CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07570/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3186/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciancimino-controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]-intimato-Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1687/2019,emessa il 20/8/2018 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento,i fratelli Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] perché venisse disposta la collazione ela riduzione dei beni immobili (terreni e abitazioni) siti in contrada [OSCURATO:PERSONA] e donati dal padre, deceduto il 15/2/2008, al coeredee legittimario Tommaso, la divisione del patrimonio ereditario del genitore,comprendente i beni derivanti dalla donazione e quelli relitti al momentodella morte, e la collazione e la divisione anche delle somme di denaroesistenti al momento della morte o trasmesse all'altro erede legittimario efiglio, [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di euro 71.000,00, dichiarando che ledonazioni avevano leso la sua quota di legittima.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestò i valori attribuiti ai beni;dedusse che la sorella aveva a sua volta ricevuto dal padre, negli anni ’90del secolo scorso, la donazione sia della somma di denaro di euro50.000,00 per la ristrutturazione la propria casa coniugale, la quale, inquanto priva di forma scritta, era nulla e comunque da sottoporre acollazione, sia di quella dell’AGEA a titolo di integrazione per la produzionedi grano e olio allo scopo di beneficiarla di un aiuto economico; aderì,infine, alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] dedusse l'infondatezza sia delladomanda di collazione, sia di quella di riduzione, e chiese che l'attricefosse dichiarata tenuta alla collazione delle somme donatele dal padre perla ristrutturazione della casa coniugale e degli incentivi AGEA.Il Tribunale di Agrigento dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA];ritenne ammissibile l'eccezione di nullità dell'atto di donazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;rigettò l'eccezione della prospettata lottizzazione abusiva collegata all'attodi donazione, ma l'accolse sotto il profilo della violazione della legge n. 47del 1985, in quanto accertò l’esistenza di fabbricati abusivi realizzati,prima della donazione, su alcune particelle (ossia quelle aventi nn. 91, 92,213, 214 e 220); dichiarò la nullità parziale per inesistenza dell'oggettoNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026della donazione relativa alle suddette particelle e la validità degli altritrasferimenti; stabilì che i beni interessati dal provvedimento di nullitàparziale facevano parte della massa ereditaria, seppur privi di valoreeconomico in ragione delle irregolarità urbanistiche riscontrate, conconseguente loro esclusione ai fini della formazione del relictum;riconobbe l'esistenza di una donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] perl'importo di euro 71.000,00, avvenuta il 16/07/2003, mediantel'intestazione di polizza assicurativa contratta con BNL Vita e la incluse trai beni per la formazione del donatum; riconobbe l'esistenza di unadonazione indiretta dell'importo di euro 30.000,00 compiuta dal de cuiusin favore della figlia per la ristrutturazione della sua casa coniugale,disponendone la riunione ai fini della formazione della massa ereditaria,mentre escluse la natura donativa della dazione degli incentivi AGEA pergrano e olio; escluse la collazione di somme presenti nel conto corrente edelle altre somme indicate dai convenuti per l'assistenza al padre e per lespese funerarie; escluse l'esistenza di una lesione della quota di riservadell'attrice; rigettò la domanda di divisione ereditaria in ragione dellapresenza di immobili abusivi nell'asse.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellacontumacia di Tommaso e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1687/2019,pubblicata il 20/08/2019, con la quale la Corte d'Appello di Palermo, inriforma della sentenza impugnata, accertò e dichiarò che [OSCURATO:PERSONA],quale legittimaria di [OSCURATO:PERSONA], era stata integralmente lesa nellaquota di legittima per l'importo di euro 48.369,43; attribuì, per l'effetto,alla predetta gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], incatasto al foglio 5, particelle 72, 124, 476, 477, 478 e 220; condannòTommaso [OSCURATO:PERSONA] al rilascio in favore della sorella di quest'ultima particella;e dispose che [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse a [OSCURATO:PERSONA], a reintegradella quota di riserva lesa, la somma di euro 2.750,63, oltre a interessilegali.Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la donazione delterreno insistente sulla particella 220 fosse nulla per contrarietà alla leggen. 47 del 1985 e al d.P.R. n. 380 del 2001, e accolse l’appello in relazioneall’accertata sussistenza della donazione indiretta della somma di euro30.000,00 per la ristrutturazione della casa in favore della figlia,affermando che il Tribunale aveva tratto la relativa prova dalla memoriadifensiva depositata dalla beneficiaria nel diverso giudizio di separazionepersonale dal coniuge, nella quale la stessa aveva dedotto di avereristrutturato la casa grazie all’apporto economico del padre, e che non erapossibile visionare tale documento, in quanto inserito nel fascicolopersonale dei germani [OSCURATO:PERSONA], che erano rimasti contumaci in gradod’appello.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a due motivi. Si difende con controricorso GiovannaSacco, illustrandolo anche con memoria. È, invece, rimasto intimatoRosario [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 46 d.P.R.n. 380 del 2001 e degli artt. 17 e 40 legge n. 47 del 1985, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di meritodichiarato la nullità della donazione del 23/01/2008, disposta dal genitorein favore del ricorrente in relazione alla particella 220 (ex 216),ritenendola viziata/nulla in quanto comprensiva di un fabbricato abusivo,senza considerare che la nullità prevista dalle norme citata colpiva gli attitra vivi a effetti reali al fine di sanzionare la mancata inclusione, neglistessi, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, realmente esistentee riferibile proprio allo stesso, e che, nella specie, l'atto di donazione del2008 recava l'indicazione della realizzazione del fabbricato insistente sullaparticella 220 in assenza di concessione edilizia e della richiesta, in dataNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/202607/01/1995, dell'istanza di sanatoria per gli abusi edilizi e del pagamentodell'oblazione e degli oneri concessori.Il motivo è infondato.Va preliminarmente respinto il rilievo di inammissibilità della censura perdifetto di specificità, sollevato dalla controricorrente.Se è vero, infatti, che il n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. impone di indicarespecificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda(vedi Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n.23575), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto chesorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte deldocumento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. U, 13/3/2025, n.6713; Cass., Sez. 3, 21/7/2025, n. 20545; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n.8950; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., Sez. 1, 07/03/2018, n.5478; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 15/07/2015,n. 14784) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazionequanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vediCass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713, cit.; Cass., Sez. U, 18/03/2022 , n.8950; Cass., Sez. 3, 13/03/2018, n. 6014; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n.777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), è anche vero che il contenutodell’atto di donazione, di cui si dà ampio conto nella sentenza, è statoadeguatamente descritto nel ricorso, quantomeno nelle sue lineeessenziali, oltreché prodotto in questa sede.È, invece, fondata l’eccezione di giudicato formulata dalla medesimacontroricorrente.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ambito di operativitàdel giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto eil deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tuttoquanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vistasostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anchesull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché nonNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportantiun mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando ilrequisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. 33021).La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire, invero,solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita"preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni alriguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispettoall'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili dipassare in giudicato quei capi della pronuncia che, sebbene nonimpugnati, sono strettamente collegati da rapporto pregiudiziale oconseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252).Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo disentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questioneavente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsisussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nellasemplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale arisolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del benecontroverso.In quest’ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di meritocoinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto oerrato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudicedell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di unadiversa motivazione in diritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass.,Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092;Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738;Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628).In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto,suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censuratein appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile diacquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logicaNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizioneche affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che a essoricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbeneciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolomotivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine aduno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tanteCass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 30728; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n.24783, non massimata).Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che l’appellante-odiernacontroricorrente aveva condiviso la motivazione della sentenza di primogrado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità parziale della donazionelimitatamente, tra le altre, alla particella 220, stante la presenza in essa diimmobili abusivi costruiti prima di quell’atto dispositivo, stabilendo chequesti facevano, dunque, parte della massa ereditaria in quanto non neerano mai fuoriusciti, e l’aveva, invece, censurata nella parte in cui erastato stabilito che a tali beni non potesse essere attribuito un valoreeconomico.È evidente allora che la pronuncia sulla nullità dell’atto, in quantoautonoma rispetto alla questione prospettata in appello sulla valutazionedei beni che ne erano oggetto, meramente consequenziale ad essa, e inquanto non attinta da specifica impugnazione in quella sede, determinal’inammissibilità della censura oggi proposta, essendosi sulla stessaformato il giudicato.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2697c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per averei giudici di merito ritenuto di escludere dal donatum a [OSCURATO:PERSONA] equindi di riunire alla massa ereditaria la somma di euro 30.000,00,sostenendo che la memoria difensiva depositata in altro giudizio (diseparazione personale) - nella quale la predetta aveva riconosciuto di averricevuto dal padre detta somma al fine di ristrutturare la propria casaNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026coniugale - fosse stata inserita esclusivamente nel fascicolo di TommasoSacco, rimasto contumace in secondo grado, e che, pertanto, non fossepossibile averne contezza e verificarne il contenuto, senza considerare chel'obbligo di deposito del fascicolo di primo grado nel giudizio d'appello nonera previsto dalle norme processuali e che, di conseguenza, sarebbespettato all’appellante dimostrare le proprie censure. Pertanto, la Corted’Appello aveva invertito le regole in tema di onere della prova, in quantoaveva accolto il motivo d'appello nonostante l’appellante non avesseassolto all’onere di assicurare nel materiale sottoposto al riesame delgiudice del gravame anche il mezzo di prova del fatto dedotto, dovendoaltrimenti dichiarare inammissibile o rigettare il motivo.Il motivo è infondato.Anche in questo caso va rigettato il rilievo di inammissibilità del motivoper difetto di specificità, dovendosi, all’uopo, richiamare i principi riportatinel precedente punto 1 e dovendosi evidenziare che il contenuto deldocumento, oltreché riportato nella stessa sentenza impugnata, è statoadeguatamente descritto nella censura.Ciò detto, si osserva che in materia si sono recentemente pronunciate leSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4835 del 2023, nellaquale è stato, innanzitutto, chiarito che il principio di “non dispersione (odi acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti siacon modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fattostorico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo,costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia chenon si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dallesuccessive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti incomunicazione, e che il giudice d’appello ha, dunque, il potere-dovere diesaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso incui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scrittidifensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motiviNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni,trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documentoacquisito giustifichi le rispettive deduzioni.Si è anche detto che, affinché il giudice di appello possa procedereall’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formatocartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi diimpugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte sullo stesso fondati,il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non piùdisponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione(perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace insecondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti anorma dell’art. 76 disp. att. c.p.c., così come il giudice d’appello puòaltresì porre a fondamento della propria decisione il documento prodottoin formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone ilcontenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata o in altroprovvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, puòordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale,determinati documenti acquisiti in primo grado.Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compierenell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntualeallegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto inprimo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e lacontroparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lostesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire leconseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, ilquale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di unarappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato ilfatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamenteallegati nell’atto difensivo.Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tali principi postulano che la necessità dell’esame del documento giàprodotto ritualmente davanti al giudice di primo grado sia sollecitata dallaparte interessata, coerentemente con quanto chiarito dalle sentenze diquesta Corte n. 27199 del 2017 e n. 7940 del 2019, secondo cui l’ambitodella cognizione del giudice d’appello è definito dai motivi di impugnazioneformulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste, perciò(salvo che per le questioni rilevabili d’ufficio), in una rinnovata pronunciasulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto delgiudizio di primo grado.Da ciò consegue che, nella specie, l’appellante non era affatto tenuta aprodurre il documento in questione, sul quale il Tribunale aveva fondatol’accertamento della donazione di somme di denaro in suo favore, né neaveva interesse, siccome funzionale semmai all’accoglimento delladomanda della controparte che, in appello, era rimasta contumace.Nessun errore hanno allora compiuto i giudici di merito allorché, inassenza di istanza in tal senso da parte dell’appellante, hanno ritenuto chela prova della donazione in favore della figlia/appellante non fosse statafornita, non essendo reperibile in atti il documento, prodotto in primogrado dagli appellati rimasti contumaci in sede di gravame.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente e in favoredell’erario, poiché la parte controricorrente risulta essere stata ammessaal patrocinio a spese dello Stato .Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:SUCCESSIONIGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCTiziana [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDavide [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3186/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciancimino-controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]-intimato-Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1687/2019,emessa il 20/8/2018 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/2/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/20261. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Agrigento,i fratelli Tommaso e [OSCURATO:PERSONA] perché venisse disposta la collazione ela riduzione dei beni immobili (terreni e abitazioni) siti in contrada [OSCURATO:PERSONA] e donati dal padre, deceduto il 15/2/2008, al coeredee legittimario Tommaso, la divisione del patrimonio ereditario del genitore,comprendente i beni derivanti dalla donazione e quelli relitti al momentodella morte, e la collazione e la divisione anche delle somme di denaroesistenti al momento della morte o trasmesse all'altro erede legittimario efiglio, [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di euro 71.000,00, dichiarando che ledonazioni avevano leso la sua quota di legittima.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestò i valori attribuiti ai beni;dedusse che la sorella aveva a sua volta ricevuto dal padre, negli anni ’90del secolo scorso, la donazione sia della somma di denaro di euro50.000,00 per la ristrutturazione la propria casa coniugale, la quale, inquanto priva di forma scritta, era nulla e comunque da sottoporre acollazione, sia di quella dell’AGEA a titolo di integrazione per la produzionedi grano e olio allo scopo di beneficiarla di un aiuto economico; aderì,infine, alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] dedusse l'infondatezza sia delladomanda di collazione, sia di quella di riduzione, e chiese che l'attricefosse dichiarata tenuta alla collazione delle somme donatele dal padre perla ristrutturazione della casa coniugale e degli incentivi AGEA.Il Tribunale di Agrigento dichiarò aperta la successione di [OSCURATO:PERSONA];ritenne ammissibile l'eccezione di nullità dell'atto di donazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;rigettò l'eccezione della prospettata lottizzazione abusiva collegata all'attodi donazione, ma l'accolse sotto il profilo della violazione della legge n. 47del 1985, in quanto accertò l’esistenza di fabbricati abusivi realizzati,prima della donazione, su alcune particelle (ossia quelle aventi nn. 91, 92,213, 214 e 220); dichiarò la nullità parziale per inesistenza dell'oggettoNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026della donazione relativa alle suddette particelle e la validità degli altritrasferimenti; stabilì che i beni interessati dal provvedimento di nullitàparziale facevano parte della massa ereditaria, seppur privi di valoreeconomico in ragione delle irregolarità urbanistiche riscontrate, conconseguente loro esclusione ai fini della formazione del relictum;riconobbe l'esistenza di una donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] perl'importo di euro 71.000,00, avvenuta il 16/07/2003, mediantel'intestazione di polizza assicurativa contratta con BNL Vita e la incluse trai beni per la formazione del donatum; riconobbe l'esistenza di unadonazione indiretta dell'importo di euro 30.000,00 compiuta dal de cuiusin favore della figlia per la ristrutturazione della sua casa coniugale,disponendone la riunione ai fini della formazione della massa ereditaria,mentre escluse la natura donativa della dazione degli incentivi AGEA pergrano e olio; escluse la collazione di somme presenti nel conto corrente edelle altre somme indicate dai convenuti per l'assistenza al padre e per lespese funerarie; escluse l'esistenza di una lesione della quota di riservadell'attrice; rigettò la domanda di divisione ereditaria in ragione dellapresenza di immobili abusivi nell'asse.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellacontumacia di Tommaso e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1687/2019,pubblicata il 20/08/2019, con la quale la Corte d'Appello di Palermo, inriforma della sentenza impugnata, accertò e dichiarò che [OSCURATO:PERSONA],quale legittimaria di [OSCURATO:PERSONA], era stata integralmente lesa nellaquota di legittima per l'importo di euro 48.369,43; attribuì, per l'effetto,alla predetta gli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], incatasto al foglio 5, particelle 72, 124, 476, 477, 478 e 220; condannòTommaso [OSCURATO:PERSONA] al rilascio in favore della sorella di quest'ultima particella;e dispose che [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse a [OSCURATO:PERSONA], a reintegradella quota di riserva lesa, la somma di euro 2.750,63, oltre a interessilegali.Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che la donazione delterreno insistente sulla particella 220 fosse nulla per contrarietà alla leggen. 47 del 1985 e al d.P.R. n. 380 del 2001, e accolse l’appello in relazioneall’accertata sussistenza della donazione indiretta della somma di euro30.000,00 per la ristrutturazione della casa in favore della figlia,affermando che il Tribunale aveva tratto la relativa prova dalla memoriadifensiva depositata dalla beneficiaria nel diverso giudizio di separazionepersonale dal coniuge, nella quale la stessa aveva dedotto di avereristrutturato la casa grazie all’apporto economico del padre, e che non erapossibile visionare tale documento, in quanto inserito nel fascicolopersonale dei germani [OSCURATO:PERSONA], che erano rimasti contumaci in gradod’appello.2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a due motivi. Si difende con controricorso GiovannaSacco, illustrandolo anche con memoria. È, invece, rimasto intimatoRosario [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 46 d.P.R.n. 380 del 2001 e degli artt. 17 e 40 legge n. 47 del 1985, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di meritodichiarato la nullità della donazione del 23/01/2008, disposta dal genitorein favore del ricorrente in relazione alla particella 220 (ex 216),ritenendola viziata/nulla in quanto comprensiva di un fabbricato abusivo,senza considerare che la nullità prevista dalle norme citata colpiva gli attitra vivi a effetti reali al fine di sanzionare la mancata inclusione, neglistessi, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, realmente esistentee riferibile proprio allo stesso, e che, nella specie, l'atto di donazione del2008 recava l'indicazione della realizzazione del fabbricato insistente sullaparticella 220 in assenza di concessione edilizia e della richiesta, in dataNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/202607/01/1995, dell'istanza di sanatoria per gli abusi edilizi e del pagamentodell'oblazione e degli oneri concessori.Il motivo è infondato.Va preliminarmente respinto il rilievo di inammissibilità della censura perdifetto di specificità, sollevato dalla controricorrente.Se è vero, infatti, che il n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. impone di indicarespecificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda(vedi Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n.23575), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto chesorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte deldocumento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. U, 13/3/2025, n.6713; Cass., Sez. 3, 21/7/2025, n. 20545; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n.8950; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., Sez. 1, 07/03/2018, n.5478; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 15/07/2015,n. 14784) e i dati necessari all'individuazione della sua collocazionequanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vediCass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713, cit.; Cass., Sez. U, 18/03/2022 , n.8950; Cass., Sez. 3, 13/03/2018, n. 6014; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n.777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), è anche vero che il contenutodell’atto di donazione, di cui si dà ampio conto nella sentenza, è statoadeguatamente descritto nel ricorso, quantomeno nelle sue lineeessenziali, oltreché prodotto in questa sede.È, invece, fondata l’eccezione di giudicato formulata dalla medesimacontroricorrente.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ambito di operativitàdel giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto eil deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tuttoquanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vistasostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anchesull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché nonNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportantiun mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando ilrequisito dell'identità delle persone (Cass., Sez. 1, 9/11/2022, n. 33021).La preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire, invero,solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita"preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni alriguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispettoall'attribuzione del bene controverso, atteso che non sono suscettibili dipassare in giudicato quei capi della pronuncia che, sebbene nonimpugnati, sono strettamente collegati da rapporto pregiudiziale oconseguenziale (Cass., Sez. 1, 17/1/2022, n. 1252).Il giudicato interno si forma, infatti, solo su di un capo autonomo disentenza che, restando del tutto indipendente, risolva una questioneavente una propria individualità e autonomia, la quale non può dirsisussistente allorché consista in una mera argomentazione, ossia nellasemplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, pur se funzionale arisolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del benecontroverso.In quest’ultimo caso, infatti, l'impugnazione della pronunzia di meritocoinvolge necessariamente anche il ragionamento giuridico - esatto oerrato che sia - che la sostiene, lasciando libero il giudicedell'impugnazione di confermare la decisione anche sulla base di unadiversa motivazione in diritto (Cass., Sez. 1, 30/6/2022, n. 20951; Cass.,Sez. 3, 05/09/2005, n. 17767; Cass., Sez. 1, 28/10/2005, n. 21092;Cass., Sez. 2, 03/07/2003, n. 10527; Cass., Sez. 3, 23/01/2002, n. 738;Cass., Sez. 3, 17/05/2001, n. 6757; Cass., Sez. 3, 02/10/1997, n. 9628).In particolare, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto,suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censuratein appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile diacquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logicaNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizioneche affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che a essoricolleghi un dato effetto giuridico, con la conseguenza che, sebbeneciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolomotivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine aduno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (fra le tanteCass., Sez. 3, 19/10/2022, n. 30728; Cass., Sez. 6-L, 12/8/2018, n.24783, non massimata).Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata che l’appellante-odiernacontroricorrente aveva condiviso la motivazione della sentenza di primogrado nella parte in cui aveva dichiarato la nullità parziale della donazionelimitatamente, tra le altre, alla particella 220, stante la presenza in essa diimmobili abusivi costruiti prima di quell’atto dispositivo, stabilendo chequesti facevano, dunque, parte della massa ereditaria in quanto non neerano mai fuoriusciti, e l’aveva, invece, censurata nella parte in cui erastato stabilito che a tali beni non potesse essere attribuito un valoreeconomico.È evidente allora che la pronuncia sulla nullità dell’atto, in quantoautonoma rispetto alla questione prospettata in appello sulla valutazionedei beni che ne erano oggetto, meramente consequenziale ad essa, e inquanto non attinta da specifica impugnazione in quella sede, determinal’inammissibilità della censura oggi proposta, essendosi sulla stessaformato il giudicato.