CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16175/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, contenendo non già una specifica censura alla motivazione posta a fondamento della sentenza di condanna, bensì una mera doglianza in ordine alla ritenuta maggiore affidabilità della ricostruzione dei fatti operata dalla difesa (nel sostenere che non vi sarebbe stata alcuna condotta violenta e oppositiva), omettendo di considerare dati fattuali specifici dimostrativi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (p.2 sentenza); ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in quanto la motivazione dà adeguatamente conto dei parametri di valutazione applicati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA]