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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 23431/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27453, la IVA sezione penale di questa Corte, per quanto qui di interesse, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 12.05.2020 che aveva confermato la condanna di primo grado emessa nei suoi confronti in relazione ai reati di cui ai capi a), b) e g) della rubrica, segnatamente il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti nonché i correlati reati- fine dell'associazione.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso straordinario per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, munito di procura speciale, dolendosi di un errore di fatto che sarebbe stato com- messo dalla Corte di cassazione nel dichiarare manifestamente infondato il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. Deduce, in particolare, che l'erroneo presupposto di fatto sarebbe stato costituito dall'affermazione dell'esistenza di una motivazione della Corte di appello sul punto del mancato riconoscimento dell'art. 62-bis, cod. pen., laddove anche una semplice verifica cartolare avrebbe evidenziato l'assoluta mancanza di qual- siasi valutazione di quanto richiesto e argomentato dalla difesa con la doglianza di cui al motivo di appello.

Detto errore di fatto sarebbe ulteriormente desumibile dal rinvio che la sentenza della Corte di cassazione ha operato alle considerazioni svolte ed ai principi richiamati a proposito dei motivi formulati da altri due ricor- renti in punto di trattamento sanzionatorio, che, tuttavia, si sarebbero trovati in condizioni diverse da quelle del [OSCURATO:PERSONA], che giustificavano l'esclusione in or- dine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 5.04.2022 depositata presso la cancelleria di questa Corte, richiamata dal PG di udienza ed a cui è stato fatto rinvio per le conclusioni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

In particolare - nel rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore "di fatto" è "l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso" (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) e che, ancora, lo sviamento della volontà deve essere decisivo, in quanto determinante per il convincimento del giudice stesso espresso nella soluzione adottata, e deve essere di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che dal controllo degli atti processuali deve tra- sparire ictu ocu/i che la decisione è stata condizionata da un errore di percezione, con la conseguenza che, qualora, pertanto, la causa dell'errore non sia identifica- bile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e, come tale, non rientrante nella disciplina dettata dalla norma in esame - il Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza della doglianza, non essendo ravvisabile nella pronuncia oggetto del ricorso un errore del tipo in- dicato.

Appare evidente, infatti, per il PG, che il richiamo contenuto al punto 6 della motivazione (pag. 23) alle parti motive sviluppate in relazione alle posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Delia attiene ai principi che governano la materia e alla ritenuta possibilità di ricavare implicitamente le ragioni della mancata concessione delle attenuanti dalla pronuncia di merito che, come specificato nella sentenza in esame, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato un inse- rimento stabile nell'attività di traffico di stupefacenti applicando, peraltro, una pena prossima al minimo.

4. Con memoria del 20.04.2022, infine, la difesa del ricorrente, in replica alle argomentazioni di cui alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, ha ri- tenuto che l'assunto del PG non sarebbe condivisibile in quanto, proprio il richiamo alla parte motiva di quella stessa sentenza, relativa alla infondatezza delle do- glianze espresse in favore di altri imputati, per sancire la correttezza del diniego della concessione delle attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA], ha palesato l'errore di fatto nel quale è incorsa la Corte di legittimità, nel momento in cui ha ritenuto infondato il presente gravame, sul presupposto che la corte territoriale avesse compiutamente, seppure implicitamente, trattato e valutato la richiesta difensiva.

Il difensore, ha, anzitutto, evidenziato l'inopportunità logica e giuridica del richiamo alla posizione di due coimputati i quali, diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], come definitivamente accertato, non sono semplici partecipi dell'associazione di cui all'art.74 D.P.R. 304/90, bensì hanno ricoperto i ruoli, rispettivamente, di capo e organizzatore il [OSCURATO:PERSONA] e di direttore il Delia.

Quindi, nonostante le specifiche argomentazioni rappresentate a sostegno della richiesta di concessione delle at- tenuanti generiche, nulla sul punto era dedotto dalla Corte di Appello di Messina e, quanto sostenuto dalla stessa in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, non può ragionevolmente qualificarsi motivazione implicita ai fini del diniego delle stesse.

