CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44092/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 dicembre 2019 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 9 gennaio 201? con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione, con concessione dei doppi benefici ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in ordine al reato di cui agli artt. 589, commi 1 e 2, cod. pen.; 141, comma 1, e 143, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992. Oggetto del giudizio è un sinistro stradale, verificatosi il 12 gennaio 2013, da cui era scaturito il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e del quale è stato ritenuto responsabile il Sallaku per avere, con colpa consistita nell'aver agito con imprudenza e negligenza, nonché per aver violato le norme sulla disciplina del Codice della Strada, perso il controllo della propria autovettura, a causa della velocità non commisurata alle condizioni ambientali (orario notturno e fondo stradale scivoloso), così da invadere la corsia opposta al proprio senso di marcia, urtando frontalmente l'autovettura condotta dalla vittima e causando a quest'ultima lesioni personali tali da determinarne il decesso. 2. La Corte territoriale ha fornito compiuta rappresentazione delle risultanze emerse dal giudizio di primo grado, in primo luogo dando conto delle conclusioni rese dal consulente tecnico del P.M. (Ing. Pollarolo), per il quale, conformemente alla ricostruzione operata dalla Polizia stradale intervenuta, la causa dell'incidente era da imputarsi alla violazione da parte del Sallaku delle norme degli artt. 141, 142, 143 e 146 C.d.S., stante l'eccesso di velocità tenuto alla guida della sua auto, unitamente alla considerazione dell'orario notturno, del fondo stradale umido e dell'effettuata invasione della semicarreggiata percorsa dalla vittima. A fronte di tale interpretazione si era posta la diversa ricostruzione effettuata dal consulente tecnico della difesa (Ing. Dinon), per il quale, invece, dall'esame del manto stradale era possibile evincere come fosse stata l'autovettura della Spaccavento a tagliare la traiettoria curvilinea, così da costringere il Sallaku ad azionare istintivamente i freni, senza, tuttavia, riuscire ad evitare l'impatto tra le due auto al centro della strada. Non sarebbe stato possibile, quindi, ascrivere all'imputato alcuna responsabilità nella causazione del sinistro. Non avendo potuto escludere radicalmente l'Ing. Pollarolo la fondatezza di tale ultima ricostruzione, il Tribunale aveva deciso - in applicazione del principio del favor rei - di non riconoscere nessuna responsabilità nei confronti dell'imputato per violazione dell'art. 143 C.d.S., invece ritenendo avvenuta la violazione della norma dell'art. 141 C.d.S., considerata l'imprudente velocità mantenuta dal Sallaku in relazione alle specifiche condizioni di tempo e di luogo. A fronte dell'indicato compendio probatorio, la Corte di appello ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vercelli, perfino osservando come la decisione di tale giudice fosse stata estremamente benevola nell'escludere la violazione dell'art. 143 C.d.S., considerata l'erroneità, in più parti, delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico della difesa - in particolare essendo stata smentita dal fatto che sull'asfalto non vi era la presenza di alcuna traccia di frenata la circostanza per cui sarebbe stata la vittima ad invadere l'altrui corsia, costringendo l'imputato a frenare -. 3. Avverso la sentenza della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo vengono eccepiti: erronea applicazione di legge processuale penale; violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato sul punto del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio; impossibilità, da parte del giudice, di fondare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato su valutazioni atecniche, sostituendo il proprio apprezzamento alle valutazioni dei consulenti tecnici. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in particolare, che la decisione del giudice di secondo grado avrebbe effettuato una non corretta valutazione delle risultanze emerse dalla svolta attività istruttoria, avendo utilizzato un non corretto approccio metodologico, mediante il quale la Corte ha inteso fondare le proprie conclusioni non su apporti tecnico-scientifici insiti nelle consulenze in atti, bensì su di una valutazione del tutto atecnica e personale, espressa non in adesione all'una o all'altra ricostruzione alternativa del sinistro, ma addirittura in sostituzione degli esperti, in palese spregio del principio del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio e, perciò, in violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Con la seconda doglianza il ricorrente deduce: erronea applicazione di legge penale; violazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen.; mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato sul punto del nesso eziologico tra condotta dell'imputato ed evento; necessità di esaminare l'intera serie causale al fine di verificare l'incidenza di un fatto sopravvenuto ed imprevedibile sulla sussistenza del nesso medesimo. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dell'imputato e la morte della persona offesa senza confrontarsi adeguatamente con la possibilità, tecnicamente rappresentata dal consulente tecnico della difesa, che la vittima avesse invaso la semicarreggiata occupata dall'auto dell'imputato, così creando un evento improvviso ed imprevedibile nell'ambito della serie causale che aveva condotto alla determinazione dell'incidente stradale. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio osserva come nella valutazione del provvedimento del giudice di seconde cure assuma rilievo il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Corte, per cui la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (così, tra le altre: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 236181-01). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (così, in parte motiva, Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01). In coerenza con tali indicazioni, deve essere rilevato, allora, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben si integri con quella del giudice di primo grado, avendo pienamente aderito alle conclusioni da esso raggiunte - ampiamente riportate nel testo della sentenza - ed essendosi limitata solo a criticare, senza per ciò modificare il conclusivo giudizio di condanna, la parte di motivazione con cui il Tribunale di Vercelli aveva ritenuto non configurabile anche la violazione dell'art. 143 C.d.S. Risulta del tutto infondata, pertanto, la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato il presunto erroneo approccio metodologico osservato dalla Corte territoriale, presuntivamente consistito nel fatto di non aver basato le proprie conclusioni sugli apporti tecnico-scientifici offerti dalle consulenze degli esperti, bensì su di un'atecnica e personale analisi della dinamica del sinistro. Del tutto differentemente, infatti, la pressante critica con cui la Corte di merito ha motivato il proprio dissenso in ordine alla ricostruzione effettuata dal consulente della difesa palesa, in tutta la sua evidenza, come il giudice di secondo grado abbia proprio inteso aderire ad una delle ipotesi alternative presenti in atti - e cioè a quella espressa dal consulente tecnico del P.M. - manifestando in modo diffuso le ragioni per cui, per converso, ha ritenuto infondata quella diversamente proposta dal consulente della difesa. Risulta chiaro, pertanto, a quale opzione tecnica si sia riferito il giudizio espresso dalla Corte di appello, che ha unicamente scelto di non ribadire, ma solo di integrare parzialmente, le stesse condivise motivazioni rese dal giudice di prime cure.3. [OSCURATO:PERSONA] non può non osservare, poi, come le questioni relative alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte non siano passibili di valutazione da parte di questa Corte. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U- n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale - anche riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal giudice di prime cure - abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto.4. Le superiori considerazioni inducono alla manifesta infondatezza anche della seconda censura proposta dal ricorrente, riguardante la presunta mancata considerazione da parte della Corte di appello della possibilità, invece affermata dal consulente tecnico della difesa, che sia stata la vittima ad invadere la semicarreggiata occupata dall'imputato, inducendo quest'ultimo ad una repentina frenata, comunque insufficiente ad evitare il mortale impatto. A prescindere dal decisivo rilievo delle osservazioni in precedenza svolte - in particolar modo inerenti alla necessità di ritenere integrate le motivazioni rese nelle due conformi sentenze di merito - è sufficiente osservare come, in termini del tutto antiteci, la Corte di appello abbia, invece, diffusamente considerato il superiore aspetto, e ciò al peculiare fine di ritenere l'impossibilità, sotto vari profili (assenza di tracce di frenata, verificazione del sinistro in tratto rettilineo e non in curva), della relativa realizzazione. In ragione di tale motivazione, allora, non appare esservi dubbio alcuno in ordine al fatto che le censure mosse dal Sallaku in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità delle motivazioni rese con riguardo a tale materiale nelle sentenze sia di primo che di secondo grado, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de