CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00995/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 6 marzo 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione con riferimento alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che la recidiva è stata correttamente ritenuta avuto riguardo al rapporto di causa ed effetto della condotta nel determinare il comportamento criminoso, considerato anche l'elevato numero di condanne per reati contro il patrimonio, caratterizzati anche dall'uso della violenza; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché anch'esso è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, oltre ad essere inerente al trattamento punitivo, benché questo sia sorretto da corretta e non illogica motivazione, atteso che la Corte territoriale ha affermato che l'episodio in contestazione appare indicatore di una mai sopita pericolosità sociale che si manifesta nella reiterazione di condotte predatorie; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec