CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 00911/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RUGGIERO Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza emessa in data 04/05/2023 dal Tribunale per il riesame di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso l'ordinanza cautelare indicata in epigrafe -che ha confermato quella coercitiva, di natura detentiva, emessa G.i.p. del Tribunale di Napoli il 27 marzo 2023, in relazione ai delitti descritti ai capi 1, 2, 3, 8, fattispecie incriminate rispettivamente dagli artt. 416-ter, 294, ancora 416-ter e 110 416-bis cod. pen.- ha proposto ricorso per cassazione l'indagato in epigrafe indicato, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo genericamente a motivi della impugnazione la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di conferma della misura coercitiva, di natura detentiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche chiare e puntuali all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, che si diffonde, con preciso approfondimento dei gravi indizi di colpevolezza, in riferimento alle ipotesi contestate, soprattutto alle pagine 19 e ss. del titolo qui impugnato. In particolare, l'ordinanza impugnata logicamente argomenta in ordine alla totale ed assoluta disponibilità del Ruggiero alle scelte elettorali compiute dagli esponenti apicali del clan camorristico Amato-Pagano sul territorio comunale di Melito. Attraverso l'analisi del compendio intercettivo, che non manifesta travisamenti di sorta, il Tribunale ha ricondotto la candidatura del Ruggiero alle competizioni elettorali amministrative del 2021 alla precisa investitura di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del clan sul territorio. Lo stesso candidato presta la sua candidatura agli interessi del sodalizio in cambio del supporto elettorale all'interno del quartiere di edilizia popolare ove più denso e capillare è il controllo del sodalizio. Convergono gli interessi perseguiti e le iniziative intraprese dal candidato e dal sodalizio, così da integrare pienamente, ad avviso del Tribunale, la gravità indiziaria sia per le ipotesi di scambio elettorale politico mafioso che per l'ipotesi di concorso esterno nel delitto a concorso necessario, proprio per la messa a disposizione (amministrativa) del soggetto rispetto agli interessi del sodalizio Amato-Pagano. 2.1. I vizi denunziati si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al Tribunale della verifica cautelare di merito e dal collegio di riesame motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione (pag. 19 e ss.); senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi di fatto presi a fondamento della decisione, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata (poco sopra per sintesi richiamate), con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Lo strumento di impugnazione così in concreto formulato non è, dunque, neppure scrutinabile nella sede di legittimità. 2.2. Quanto ad esigenze cautelari, il Tribunale, pur consapevole della limitata portata della presunzione declinata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14803 del 08/04/2020, Rv. 278851) in tema di concorso eventuale nel reato plurisoggettivo, ha dato atto in concreto della permanente ultrattività della "disponibilità" offerta dal Ruggiero agli interessi del clan egemone sul territorio, così attualizzando il profilo delle esigenze cautelari e argomentando la scelta della misura di massima afflittività con l'inanità di altri presidi non inframurari ad interrompere il flusso di interessi scambievoli tra sodalizio e candidato "a disposizione". Tale argomentare, appare logico e congruente con le evidenze analizzate nel merito e non presta pertanto il fianco alle generiche censure (vizi di motivazione per illogicità, neppure manifesta) mosse con i motivi di ricorso sul punto. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 4. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella cam