Basti dire che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto "cerniera" tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e alcuni soggetti albanesi, tra i quali era identificato tale [OSCURATO:PERSONA], unico personaggio con il quale il prevenuto era entrato effettivamente in contatto.

Eb- bene, anche se in questa sede tale circostanza non può assumere una rilevanza diretta e immediata, la sentenza di condanna emessa a carico del Cepaj dalla stessa corte territoriale, in procedimento separato, è stata annullata con rinvio da codesta Suprema Corte proprio in ordine alla partecipazione al reato associativo (cfr. sent. Cass.

III sez. n. 7119/2022, ud. 25/01/2022 allegata alla memoria).

Apparirebbe pertanto evidente l'errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte, sez.

IV, ritenendo che effettivamente la Corte di Appello di Messina avesse, nel corpo della sentenza emessa il 12 maggio 2020, esaminato e dato risposta alle specifiche circostanze che erano state rappresentate al fine di dimostrare la con- creta sussistenza delle condizioni per la concessione delle invocate attenuanti.

In realtà, nei confronti del prevenuto, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad una mera ripetizione dei concetti già espressi nel primo giudizio, in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità per i reati allo stesso contestati, senza mai valutare le peculiarità della personalità del [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei suoi buoni trascorsi comportamentali, lavorativi e famigliari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito di istanza, accolta, ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è manifestamente infondato.

2. Il denunciato errore di fatto si riferisce, in particolare, alla questione sollevata con il terzo motivo di ricorso davanti alla Sez.

IVA penale, sintetizzato a pag. 8 della sentenza ricòrsa, risolto dalla stessa decisione a pag. 23, § 6, rin- viando alla motivazione sul ricorso proposto da tale D'Elia (v. pag. 22, § 5, quanto al quinto motivo di quest'ultimo, nonché da tale [OSCURATO:PERSONA], v. pag. 19, § 4, quanto al quarto motivo di quest'ultimo).

3. In particolare, a pag. 9 della sentenza della IVA sezione, la Corte, nel sintetizzare l'illustrazione del motivo di ricorso, rilevava (pag. 8) come lo stesso avesse ad oggetto il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione con ri- guardo al trattamento sanzionatorio e, in specie, al diniego delle attenuanti gene- riche, che la Corte di merito non avrebbe concesso pur a fronte della peculiare condizione del ricorrente, richiamata nel motivo di ricorso.La sentenza, nell'affrontare il predetto motivo, lo dichiarava manifesta- mente infondato (pag. 23), facendo rinvio alle considerazioni svolte e ai principi richiamati a proposito dei motivi formulati da altri due ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e Delia). in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo che anche a tale riguardo la mo- tivazione resa dalla Corte di merito fosse del tutto adeguata anche in considera- zione del fatto che la pena applicata al ricorrente si collocava in prossimità dei minimi edittali.

4. La difesa ha dedotto l'errore di fatto revocatorio in relazione a tale mo- tivazione, sostenendo che la Sez.

IV" fosse incorsa in una svista, a fronte del silenzio motivazionale sul punto dei giudici di appello, laddove, diversamente, il rinvio alle posizioni dei due ricorrenti dianzi richiamati, non sarebbe stato perti- nente, riguardando posizioni soggettive diverse e non comparabili con quella del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al [OSCURATO:PERSONA], infatti, la sentenza avrebbe fatto rinvio a quanto argo- mentato a pag. 19, laddove, la Corte, nel ritenere manifestamente infondato il quarto e ultimo motivo di ricorso, relativo, per quanto qui di interesse, al diniego delle attenuanti generiche, aveva richiamato quella giurisprudenza secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è neces- sario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavo- revoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (il richiamo è, in sentenza, alla sentenza della Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Quanto, invece, al Delia, la sentenza avrebbe fatto rinvio a quanto argo- mentato a pag. 22, laddove la Corte, nel ritenere manifestamente infondato anche il quinto e ultimo motivo di ricorso del Delia, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto del tutto adeguato ricavare implicitamente le ragioni della mancata concessione delle predette attenuanti attraverso il riferimento della Corte di merito agli elementi salienti della gravità ed eterogeneità dei reati commessi dal ricorrente e alla sua "frenetica" attività al servizio dell'associazione, a tal fine rimandando alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di atte- nuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (il ri- chiamo, nella motivazione, è alla sentenza della Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Orbene, secondo il ricorrente, il rinvio a tali posizioni sarebbe stato frutto di un errore, in quanto gli stessi si sarebbero trovati in condizioni oggettive e soggettive del tutto diverse, tali da non consentire la concessione delle attenuanti generiche, in quanto l'uno era già pregiudicato e in posizione apicale, l'altro per la gravità e l'eterogeneità delle condotte - tra cui il possesso di varie pistole - nonché per la frenetica attività al servizio dell'associazione.

Argomentazioni, queste, svi- luppate in sede di memoria difensiva depositata in limine litis.

5. Le doglianze del ricorrente, come anticipato, sono prive di pregio.

Ed invero, è sufficiente analizzare lo sviluppo cronologico - processuale per ren- dersi conto della manifesta infondatezza del motivo.

Il tribunale di Messina, con la sentenza emessa in data 14.10.2019, nel pronun- ciarsi sul trattamento sanzionatorio (punto 11, pag. 31 della sentenza), con rife- rimento alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva escluso, nei confronti di tutti gli imputati, ivi incluso di [OSCURATO:PERSONA], tale possibilità "in considerazione della gravità dei fatti commessi e della pericolosità manifestatasi dagli imputati", rilevando, peraltro, che "in considerazione del ruolo ricoperto da ciascun imputato, lata nessuno di essi ha evidenziato l'esistenza di situazioni meritevoli di una considerazione benevola in sede di quantificazione della pena".

E' ben vero che il difensore, in sede di atto di appello, da un lato, aveva richiesto una mitigazione del trattamento sanzionatorio con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto il [OSCURATO:PERSONA] (si legge a pag. 14 della sentenza della Corte d'appello di Messina del 12.05.2020) "sarebbe incensurato e senza alcun carico pendente" e, dall'altro, che, nella predetta sentenza nessuna risposta espressa è stata fornita (v., in particolare, la pag. 26) al motivo di appello con cui si censurava il mancato riconoscimento delle predette attenuanti.

Altret- tanto indubbio è che la difesa dell'allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell'articolare il terzo motivo di ricorso (v., in particolare le pagg. 7/8) dinanzi alla Quarta sezione penale di questa Corte, nel dolersi del silenzio motivazionale sul punto dei giudici territoriali, avesse posto l'accento su alcuni profili, a suo giudizio, non adeguata- mente valorizzati dai giudici di merito (le peculiarità del soggetto ricorrente, im- mune da precedenti penali e svolgente attività imprenditoriale, che mai avrebbe utilizzato, nello svolgimento delle attività illecite addebitategli, la copertura che avrebbe potuto offrirgli la sua attività di autotrasportatore; l'esame della condotta contestatagli, che denotava come il ricorrente avrebbe privilegiato sempre l'assol- vimento dei propri impegni di lavoro, e non l'attività illecita, come i coimputati; l'aver omesso i giudici di appello di connotare positivamente la posizione di totale r? subordinazione che il ricorrente ricopriva nei confronti del suo unico interlocutore, tale Cepaj, invece ritenuta rilevante per riconoscere ad altro imputato, il Pappa- lardo, le attenuanti generiche), irlésistendo anche perché ne fosse riconosciuta la prevalenza sulle aggravanti contestate.

6. L'esame, non certo omesso, ma al più parziale (come del resto desumi- bile dalla circostanza che a pag. 23 della sentenza ricòrsa, la Quarta sezione penale espressamente lo dichiara manifestamente infondato), del motivo di ricorso da parte della Corte di cassazione, tuttavia, non riveste nell'odierna vicenda i caratteri dell'errore di fatto revocatorio.

Sul punto merita di essere ricordato il pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una deci- sione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il mo- tivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimo- strare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (tra le tante: Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 - dep. 16/12/2016, Rv. 268982 - 01).

Nel caso in esame, in particolare, rileva la terza delle condizioni dianzi in- dicate, ossia l'assenza di decisività del motivo, in quanto da esso non discende- rebbe, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione in- controvertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato.

Ed invero, va sottolineato che la decisione della Quarta sezione penale, oggetto di ricorso, ha riguardato una questione - quella relativa al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA] - che era stata oggetto di esame da parte del primo giudice che, sebbene con riferimento alla posizione di tutti gli imputati, ma con argomentazioni oggettivamente spendi- bili per ciascuno di essi, aveva negato la possibilità del loro riconoscimento "in considerazione della gravità dei fatti commessi e della pericolosità manifestatasi dagli imputati", rilevando, peraltro, che "in considerazione del ruolo ricoperto da ciascun imputato, che nessuno di essi ha evidenziato l'esistenza di situazioni me- ritevoli di una considerazione benevola in sede di quantificazione della pena".

7. La motivazione del primo giudice sul punto, criticata in sede di appello, non era stata fatta sì oggetto di un'espressa motivazione da parte dei giudici di appello, ma, all'evidenza, si palesava manifestamente infondata, tenuto conto della natura di "doppia conforme" in punto di responsabilità e, per quanto qui rileva, di valutazione negativa in ordine al riconoscimento dell'art. 62-bis, c.p.

E' noto, infatti, che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strut- tura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gra- vame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuri- dici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (tra le tante: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).

Nel caso in esame, all'evidenza, il giudizio espresso sul punto dal primo giudice si presentava assolutamente insindacabile in sede di appello e, conseguen- temente, in sede di giudizio di legittimità, essendo fondato su due elementi (gra- vità dei fatti commessi; pericolosità manifestatasi dagli imputati), che rendevano evidente, pur nella sinteticità dell'apparato argomentativo, le ragioni del diniego.

Questa Corte ha del resto affermato che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove rife- rita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013 - dep. 21/05/2013, Rv. 255773 - 01).

E' poi pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i pa- rametri di cui all'art. 133 cod. pen, essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, Rv. 247959 - 01, relativa a fattispecie in cui la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato come desumibile dalle condanne riportate).

A ciò va aggiunto che è altrettanto pacifico l'orientamento secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legit- timità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando di- fetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi, Rv. 242419 - 019: perdono, quindi, spessore argo- mentativo le doglianze difensive laddove il ricorrente si duole per non aver i giudici di merito valorizzato i richiamati profili, quali quelli attinenti alla condotta tenuta dal ricorrente o il suo ruolo subalterno rispetto al Cepaj che invece sarebbe stato valorizzato per riconoscere ad altro coimputato le invocate attenuanti.

Né, si noti, rileva il mero stato di incensuratezza, ostandovi la previsione di cui all'art. all'art. 62 bis, comma terzo, cod. pen. (introdotta dall'art. 1 lett. f-bis della legge n. 125 del 2008), per la quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, occorrendo ulteriori elementi di se- gno positivo, nella specie evidentemente ritenuti assenti dai giudici di appello e, successivamente, dalla Sezione Quarta penale di questa Corte che implicitamente ha ritenuto la manifesta infondatezza del motivo.

In relazione a tale ultimo profilo, del resto, è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui è inammissi- bile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di se- condo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammis- sibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 - dep. 18/11/2019, Rv. 277281 - 01).

8. Ne discende, conclusivamente, la manifesta infondatezza del motivo af- ferente la sussistenza del dedotto errore di fatto per avere la Corte di cassazione operato un giudizio di manifesta infondatezza del terzo motivo, il cui esame (In realtà non totalmente omesso) in effetti si rivelava assolutamente non decisivo alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ri- corso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronun- zia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010 - dep. 22/04/2010, Rv. 247236 - 01).

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al a versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27453, la IVA sezione penale di questa Corte, per quanto qui di interesse, ha dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 12.05.2020 che aveva confermato la condanna di primo grado emessa nei suoi confronti in relazione ai reati di cui ai capi a), b) e g) della rubrica, segnatamente il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti nonché i correlati reati- fine dell'associazione. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso straordinario per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, munito di procura speciale, dolendosi di un errore di fatto che sarebbe stato com- messo dalla Corte di cassazione nel dichiarare manifestamente infondato il motivo inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Deduce, in particolare, che l'erroneo presupposto di fatto sarebbe stato costituito dall'affermazione dell'esistenza di una motivazione della Corte di appello sul punto del mancato riconoscimento dell'art. 62-bis, cod. pen., laddove anche una semplice verifica cartolare avrebbe evidenziato l'assoluta mancanza di qual- siasi valutazione di quanto richiesto e argomentato dalla difesa con la doglianza di cui al motivo di appello. Detto errore di fatto sarebbe ulteriormente desumibile dal rinvio che la sentenza della Corte di cassazione ha operato alle considerazioni svolte ed ai principi richiamati a proposito dei motivi formulati da altri due ricor- renti in punto di trattamento sanzionatorio, che, tuttavia, si sarebbero trovati in condizioni diverse da quelle del [OSCURATO:PERSONA], che giustificavano l'esclusione in or- dine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta del 5.04.2022 depositata presso la cancelleria di questa Corte, richiamata dal PG di udienza ed a cui è stato fatto rinvio per le conclusioni, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. In particolare - nel rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'errore "di fatto" è "l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso" (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) e che, ancora, lo sviamento della volontà deve essere decisivo, in quanto determinante per il convincimento del giudice stesso espresso nella soluzione adottata, e deve essere di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che dal controllo degli atti processuali deve tra- sparire ictu ocu/i che la decisione è stata condizionata da un errore di percezione, con la conseguenza che, qualora, pertanto, la causa dell'errore non sia identifica- bile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, e, come tale, non rientrante nella disciplina dettata dalla norma in esame - il Procuratore Generale ha concluso per l'infondatezza della doglianza, non essendo ravvisabile nella pronuncia oggetto del ricorso un errore del tipo in- dicato. Appare evidente, infatti, per il PG, che il richiamo contenuto al punto 6 della motivazione (pag. 23) alle parti motive sviluppate in relazione alle posizioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e Delia attiene ai principi che governano la materia e alla ritenuta possibilità di ricavare implicitamente le ragioni della mancata concessione delle attenuanti dalla pronuncia di merito che, come specificato nella sentenza in esame, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato un inse- rimento stabile nell'attività di traffico di stupefacenti applicando, peraltro, una pena prossima al minimo. 4. Con memoria del 20.04.2022, infine, la difesa del ricorrente, in replica alle argomentazioni di cui alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, ha ri- tenuto che l'assunto del PG non sarebbe condivisibile in quanto, proprio il richiamo alla parte motiva di quella stessa sentenza, relativa alla infondatezza delle do- glianze espresse in favore di altri imputati, per sancire la correttezza del diniego della concessione delle attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA], ha palesato l'errore di fatto nel quale è incorsa la Corte di legittimità, nel momento in cui ha ritenuto infondato il presente gravame, sul presupposto che la corte territoriale avesse compiutamente, seppure implicitamente, trattato e valutato la richiesta difensiva. Il difensore, ha, anzitutto, evidenziato l'inopportunità logica e giuridica del richiamo alla posizione di due coimputati i quali, diversamente dal [OSCURATO:PERSONA], come definitivamente accertato, non sono semplici partecipi dell'associazione di cui all'art.74 D.P.R. 304/90, bensì hanno ricoperto i ruoli, rispettivamente, di capo e organizzatore il [OSCURATO:PERSONA] e di direttore il Delia. Quindi, nonostante le specifiche argomentazioni rappresentate a sostegno della richiesta di concessione delle at- tenuanti generiche, nulla sul punto era dedotto dalla Corte di Appello di Messina e, quanto sostenuto dalla stessa in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, non può ragionevolmente qualificarsi motivazione implicita ai fini del diniego delle stesse. Basti dire che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto "cerniera" tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e alcuni soggetti albanesi, tra i quali era identificato tale [OSCURATO:PERSONA], unico personaggio con il quale il prevenuto era entrato effettivamente in contatto. Eb- bene, anche se in questa sede tale circostanza non può assumere una rilevanza diretta e immediata, la sentenza di condanna emessa a carico del Cepaj dalla stessa corte territoriale, in procedimento separato, è stata annullata con rinvio da codesta Suprema Corte proprio in ordine alla partecipazione al reato associativo (cfr. sent. Cass. III sez. n. 7119/2022, ud. 25/01/2022 allegata alla memoria). Apparirebbe pertanto evidente l'errore di fatto in cui è incorsa la Suprema Corte, sez. IV, ritenendo che effettivamente la Corte di Appello di Messina avesse, nel corpo della sentenza emessa il 12 maggio 2020, esaminato e dato risposta alle specifiche circostanze che erano state rappresentate al fine di dimostrare la con- creta sussistenza delle condizioni per la concessione delle invocate attenuanti. In realtà, nei confronti del prevenuto, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad una mera ripetizione dei concetti già espressi nel primo giudizio, in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità per i reati allo stesso contestati, senza mai valutare le peculiarità della personalità del [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei suoi buoni trascorsi comportamentali, lavorativi e famigliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito di istanza, accolta, ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è manifestamente infondato. 2. Il denunciato errore di fatto si riferisce, in particolare, alla questione sollevata con il terzo motivo di ricorso davanti alla Sez. IVA penale, sintetizzato a pag. 8 della sentenza ricòrsa, risolto dalla stessa decisione a pag. 23, § 6, rin- viando alla motivazione sul ricorso proposto da tale D'Elia (v. pag. 22, § 5, quanto al quinto motivo di quest'ultimo, nonché da tale [OSCURATO:PERSONA], v. pag. 19, § 4, quanto al quarto motivo di quest'ultimo). 3. In particolare, a pag. 9 della sentenza della IVA sezione, la Corte, nel sintetizzare l'illustrazione del motivo di ricorso, rilevava (pag. 8) come lo stesso avesse ad oggetto il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione con ri- guardo al trattamento sanzionatorio e, in specie, al diniego delle attenuanti gene- riche, che la Corte di merito non avrebbe concesso pur a fronte della peculiare condizione del ricorrente, richiamata nel motivo di ricorso.La sentenza, nell'affrontare il predetto motivo, lo dichiarava manifesta- mente infondato (pag. 23), facendo rinvio alle considerazioni svolte e ai principi richiamati a proposito dei motivi formulati da altri due ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e Delia). in punto di trattamento sanzionatorio, ritenendo che anche a tale riguardo la mo- tivazione resa dalla Corte di merito fosse del tutto adeguata anche in considera- zione del fatto che la pena applicata al ricorrente si collocava in prossimità dei minimi edittali. 4. La difesa ha dedotto l'errore di fatto revocatorio in relazione a tale mo- tivazione, sostenendo che la Sez. IV" fosse incorsa in una svista, a fronte del silenzio motivazionale sul punto dei giudici di appello, laddove, diversamente, il rinvio alle posizioni dei due ricorrenti dianzi richiamati, non sarebbe stato perti- nente, riguardando posizioni soggettive diverse e non comparabili con quella del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], infatti, la sentenza avrebbe fatto rinvio a quanto argo- mentato a pag. 19, laddove, la Corte, nel ritenere manifestamente infondato il quarto e ultimo motivo di ricorso, relativo, per quanto qui di interesse, al diniego delle attenuanti generiche, aveva richiamato quella giurisprudenza secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è neces- sario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavo- revoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (il richiamo è, in sentenza, alla sentenza della Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto, invece, al Delia, la sentenza avrebbe fatto rinvio a quanto argo- mentato a pag. 22, laddove la Corte, nel ritenere manifestamente infondato anche il quinto e ultimo motivo di ricorso del Delia, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ha ritenuto del tutto adeguato ricavare implicitamente le ragioni della mancata concessione delle predette attenuanti attraverso il riferimento della