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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1966

Cassazione n. 24849/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1966 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di minaccia e lesioni personali; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, segnatamente con riguardo all'aggravante dell'uso dell'arma - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, per il tramite del richiamo parcellizzato e del rimando alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]Alessandra), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), avendo peraltro già il Giudice di primo grado (il cui iter argomentativo è stato condiviso dalla Corte di appello) indicato, proprio alla luce delle dichiarazioni del medesimo testo, l'impiego da parte del ricorrente di un'arma (cfr. sentenza di primo grado, p. 6); - il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inedito (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1966 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di minaccia e lesioni personali; ritenuto che: - il primo motivo di ricorso - che ha dedotto la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato, segnatamente con riguardo all'aggravante dell'uso dell'arma - lungi dal muovere effettive censure di legittimità all'iter posto a sostegno provvedimento impugnato, ha irritualmente prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio (segnatamente, per il tramite del richiamo parcellizzato e del rimando alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA]Alessandra), senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), avendo peraltro già il Giudice di primo grado (il cui iter argomentativo è stato condiviso dalla Corte di appello) indicato, proprio alla luce delle dichiarazioni del medesimo testo, l'impiego da parte del ricorrente di un'arma (cfr. sentenza di primo grado, p. 6); - il secondo motivo - che ha assunto la violazione della legge penale in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è inedito (cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così
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