CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12408/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia n. 8864 del 2023, depositata il 3 novembre 2023, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9248/2024Numero sezionale 3339/2026Numero di raccolta generale 12408/2026Data pubblicazione 03/05/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso diaccertamento n. TYS01Z203935/2013, notificato il 7 gennaio 2014, con cuil’amministrazione finanziaria, a seguito di verifica fiscale della Guardia diconstatazione redatto il 29 novembre 2013, aveva rettificato ladichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2008, recuperando atassazione, a fini IRPEF e IRAP, ricavi dell’attività professionale noncontabilizzati per euro 137.108,73 e componenti negativi di redditoindeducibili per euro 3.130,87, e, a fini IVA, operazioni imponibili per euro117.428,73.Successivamente l’ufficio aveva provveduto in autotutela all’annullamentoparziale dell’atto impositivo per la parte relativa ai prelevamenti, non piùassistiti dalla presunzione legale della loro natura reddituale dopo lasentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.2. La CTP di Catania aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo lanullità dell’avviso di accertamento per l’inosservanza del termine dilatoriodi cui all’art. 12 comma 7 legge 212 del 2000, non giustificata dall’urgenzadi emettere l’avviso di accertamento nell’imminenza della scadenza deltermine di decadenza.3. La CGT di secondo grado della Sicilia, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, aveva respinto il gravame.4. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, e ilcontribuente non si è difeso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. edell’art. 36 comma n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la sentenzaNumero registro generale 9248/2024Numero sezionale 3339/2026Numero di raccolta generale 12408/2026Data pubblicazione 03/05/2026sarebbe motivata in modo illogico e intrinsecamente contraddittorio nellaparte in cui avrebbe, da un lato, escluso la rilevanza come ragione diurgenza dell’imminente scadenza dei termini di decadenza dall’azione diaccertamento per la tardiva recezione da parte dell’Agenzia delle Entratedel processo verbale di constatazione ai fini della giustificazionedell’inosservanza del termine dilatorio dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del2000 e dall’altro riconosciuto la complessità delle indagini e l’inesistenza dinegligenza dell’Agenzia delle Entrate nella programmazione delle sue1.2. Il motivo è fondato.1.3. La giurisprudenza della Corte equipara alla mancanza assoluta dimotivazione che comporta la nullità la sentenza impugnata lacontraddittorietà della motivazione se il contrasto logico delleargomentazioni esposte dal giudice per giustificare la decisione siainvincibile e tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi.1.4. Nella giurisprudenza consolidata della Corte il difetto di motivazionerilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs.n. 546 del 1992, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., si configura quando la motivazionemanchi materialmente – nel senso che alla premessa dell'oggetto deldecidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazionedella decisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cuiformalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazionisiano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, dando luogo amotivazione apparente, contraddittoria o perplessa e incomprensibile (Cass.Sez. U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 6626 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).È stato, in particolare, precisato con riguardo alla motivazionecontraddittoria, che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullain quanto affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteNumero registro generale 9248/2024Numero sezionale 3339/2026Numero di raccolta generale 12408/2026Data pubblicazione 03/05/2026esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione perl’irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili che rendeincomprensibili le ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. Sez. U.n. 22232 del 2016; Cass. n. 16611 del 2018; Cass. n. 17196 del 2020).1.5. Nel caso di specie la CGT di secondo grado, per giustificare ladecisione di rigetto del motivo di appello svolto dall’Agenzia delle Entrate inordine alla sussistenza delle ragioni di urgenza atte a giustificarel’inosservanza del termine dilatorio previsto dall’art. 12 comma 7 legge n.212 del 2000 a garanzia del contraddittorio preventivo con il contribuenteprima dell’emissione dell’avviso di accertamento, ha affermato, dapprima,che “[…] in considerazione dell'orientamento della Cassazione secondo cuinon è motivo di urgenza l’imminenza del termine di decadenzadell’accertamento anche se, come nel caso in esame, "ciò non sia dipesodalla sua incuria, negligenza o inefficienza" e l’imminenza del terminedecadenziale si sia verificata per un tardivo invio del PVC da parte dellaGuardia di Finanza posto che non può ritenersi che l’Agenzia non rispondadel ritardo con il quale le è stato trasmesso il verbale di verifica da partedegli organi accertatori, atteso che è l’amministrazione finanziaria nel suocomplesso che deve attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsidel contraddittorio procedimentale.” E subito dopo “ Ciò posto, deve,tuttavia, rilevarsi che la verifica ha avuto ad oggetto complesse indaginifinanziarie su numerosi conti correnti bancari intestati al contribuente o alui riconducibili il cui p.v.c. è stato trasmesso all'ufficio con tempi nonsufficienti per non incorrere nella violazione di cui sopra, anche se l'ufficiosi è tempestivamente attivato per cui non è imputabile ad una errata otardiva pianificazione delle attività; peraltro, il contribuente ha ritenutovolutamente di non presentarsi all'invito al contraddittorio e, comunque,poco, nel merito della vicenda deduce il contribuente limitandosi adincentrare, sostanzialmente, la sua difesa sui vizi procedurali.”Numero registro generale 9248/2024Numero sezionale 3339/2026Numero di raccolta generale 12408/2026Data pubblicazione 03/05/2026La CGT di secondo grado ha così affermato al contempo “che non puòritenersi che l’Agenzia non risponda del ritardo con il quale le è statotrasmesso il verbale di verifica da parte degli organi accertatori” e che“l'ufficio si è tempestivamente attivato per cui non è imputabile ad unaerrata o tardiva pianificazione delle attività” la violazione del terminedilatorio per il ritardo nella trasmissione del processo verbale diconstatazione dovuto alla complessità delle indagini finanziarie e alcomportamento poco collaborativo del contribuente.Si tratta di affermazioni relative all’esame del comportamento tenutodall’amministrazione finanziaria fra loro logicamente inconciliabili cherendono impossibile comprendere se la CGT di secondo grado, nellasituazione descritta, abbia o meno ritenuto giustificata dalla ricorrenza diragioni di urgenza, non imputabili all’Amministrazione e da provarsi daquest’ultima, l’inosservanza del termine dilatorio in questione e, in ultimaanalisi, quali siano le ragioni del rigetto del motivo di appello.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212del 2000, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto il vizio procedimentaledell’emissione dell’atto accertativo prima del decorso del termine dilatorioprevisto dall’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000, omettendo di valutarese l’inosservanza del termine fosse o meno imputabile ad una errata otardiva pianificazione delle attività da parte dell’Amministrazionefinanziaria.2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento della censura svolta sottoil profilo del difetto di motivazione sulla questione.3. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo motivo, assorbitoil secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinviodella causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 9248/2024Numero sezionale 3339/2026Numero di raccolta generale 12408/2026Data pubblicazione 03/05/2026grado della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, a cui demanda anchedi provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21.4.2026.Il PresidenteLUCIO NAPOLITANO