Corte di merito agli elementi salienti della gravità ed eterogeneità dei reati commessi dal ricorrente e alla sua "frenetica" attività al servizio dell'associazione, a tal fine rimandando alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di atte- nuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (il ri- chiamo, nella motivazione, è alla sentenza della Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).Orbene, secondo il ricorrente, il rinvio a tali posizioni sarebbe stato frutto di un errore, in quanto gli stessi si sarebbero trovati in condizioni oggettive e soggettive del tutto diverse, tali da non consentire la concessione delle attenuanti generiche, in quanto l'uno era già pregiudicato e in posizione apicale, l'altro per la gravità e l'eterogeneità delle condotte - tra cui il possesso di varie pistole - nonché per la frenetica attività al servizio dell'associazione. Argomentazioni, queste, svi- luppate in sede di memoria difensiva depositata in limine litis. 5. Le doglianze del ricorrente, come anticipato, sono prive di pregio. Ed invero, è sufficiente analizzare lo sviluppo cronologico - processuale per ren- dersi conto della manifesta infondatezza del motivo. Il tribunale di Messina, con la sentenza emessa in data 14.10.2019, nel pronun- ciarsi sul trattamento sanzionatorio (punto 11, pag. 31 della sentenza), con rife- rimento alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva escluso, nei confronti di tutti gli imputati, ivi incluso di [OSCURATO:PERSONA], tale possibilità "in considerazione della gravità dei fatti commessi e della pericolosità manifestatasi dagli imputati", rilevando, peraltro, che "in considerazione del ruolo ricoperto da ciascun imputato, lata nessuno di essi ha evidenziato l'esistenza di situazioni meritevoli di una considerazione benevola in sede di quantificazione della pena". E' ben vero che il difensore, in sede di atto di appello, da un lato, aveva richiesto una mitigazione del trattamento sanzionatorio con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in quanto il [OSCURATO:PERSONA] (si legge a pag. 14 della sentenza della Corte d'appello di Messina del 12.05.2020) "sarebbe incensurato e senza alcun carico pendente" e, dall'altro, che, nella predetta sentenza nessuna risposta espressa è stata fornita (v., in particolare, la pag. 26) al motivo di appello con cui si censurava il mancato riconoscimento delle predette attenuanti. Altret- tanto indubbio è che la difesa dell'allora ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell'articolare il terzo motivo di ricorso (v., in particolare le pagg. 7/8) dinanzi alla Quarta sezione penale di questa Corte, nel dolersi del silenzio motivazionale sul punto dei giudici territoriali, avesse posto l'accento su alcuni profili, a suo giudizio, non adeguata- mente valorizzati dai giudici di merito (le peculiarità del soggetto ricorrente, im- mune da precedenti penali e svolgente attività imprenditoriale, che mai avrebbe utilizzato, nello svolgimento delle attività illecite addebitategli, la copertura che avrebbe potuto offrirgli la sua attività di autotrasportatore; l'esame della condotta contestatagli, che denotava come il ricorrente avrebbe privilegiato sempre l'assol- vimento dei propri impegni di lavoro, e non l'attività illecita, come i coimputati; l'aver omesso i giudici di appello di connotare positivamente la posizione di totale r? subordinazione che il ricorrente ricopriva nei confronti del suo unico interlocutore, tale Cepaj, invece ritenuta rilevante per riconoscere ad altro imputato, il Pappa- lardo, le attenuanti generiche), irlésistendo anche perché ne fosse riconosciuta la prevalenza sulle aggravanti contestate. 6. L'esame, non certo omesso, ma al più parziale (come del resto desumi- bile dalla circostanza che a pag. 23 della sentenza ricòrsa, la Quarta sezione penale espressamente lo dichiara manifestamente infondato), del motivo di ricorso da parte della Corte di cassazione, tuttavia, non riveste nell'odierna vicenda i caratteri dell'errore di fatto revocatorio. Sul punto merita di essere ricordato il pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una deci- sione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il mo- tivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimo- strare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (tra le tante: Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 - dep. 16/12/2016, Rv. 268982 - 01). Nel caso in esame, in particolare, rileva la terza delle condizioni dianzi in- dicate, ossia l'assenza di decisività del motivo, in quanto da esso non discende- rebbe, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione in- controvertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato. Ed invero, va sottolineato che la decisione della Quarta sezione penale, oggetto di ricorso, ha riguardato una questione - quella relativa al man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al [OSCURATO:PERSONA] - che era stata oggetto di esame da parte del primo giudice che, sebbene con riferimento alla posizione di tutti gli imputati, ma con argomentazioni oggettivamente spendi- bili per ciascuno di essi, aveva negato la possibilità del loro riconoscimento "in considerazione della gravità dei fatti commessi e della pericolosità manifestatasi dagli imputati", rilevando, peraltro, che "in considerazione del ruolo ricoperto da ciascun imputato, che nessuno di essi ha evidenziato l'esistenza di situazioni me- ritevoli di una considerazione benevola in sede di quantificazione della pena". 7. La motivazione del primo giudice sul punto, criticata in sede di appello, non era stata fatta sì oggetto di un'espressa motivazione da parte dei giudici di appello, ma, all'evidenza, si palesava manifestamente infondata, tenuto conto della natura di "doppia conforme" in punto di responsabilità e, per quanto qui rileva, di valutazione negativa in ordine al riconoscimento dell'art. 62-bis, c.p. E' noto, infatti, che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la strut- tura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gra- vame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuri- dici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (tra le tante: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). Nel caso in esame, all'evidenza, il giudizio espresso sul punto dal primo giudice si presentava assolutamente insindacabile in sede di appello e, conseguen- temente, in sede di giudizio di legittimità, essendo fondato su due elementi (gra- vità dei fatti commessi; pericolosità manifestatasi dagli imputati), che rendevano evidente, pur nella sinteticità dell'apparato argomentativo, le ragioni del diniego. Questa Corte ha del resto affermato che la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove rife- rita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013 - dep. 21/05/2013, Rv. 255773 - 01). E' poi pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i pa- rametri di cui all'art. 133 cod. pen, essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010 - dep. 13/09/2010, Rv. 247959 - 01, relativa a fattispecie in cui la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato come desumibile dalle condanne riportate). A ciò va aggiunto che è altrettanto pacifico l'orientamento secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legit- timità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando di- fetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (tra le tante: Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi, Rv. 242419 - 019: perdono, quindi, spessore argo- mentativo le doglianze difensive laddove il ricorrente si duole per non aver i giudici di merito valorizzato i richiamati profili, quali quelli attinenti alla condotta tenuta dal ricorrente o il suo ruolo subalterno rispetto al Cepaj che invece sarebbe stato valorizzato per riconoscere ad altro coimputato le invocate attenuanti. Né, si noti, rileva il mero stato di incensuratezza, ostandovi la previsione di cui all'art. all'art. 62 bis, comma terzo, cod. pen. (introdotta dall'art. 1 lett. f-bis della legge n. 125 del 2008), per la quale l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, occorrendo ulteriori elementi di se- gno positivo, nella specie evidentemente ritenuti assenti dai giudici di appello e, successivamente, dalla Sezione Quarta penale di questa Corte che implicitamente ha ritenuto la manifesta infondatezza del motivo. In relazione a tale ultimo profilo, del resto, è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo cui è inammissi- bile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di se- condo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammis- sibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 - dep. 18/11/2019, Rv. 277281 - 01). 8. Ne discende, conclusivamente, la manifesta infondatezza del motivo af- ferente la sussistenza del dedotto errore di fatto per avere la Corte di cassazione operato un giudizio di manifesta infondatezza del terzo motivo, il cui esame (In realtà non totalmente omesso) in effetti si rivelava assolutamente non decisivo alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ri- corso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non può dare luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. allorché l'omissione non abbia avuto carattere decisivo, in quanto la pronun- zia non poteva comunque essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010 - dep. 22/04/2010, Rv. 247236 - 01). 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al a versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich
Sentenza Cassazione n. 23431/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris