CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08475/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/08/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in ordine al delitto di cui all'art.336 cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge per l'omessa verifica della capacità di intendere e di volere dell'imputato - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato; Rilevato che risulta che l'imputato era presente all'udienza nella quale è intervenuto il consenso per l'applicazione della pena concordata tra il suo difensore e il pubblico ministero e questa Corte ha già evidenziato che la verifica da parte del giudice di merito della volontà dell'imputato in ordine all'espressione in ordine alla pena patteggiata è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01); Rilevato che, in ogni caso, dalla stessa relazione scritta di perizia allegata al ricorso, e relativa a diverso procedimento penale sempre a carico del Fozzi, risulta che il predetto è stato ritenuto "capace di partecipare coscientemente al procedimento", di tal che non è rinvenibile nessun vizio in merito all'espressione della volontà dell'imputato sulla richiesta di applicazione della pena; Rilevato che le questioni - diverse da quelle sottoponibili a questa Corte ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - relative all'eventuale assenza di imputabilità del ricorrente al momento del fatto potranno, se del caso, essere oggetto di istanza di revisione della sentenza pronunciata ex art.444 cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 32540 del 28/05/2007, Cortese, Rv. 237655 - 01); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così