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 2697c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per averei giudici di merito ritenuto di escludere dal donatum a [OSCURATO:PERSONA] equindi di riunire alla massa ereditaria la somma di euro 30.000,00,sostenendo che la memoria difensiva depositata in altro giudizio (diseparazione personale) - nella quale la predetta aveva riconosciuto di averricevuto dal padre detta somma al fine di ristrutturare la propria casaNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026coniugale - fosse stata inserita esclusivamente nel fascicolo di TommasoSacco, rimasto contumace in secondo grado, e che, pertanto, non fossepossibile averne contezza e verificarne il contenuto, senza considerare chel'obbligo di deposito del fascicolo di primo grado nel giudizio d'appello nonera previsto dalle norme processuali e che, di conseguenza, sarebbespettato all’appellante dimostrare le proprie censure. Pertanto, la Corted’Appello aveva invertito le regole in tema di onere della prova, in quantoaveva accolto il motivo d'appello nonostante l’appellante non avesseassolto all’onere di assicurare nel materiale sottoposto al riesame delgiudice del gravame anche il mezzo di prova del fatto dedotto, dovendoaltrimenti dichiarare inammissibile o rigettare il motivo.Il motivo è infondato.Anche in questo caso va rigettato il rilievo di inammissibilità del motivoper difetto di specificità, dovendosi, all’uopo, richiamare i principi riportatinel precedente punto 1 e dovendosi evidenziare che il contenuto deldocumento, oltreché riportato nella stessa sentenza impugnata, è statoadeguatamente descritto nella censura.Ciò detto, si osserva che in materia si sono recentemente pronunciate leSezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4835 del 2023, nellaquale è stato, innanzitutto, chiarito che il principio di “non dispersione (odi acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti siacon modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fattostorico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo,costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia chenon si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dallesuccessive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti incomunicazione, e che il giudice d’appello ha, dunque, il potere-dovere diesaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso incui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scrittidifensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motiviNumero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni,trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documentoacquisito giustifichi le rispettive deduzioni.Si è anche detto che, affinché il giudice di appello possa procedereall’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formatocartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi diimpugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte sullo stesso fondati,il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non piùdisponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione(perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace insecondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti anorma dell’art. 76 disp. att. c.p.c., così come il giudice d’appello puòaltresì porre a fondamento della propria decisione il documento prodottoin formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone ilcontenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata o in altroprovvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, puòordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale,determinati documenti acquisiti in primo grado.Allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compierenell’atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntualeallegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto inprimo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e lacontroparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lostesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest’ultima a subire leconseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, ilquale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di unarappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato ilfatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamenteallegati nell’atto difensivo.Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026Tali principi postulano che la necessità dell’esame del documento giàprodotto ritualmente davanti al giudice di primo grado sia sollecitata dallaparte interessata, coerentemente con quanto chiarito dalle sentenze diquesta Corte n. 27199 del 2017 e n. 7940 del 2019, secondo cui l’ambitodella cognizione del giudice d’appello è definito dai motivi di impugnazioneformulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste, perciò(salvo che per le questioni rilevabili d’ufficio), in una rinnovata pronunciasulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto delgiudizio di primo grado.Da ciò consegue che, nella specie, l’appellante non era affatto tenuta aprodurre il documento in questione, sul quale il Tribunale aveva fondatol’accertamento della donazione di somme di denaro in suo favore, né neaveva interesse, siccome funzionale semmai all’accoglimento delladomanda della controparte che, in appello, era rimasta contumace.Nessun errore hanno allora compiuto i giudici di merito allorché, inassenza di istanza in tal senso da parte dell’appellante, hanno ritenuto chela prova della donazione in favore della figlia/appellante non fosse statafornita, non essendo reperibile in atti il documento, prodotto in primogrado dagli appellati rimasti contumaci in sede di gravame.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente e in favoredell’erario, poiché la parte controricorrente risulta essere stata ammessaal patrocinio a spese dello Stato .Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 3186/2020Numero sezionale 322/2026Numero di raccolta generale 7570/2026Data pubblicazione 29/03/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Erario, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/2/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso