CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 24734/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IB. SORVEGLIANZA di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimentoindicato in intestazione;Rilevato che si procede de plano;Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che,pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613,comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui “l'atto di ricorso, lememorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione”;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, invia equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]