Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45321/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MAZZE' Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di furto tentato in supermercato in concorso di alcune confezioni di salmone previo riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggravanti. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e per il man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui aWart.131 bis cod.pen. 3.

Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi-, gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Parimenti inammissi- bile è la censura concernente l'applicazione della causa di non punibilità di cui aWart.131 bis cod.pen. in presenza di pena edittale massima (anni sei mesi otto per furto tentato pluriaggravato) che non consente il beneficio in base ai criteri indicati dalla norma in questione, a nulla rilevando che il giu- dice abbia inteso accordare, nella specie le circostanze attenuanti generiche, laddove la determinazione della pena ai fini del beneficio prescinde dall'even- tuale neutralizzazione della circostanza ad effetto speciale nel bilanciamento tra circostanze di segno opposto.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ini Francesco M i Ciampi or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MAZZE' Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di furto tentato in supermercato in concorso di alcune confezioni di salmone previo riconoscimento delle circostanze atte- nuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate circostanze aggravanti. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e per il man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui aWart.131 bis cod.pen. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi-, gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Parimenti inammissi- bile è la censura concernente l'applicazione della causa di non punibilità di cui aWart.131 bis cod.pen. in presenza di pena edittale massima (anni sei mesi otto per furto tentato pluriaggravato) che non consente il beneficio in base ai criteri indicati dalla norma in questione, a nulla rilevando che il giu- dice abbia inteso accordare, nella specie le circostanze attenuanti generiche, laddove la determinazione della pena ai fini del beneficio prescinde dall'even- tuale neutralizzazione della circostanza ad effetto speciale nel bilanciamento tra circostanze di segno opposto.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ini Francesco M i Ciampi or
Sentenza Cassazione n. 45321/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris