Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 05710/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso è aspecifico perché del tutto inconferente rispetto al provvedimento impugnato, che si censura affermandosi che la Corte di appello di Napoli è pervenuta ad una “pena più alta rispetto a quella calcolata per mero errore di calcolo”.

Dalle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, infatti, emerge che i giudici di appello non hanno rideterminato la pena, avendo confermato quella già stabilita dal giudice di primo grado, pur ritenendola incongrua per difetto rispetto alla fattispecie criminosa ascritta all’odierno ricorrente, così che non può affermarsi che i giudici siano incorsi in un errore di calcolo, peraltro neanche specificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso è aspecifico perché del tutto inconferente rispetto al provvedimento impugnato, che si censura affermandosi che la Corte di appello di Napoli è pervenuta ad una “pena più alta rispetto a quella calcolata per mero errore di calcolo”. Dalle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, infatti, emerge che i giudici di appello non hanno rideterminato la pena, avendo confermato quella già stabilita dal giudice di primo grado, pur ritenendola incongrua per difetto rispetto alla fattispecie criminosa ascritta all’odierno ricorrente, così che non può affermarsi che i giudici siano incorsi in un errore di calcolo, peraltro neanche specificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 05710/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris