CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 08878/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , a Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 23 settembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Marsala il 20 marzo 2019, all'esito dell'abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 79, comma 1, lett. d), e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato commesso in data 30 settembre 2013 e, quanto all'ulteriore parte dell'imputazione, ha confermato la condanna rideterminando in melius la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). È stata depositata memoria datata 23 novembre 2022 con la quale il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando a tal fine l'avvenuta restituzione in favore dell'Erario delle somme indebitamente percepite a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (alla p. 10), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del motivo in esame, rappresentati dalla particolare intensità del dolo che ha connotato l'omessa indicazione, per più anni, della parte più rilevante dei redditi familiari e che dimostra una significativa carica offensiva del fatto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec