tribunale di Noia) o in [OSCURATO:PERSONA] (rientrante nel circondario del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), in quanto «unici luoghi certi emersi durante l'istruttoria»; b) in relazione all'art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale, stabilita a pena di nullità, di cui all'art. 8 dello stesso codice, sempre «in relazione alla consumazione del reato di cui all'art.644 c.p.». Tale inosservanza discenderebbe ancora una volta dall'avere la Corte d'appello ritenuto che il delitto di usura di cui al capo A dell'imputazione si fosse consumato, per la ragione sopra detta, in [OSCURATO:PERSONA]; laddove, poiché dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in sede di incidente probatorio, il 7 e 1'11 luglio 2011, «era emerso [...] che la pattuizione o promessa è avvenuta a Napoli [...] mentre in Terzigno risulta posta in essere [...] l'effettiva riscossione degli interessi attraverso la presentazione all'incasso degli assegni o la loro girata a terzi» e che il luogo di spedizione degli assegni e dei documenti relativi al preliminare di compravendita della villetta era [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Novara avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, «essendo avvenuta in Napoli la promessa o pattuizione mentre in Terzigno ovvero in [OSCURATO:PERSONA] il momento consumativo finale». 2.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., «vizio della motivazione in ordine al riconoscimento degli elementi del delitto ex art. 644, commi 1, 2 e 5 nr. 3 e 4, c.p. [...] contestato ai capi B) e D) dell'imputazione», in quanto: «sono proprio i coniugi Iulita-Gallo ad escludere interessi usurari, e il compenso di Euro 10.000 [...] è il frutto delle sole dichiarazioni dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]»; «[s]ussiste unicamente nel caso di specie un accordo volto a dividere in proporzione il debito assunto dalle p.o. (Amati e [OSCURATO:PERSONA]) subendo lo stesso imputato il tasso usurario in proporzione rispetto a quanto realizzato monetariamente dalle p.o. Ma questo accordo si sarebbe perfezionato prima del ricevimento di qualsiasi somma e non dopo. [OSCURATO:PERSONA] non prospetta alcun'che, ma a subire l'accordo con [OSCURATO:PERSONA] che viene a quest'ultimo proposto nei dettagli dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], e non certo da [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso dei coniugi Gallo-Mita è [OSCURATO:PERSONA] che si preoccupa di coprire il primo assegno scoperto con del proprio denaro, interessandosi di aiutare i coniugi nella successiva copertura degli assegni, che non avverrà a causa di una condotta disinteressata e irresponsabile degli stessi non certo dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito sia l'Amati che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] si impegnano per la loro parte sapendo benissimo di avere un conto corrente scoperto, con assegni che dietro a copertura andranno per loro conto non certo a buon fine, protestati o richiamati. Elementi tutti che la Corte D'Appello di Torino non tiene in considerazione. [OSCURATO:PERSONA] non è intermediario ma persona offesa, [...] avendo commesso l'errore per bisogno di porsi proporzionalmente in condizione di essere vittima di usura al fine di coprire una parte dei debiti nascenti dalle problematiche avute con il clan dei "Valle" nel milanese. In capo al [OSCURATO:PERSONA] non vi è stata alcuna consapevolezza e volontà di usare minaccia o violenza per procurarsi del profitto, né contributo operoso nella coazione psicologica nei confronti delle vittime conferendo un suo ben preciso apporto causativo all'evento». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi - i quali, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili. Nel criticare le ragioni poste dalla Corte d'appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'Accardo, tali motivi reiterano le censure già proposte con i corrispondenti motivi di appello, che la Corte d'appello, richiamando anche le motivazioni della conforme sentenza di primo grado, ha disatteso con argomentazioni non contraddittorie né manifestamente illogiche e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede.La Corte d'appello ha anzitutto motivatamente ribadito l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - sulle quali, principalmente, si fondavano le contestazioni - in quanto coerenti e logiche, nonché corroborate dagli evidenziati elementi di riscontro (documentazione acquisita, intercettazioni telefoniche). Tale attendibilità era già stata affermata dal Tribunale di Novara che, al fine di escludere l'esistenza di un qualsiasi ipotetico intento calunnioso da parte del [OSCURATO:PERSONA], aveva pure sottolineato il fatto che questi aveva asserito di avere un buon rapporto con l'imputato (circostanza, questa, confermata anche dall'Accardo) e aveva distinto, nell'ambito dei rapporti con lo stesso, le operazioni lecite da quelle che avevano comportato la pattuizione di interessi usurari; il che consentiva anche di escludere, con ragionevole sicurezza, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse incorso in errori nella ricostruzione delle operazioni. Da ciò, in modo conseguente, la conferma della veridicità dei fatti riferiti dal [OSCURATO:PERSONA] (e oggetto delle contestazioni di cui ai capi N e Ni dell'imputazione). Né, a fronte della motivatamente ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], la veridicità del fatto oggetto della contestazione di cui al capo N dell'imputazione può essere logicamente esclusa per il solo fatto del mancato reperimento del secondo dei due assegni consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] all'Accardo. La stessa Corte d'appello ha inoltre motivatamente escluso l'attendibilità della ricostruzione dei fatti prospettata dall'Accardo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe consegnato assegni, a firma di [OSCURATO:PERSONA], per C 28.000,00 non a copertura dei precedenti assegni (di cui al capo N dell'imputazione) non andati a buon fine, con l'aggiunta di ulteriori interessi usurari, ma di due assegni, per la stessa complessiva somma di C 28.000,00 - due, per complessivi C 8.000,00, dell'Accardo e gli altri, per complessivi C 20.000,00, forniti da [OSCURATO:PERSONA] - che l'Accardo aveva dato ai [OSCURATO:PERSONA], per mera amicizia e senza lucro, affinché egli li utilizzasse come garanzia per i propri creditori e che, alla scadenza, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva "coperto". La Corte d'appello, richiamando anche le motivazioni della sentenza di primo grado, ha evidenziato l'inverosimiglianza di tale ricostruzione, smentita, anzitutto, dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], atteso che si doveva ritenere, appunto, inverosimile che - senza che potesse reputarsi esistente una profonda amicizia tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Accardo, e tenuto anche conto del reddito di questi e della moglie (bidelli che percepivano uno stipendio di complessivi C 1.800,00 al mese) - l'Accardo potesse avere prima consegnato al [OSCURATO:PERSONA], senza alcun lucro, assegni per complessivi C 8.000,00 e, poi, nonostante tali assegni non fossero stati "coperti" dal [OSCURATO:PERSONA], gli avesse ancora consegnato, facendoseli fornire dal Manzo (e anche per questi senza lucro), ulteriori assegni per C 20.000,00. Motivazione, questa, evidentemente priva di illogicità.Nessuna illogicità risulta emergere neppure alla luce del contenuto delle deposizioni dei testi Manzo e Greco (moglie dell'Accardo), invocate dal ricorrente. Quanto a quelle del Manzo, stante la loro assoluta genericità (vedi pag. 12 del ricorso). Quanto a quelle della Greco - che avrebbero confermato la ricostruzione dei fatti prospettata dall'Accardo - anch'esse, come per tale ricostruzione, in considerazione della loro inverosimiglianza («ha incredibilmente dichiarato che, pur sapendo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva pagato i primi 8.000 euro, si sarebbero esposti sulla fiducia a un altro debito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di C 28.000, ancora una volta senza richiesta di interesse alcuno») (pag. 33 della sentenza impugnata). Non vale, evidentemente, infine, a minare la tenuta logica della sentenza impugnata la produzione in giudizio, da parte dell'Accardo, di un assegno a sua firma intestato non al [OSCURATO:PERSONA] ma ad altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA] & Caramella s.r.I.). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo, di cui sub a) del punto 2.2 del Ritenuto in fatto, è inammissibile per le seguenti ragioni. In primo luogo, con tale motivo il ricorrente fa valere come vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale asseriti vizi della sentenza impugnata che avrebbero dovuto essere fatti valere, eventualmente, come vizi della motivazione, ai sensi della lett. e) (e non della lett. b) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen. In secondo luogo, il motivo, da un lato, non si confronta in alcun modo con il contenuto della sentenza impugnata. Dall'altro lato, è del tutto generico, sia nel suo primo profilo (di cui sub a.1 del punto 2.2) sia nel suo secondo profilo (di cui sub a.2 del punto 2.2). Infatti, il motivo manca di qualsivoglia precisa specificazione degli atti processuali e del loro relativo contenuto dai quali si ricaverebbero gli asseritamente comprovati elementi di fatto che sono posti a suo fondamento. Le censure prospettate con il motivo in esame evidenziano, in effetti, ragioni in fatto e si traducono nella sollecitazione di una diversa valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove raccolte nel corso dell'istruttoria, sicché esse sono inammissibili in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2.2. Il secondo motivo, di cui sub b) del punto 2.2 del Ritenuto in fatto, è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a dolersi in ordine alla verifica, da parte della Corte d'appello, della credibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni.Tuttavia, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, e insuscettibili di verifica empirica, o anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Torino ha motivato in ordine alla credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e all'attendibilità delle sue dichiarazioni, argomentando come egli fosse impaurito, al punto da riferire con molta difficoltà delle minacce subite, e come le sue dichiarazioni fossero risultate coerenti e logiche nonché confermate sia dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sia dalle intercettazioni telefoniche agli atti. Tale motivazione appare priva di contraddizioni, tanto meno manifeste, né fa ricorso a mere ipotesi congetturali, sicché essa risulta incensurabile in questa sede di legittimità. Il ricorrente, peraltro, omette del tutto di indicare sia quali sarebbero stati gli asseriti «oggettivi interessi sottesi alla posizione del medesimo coimputato» che avrebbero inciso sulla sua credibilità, sia da dove risultasse e in cosa consistesse l'asserita «contraddittorie[tà] e reticen[za]» delle sue dichiarazioni. 2.3. Il terzo motivo, di cui sub c) del punto 2.2 del Ritenuto in fatto, è inammissibile in tutti i profili in cui è articolato. È consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione - e anch'esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio - quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). La motivazione dell'affermazione di responsabilità del Maiuolo per il reato di cui al capo M dell'imputazione contenuta nella sentenza impugnata risulta priva di incoerenze o illogicità. Il percorso logico che ha condotto all'affermazione di responsabilità del Maiuolo - che richiama anche le motivazioni della conforme sentenza di primo grado - muove anzitutto dalla ritenuta credibilità del [OSCURATO:PERSONA] e attendibilità delle sue dichiarazioni, nelle quali la stessa persona offesa, in sede di incidente probatorio, aveva riferito che il Maiuolo gli aveva consegnato C 12.000,00 in contanti, chiedendone in restituzione 16.000,00 in due mesi e ricevendo due assegni, di tale complessivo importo, emessi dalla Starodubtsev. La Corte d'appello ha al riguardo precisato - con un'argomentazione con la quale il ricorrente omette, peraltro, di confrontarsi - che «il fatto che i due assegni di C 7.500,00 e di C 8.500,00 fossero nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] è agevolmente spiegabile con la circostanza che si trattava di assegni tratti dal conto della Starobutsev, conto gestito dal [OSCURATO:PERSONA] [recte: [OSCURATO:PERSONA]], che ha agevolmente potuto scrivere gli importi richiesti dal Maiuolo» (l'indicazione del [OSCURATO:PERSONA], anziché del [OSCURATO:PERSONA], come "gestore" del conto intestato alla Starobutsev, appare frutto di un chiaro errore materiale, come risulta evidente dall'affermazione del Tribunale di Novara, a pag. 23 della sentenza di primo grado, richiamata a pag. 18 della sentenza impugnata, secondo cui «[i]l coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, in sede di incidente probatorio, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di ottenere 12.000 euro per pagare un assegno in scadenza di Galirnberti, e che per tale ragione si era rivolto, tramite il [OSCURATO:PERSONA], al Maiuolo, al quale aveva dovuto consegnare, nell'aprile del 2010, due assegni dell'importo, rispettivamente, di 7500 e 8500 euro, emessi su un conto corrente da lui gestito e intestato a una cittadina straniera»). [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì riferito che il Maiuolo lo aveva minacciato pesantemente per due o tre giorni in quanto non era riuscito a fare fronte al pagamento degli interessi. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] avevano trovato riscontro sia nelle intercettazioni telefoniche agli atti sia nelle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale, in sede di incidente probatorio, aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva necessità di ottenere C 12.000,00 per pagare un assegno in scadenza di tale Galimberti e che, per tale ragione, si era rivolto, tramite [OSCURATO:PERSONA], al Maiuolo, al quale aveva dovuto consegnare, nell'aprile del 2010, due assegni dell'importo, rispettivamente, di C 7.500,00 ed C 8.500,00, emessi su un conto corrente da lui gestito e intestato a una cittadina straniera. La corresponsione al [OSCURATO:PERSONA] di C 12.000,00 era stata confermata dallo stesso Maiuolo. La Corte d'appello ha poi sottolineato l'inverosimiglianza della tesi del Maiuolo di avere prestato C 12.000,00 al [OSCURATO:PERSONA] senza interessi, tenuto conto che i due non si conoscevano neppure. Allo stesso proposito, la Corte d'appello ha altresì evidenziato come il coimputato [OSCURATO:PERSONA], parlando al telefono con il [OSCURATO:PERSONA] (come risultava dalle intercettazioni agli atti) avesse sottolineato che coloro che disponevano del denaro «non lo fanno gratis» e che non si trattava di un «favore». La natura usuraria degli interessi era stata accertata, in relazione al tasso- soglia del primo trimestre 2010 (21,62%), dal perito nominato, che aveva accertato l'applicazione di un tasso effettivo globale di interesse del 566,56%. Da ciò discende l'inammissibilità del motivo, in quanto inammissibilmente diretto a censurare la persuasività di tale motivazione, priva, come si è detto, di incoerenze o illogicità, come pure di qualsiasi inequivocabile non corrispondenza con il compendio probatorio acquisito. 2.4. Il quarto motivo, di cui sub d) del punto 2.2 del Ritenuto in fatto, è inammissibile. 2.4.1. Sono anzitutto inammissibili il primo e il terzo profilo di doglianza. Con tali profili il ricorrente fa infatti valere come vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale asseriti vizi della sentenza impugnata che avrebbero dovuto essere fatti valere, eventualmente, come vizi della motivazione, ai sensi della lett. e) (e non della lett. b) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen., in particolare, come (eventuale) travisamento della prova. Con riferimento a tali profili, si deve comunque osservare come, con gli stessi, il ricorrente si limiti in realtà a reiterare i corrispondenti motivi contenuti nell'atto di appello, senza in alcun modo confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale, richiamando le argomentazioni della conforme pronuncia di primo grado, ha ribadito che il Maiuolo aveva ammesso di avere minacciato il [OSCURATO:PERSONA], che ciò si evinceva anche dal contenuto della conversazione del 20 aprile 2010, che, come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], le minacce di morte erano state ulteriormente formulate dal Maiuolo nella sua abitazione, che tali minacce avevano costretto il [OSCURATO:PERSONA] a consegnare l'escavatore come pagamento del suo debito e che lo stesso escavatore era stato restituito al [OSCURATO:PERSONA] solo a metà del 2011, cioè molto dopo l'inizio delle indagini.2.4.2. Il secondo e il quarto profilo di doglianza - anch'essi, in realtà, reiterativi di corrispondenti motivi contenuti nell'atto di appello - sono manifestamente infondati. Avendo accertato - con una motivazione che, come si è visto, è priva di incoerenze o illogicità - la natura usuraria del credito vantato dal ricorrente, la Corte d'appello ha fatto conseguentemente corretta applicazione dei principi, più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria (Sez. 5, n. 49604 del 30/09/2014, Caruso, Rv. 261335-01) ed è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poiché egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566-01). 2.5. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.6. Ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 585 cod. proc. pen., l'inammissibilità di tale originario ricorso si estende al motivo nuovo proposto dal Maiuolo. 3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il ricorso proposto per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo di tale ricorso è manifestamente infondato. Tale motivo riguarda la mancata possibilità data al secondo difensore di fiducia (odierno ricorrente) - al quale non era stato notificato l'avviso di deposito della sentenza di primo grado - di esercitare (nonostante l'appello del collega) il proprio diritto di impugnazione. L'eccezione sollevata è superata dalla pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale, in tema di impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato, la mancata notifica dell'avviso a uno dei difensori in ordine all'avvenuto deposito della sentenza di primo grado - nelle ipotesi, ovviamente, in cui tale avviso spetti - rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine calcolato a norma dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen., con l'ovvia conseguenza di rendere sempre possibile l'impugnazione attraverso la presentazione di autonomi motivi; ma essa, si è precisato, quand'anche dedotta da altro codifensore, è sanata dallo svolgimento da parte del legale non avvisato delle attività difensive nel corso del giudizio (Sez. 2, n. 28882 del 17/06/2004, Quaranta, Rv. 229920-01; Sez. 1, n. 15546 del 16/02/2001, D'Onofrio, Rv.218836-01). Ora, essendo il diritto all'impugnazione del difensore un diritto unitariamente riferito all'ufficio difensivo, ancorché distribuito nel relativo esercizio a entrambi i difensori fiduciari eventualmente nominati, ne deriva che l'impugnazione proposta - come nella specie - da uno dei difensori, sana l'omesso avviso di deposito nei confronti dell'altro (essendo la notificazione di tale atto naturalmente finalizzata proprio all'esercizio del diritto di impugnazione) legittimandolo esclusivamente alla presentazione di motivi nuovi o memorie (Sez. 2, n. 28882 del 2004, cit.). Nel caso in esame, non solo l'impugnazione proposta da uno dei due difensori ha sanato, per quanto si è detto, l'omissione dell'avviso di deposito nei confronti dell'altro, ma la Corte d'appello di Torino, con la non equivoca notificazione all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del verbale di rinvio dell'udienza - circostanza indicata anche nel ricorso -, ha messo anche tale difensore nelle condizioni di presentare motivi nuovi o memorie (Sez. 1, n. 51447 del 09/10/2013, Bleve, Rv. 257485-01, relativa a una fattispecie analoga a quella che viene qui in rilievo). 3.2. Il ricorso proposto per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. I due motivi - i quali, per la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente - sono inammissibili. Si deve anzitutto ricordare che il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra con l'esecuzione della pattuizione usuraria) che hanno in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile e delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagnna a esso preordinato. Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già a effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì a elemento costitutivo dell'illecito, il quale, nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito. Nella seconda, invece, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Cardannome, Rv. 264887-01; in senso analogo: Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313-01; Sez. 2, n. 33871 del 02/07/2010, Dodi, Rv. 248132-01; Sez. 2, n. 26553 del 12/06/2007, Garone, Rv. 237169). Alla luce di tale principio, nella fattispecie in esame, caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito, il delitto di usura si è consumato con il pagamento del debito.In particolare, poiché tale pagamento, nella fattispecie, era avvenuto mediante assegni bancari, il conseguimento del profitto illecito si verificava nel luogo in cui tali titoli erano posti all'incasso ovvero usati come mezzi di pagamento, mediante girata a favore di terzi. Ciò premesso, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione ex ante, riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067-01; Sez. 6, n. 49754 del 21/12/2012, Casulli, Rv. 254100). Tornando al caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun riscontro del fatto che, nella fase procedimentale antecedente al dibattimento, fosse emerso che gli assegni bancari a lui consegnati dal [OSCURATO:PERSONA] fossero stati posti all'incasso o girati in Terzigno. In particolare, mentre il riferimento alle dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] all'udienza (in sede di incidente probatorio) dell'Il luglio 2011, presente nel secondo motivo, è del tutto generico e manca dell'indicazione del luogo preciso del verbale, redatto in forma stenotipica, in cui sarebbero rinvenibili le dichiarazioni asseritamente rilevanti ai fini che qui interessano, dalla lettura delle pagg. 13-14 e 33-34 del verbale, redatto in forma stenotipica, dell'udienza (sempre in sede di incidente probatorio) del 7 luglio 2011, indicate dal ricorrente, con riguardo al pagamento dell'obbligazione usuraria mediante assegni, risulta esclusivamente che, rispondendo alle domande del pubblico ministero, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarò che: «[g]lieli spedivamo tramite posta», «[p]oi siamo andati giù anche un paio di volte a portarglieli», e che aveva usato anche corrieri (pag. 14); "scendeva" a Napoli anche per pagare gli interessi (pag. 34). Nulla, perciò, con riguardo al luogo in cui gli assegni furono posti all'incasso o girati a terzi. Pertanto, i due motivi di ricorso, per come formulati, risultano manifestamente inconducenti e, in quanto tali, inammissibili. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo di tale ricorso è inammissibile. Con tale motivo, il ricorrente si limita a reiterare il corrispondente motivo contenuto nell'atto di appello, senza in alcun modo confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale, richiamando le argomentazioni della conforme pronuncia di primo grado, ha ribadito, con una motivazione priva di incoerenze o illogicità, come, dal complesso delle risultanze istruttorie (per la contestazione di cui al capo B dell'imputazione: dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA], del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e contenuto delle telefonate intercettate; per la contestazione di cui al capo D dell'imputazione: dichiarazioni dello steso [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e contenuto delle telefonate intercettate), fosse emersa: quanto alla contestazione di cui al capo B dell'imputazione, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto all'Ahamati, per fargli ottenere un finanziamento di C 10.000,00, un compenso di pari importo, dovendosi perciò escludere «che si fosse trattato di un semplice cambio di assegni, risultando evidente che il [OSCURATO:PERSONA] si era offerto di coprire i titoli senza provvista dell'Ahamati, facendosi promettere il suddetto interesse usurario, al fine di richiamare altri titoli scaduti emessi da lui stesso o da terzi e consegnati al Panariello»; quanto alla contestazione di cui al capo D dell'imputazione, che, ancorché non fossero stati esplicitamente pattuiti interessi usurari con i coniugi Iulita, come confermato dalla persona offesa Gallo in sede di esame, «la ricezione da parte del [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 10.000 quale compenso per avere fatto ottenere una pari somma ai coniugi Iulita da parte di Panariello, a fronte dell'emissione di assegni per l'importo di C 55.000, non poteva che essere qualificata come mediazione, finalizzata a richiamare altri titoli scaduti emessi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e/o da terzi e consegnati a Panariello». Né, a fronte di ciò, poteva assumere rilievo il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse anch'egli persona offesa, avendo anch'egli subito un tasso usurario, o che potesse avere voluto aiutare i coniugi Gallo-Iulita nella copertura degli assegni, atteso che, ciò che conta, ai fini della sussistenza del delitto di usura, era che egli avesse fatto avere a [OSCURATO:PERSONA] e ai coniugi Gallo-Iulita assegni e contanti (nel primo caso) e assegni (nel secondo caso) per un ammontare di C 10.000,00 ciascuno, percependo, per la mediazione, un compenso di pari importo. Da ciò l'inammissibilità del profilo in esame. Costituisce infatti orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 20377