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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18266/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1179/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 189/2022depositata il 27/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio il Comune di Termoli avanti il Tribunale di Larino, al fine di sentir accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio o di altro diritto reale sulle rampe di accesso al proprio fabbricato polifunzionale sito nel predetto Comune.

L’Ente territoriale si costituiva deducendo, nell’ordine, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di azione in capo alla ricorrente ed, in ogni caso, l’infondatezza della domanda.

Con atto d’intervento si costituiva altresì l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando anch’essa le domande attrici.

L'adito giudice accoglieva la domanda attorea, dichiarando l’inesistenza di una servitù pubblica a favore del Comune.

Proponeva gravame l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e successivamente anche il Comune di Termoli, determinando l’iscrizione di un nuovo fascicolo (n. 279/2018 R.G.), riunito al precedente.

Con sentenza n. 189, depositata il 27 giugno 2022, la Corte d’appello di Campobasso accoglieva l’impugnazione, ritenendo che le pronunzie n. 223/2010 del TAR Molise e n. 607/2014 del Consiglio di Stato avessero riguardato sia il preciso oggetto di contrasto fra le stesse parti del giudizio, sia le questioni e gli accertamenti costituenti le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronunzia stessa.

La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso solo il Comune di Termoli.

La parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso e il Comune di Termoli, con memoria, ha dichiarato di non aderire alla rinunzia insistendo per la condanna della ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche in relazione all’art. 8 D. Lgs. n. 104 del 2010. 1.a.

Con il secondo motivo si sostiene, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 276 comma 2° c.p.c. in relazione agli artt. 91, 100 e 105 c.p.c. per avere la Corte d'appello trascurato di esprimersi circa l’interesse a partecipare al processo in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].

2. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 14 marzo 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso.

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cpc statuendo si sulle spese a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio di legittimità, in mancanza di accettazione da parte del controricorrente, che ne ha anzi richiesto esplicitamente la liquidazione.

P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Termoli, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 ( tremila/500 ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1179/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 163, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 189/2022depositata il 27/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio il Comune di Termoli avanti il Tribunale di Larino, al fine di sentir accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio o di altro diritto reale sulle rampe di accesso al proprio fabbricato polifunzionale sito nel predetto Comune. L’Ente territoriale si costituiva deducendo, nell’ordine, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di azione in capo alla ricorrente ed, in ogni caso, l’infondatezza della domanda. Con atto d’intervento si costituiva altresì l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando anch’essa le domande attrici. L'adito giudice accoglieva la domanda attorea, dichiarando l’inesistenza di una servitù pubblica a favore del Comune. Proponeva gravame l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e successivamente anche il Comune di Termoli, determinando l’iscrizione di un nuovo fascicolo (n. 279/2018 R.G.), riunito al precedente. Con sentenza n. 189, depositata il 27 giugno 2022, la Corte d’appello di Campobasso accoglieva l’impugnazione, ritenendo che le pronunzie n. 223/2010 del TAR Molise e n. 607/2014 del Consiglio di Stato avessero riguardato sia il preciso oggetto di contrasto fra le stesse parti del giudizio, sia le questioni e gli accertamenti costituenti le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronunzia stessa. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso solo il Comune di Termoli. La parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso e il Comune di Termoli, con memoria, ha dichiarato di non aderire alla rinunzia insistendo per la condanna della ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., anche in relazione all’art. 8 D. Lgs. n. 104 del 2010. 1.a. Con il secondo motivo si sostiene, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 276 comma 2° c.p.c. in relazione agli artt. 91, 100 e 105 c.p.c. per avere la Corte d'appello trascurato di esprimersi circa l’interesse a partecipare al processo in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 14 marzo 2024, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cpc statuendo si sulle spese a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio di legittimità, in mancanza di accettazione da parte del controricorrente, che ne ha anzi richiesto esplicitamente la liquidazione. P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Termoli, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 ( tremila/500 ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Co
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