CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1980
Cassazione n. 19059/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/07/1980 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 23/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data 08/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata attribuzione di un concorso anomalo ex art. 116 cp. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, che presuppone accertamenti di fatto non effettuabili in questa sede, non era stato dedotto con i motivi di appello. Si sollecita un esame di una violazione di legge non dedotta. In ogni caso a fg. 8 della sentenza la Corte ha ben sottolineato le ragioni del concorso della ricorrente con i coimputati separatamente giudicati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il PreJdente SERGI I [OSCURATO:PERSONA] oggi,