CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42450/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 28/11/2023 della [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità e alla mancata applicazione della pena sostitutiva della pena detentiva; letta la memoria di replica a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al delitto di cui al capo b) della rubrica e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., ha ridotto la durata della pena principale e di quella accessoria inflitte all'imputato, legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223 legge fall. per aver acquistato, al prezzo di euro 405.500,00, quote di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. che, al momento dell'operazione versava in stato di crisi, e per aver distratto in favore di quest'ultima la somma di euro 107.905,73, senza alcuna ragione. 2. La difesa ha articolato tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 216 legge fall., lamenta l'errore in cui è caduta la corte territoriale nel ritenere non motivata e priva di utilità per la fallita l'operazione di acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza considerare che la stessa rappresentava l'oggetto di una compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1251 cod. civ. Invero: - l'operazione rispondeva alla riorganizzazione dell'assetto del gruppo ed era «a saldo zero», in quanto la fallita aveva rapporti di debito/credito con la capogruppo, parte dei quali saldati mediante compensazione, sicché la vicenda sarebbe stata qualificabile, al più, come bancarotta preferenziale; - non ricorrevano situazioni sintomatiche di un prossimo fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sicché l'operazione rispondeva più a una riorganizzazione aziendale; - la somma di euro 107.905,73 era stata versata alla [OSCURATO:SOCIETA]. in adempimento di obbligazioni assunte nei confronti della capogruppo. 2.2 Con il secondo motivo, proposto per violazione di legge in relazione agli artt. 219 legge fall. e 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta la mancata concessione delle attenuanti in ragione di una ritenuta rilevanza del danno patrimoniale per i creditori, senza considerare che lo stesso risultava pari al solo 10% del passivo. 2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, lamenta la mancata conversione della pena detentiva inflitta, nella corrispondente pena sostitutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere letta congiuntamente a quella resa in primo grado, con la quale si salda nella struttura argomentativa. I giudici d'appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo giudice in merito alla valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n.í)/Q__ 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 2. Privo di pregio è il primo motivo che involge l'acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e il versamento della somma totale di di euro 107.905,73 in favore della stessa. 2.1 La lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di merito evidenzia, in maniera inconfutabile, che al momento dell'operazione: - risultavano elementi sintomatici dello stato di decozione in cui versava la fallita già in epoca antecedente all'acquisto; - non vi era alcuna documentazione a sostegno non solo dell'operazione di acquisto di quote di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ma anche della cessione della somma totale di euro 107.905,73 in favore di quest'ultima. Invero, sia nella relazione che in sede dibattimentale, il curatore aveva evidenziato non solo il mancato rinvenimento di documentazione giustificativa della compravendita di quote, ma anche il mancato reperimento del contratto preliminare, asseritamente sottoscritto nell'anno 2011, in periodo di gran lunga antecedente allo stato di decozione della fallita, nonché la mancata indicazione delle ragioni del versamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 107.905,73. Dal canto suo, anche il consulente di parte aveva dichiarato: - di non aver indicato le ragioni dell'operazione, non avendo ricevuto mandato per accertarle; - che i bonifici relativi al versamento dell'importo totale di euro 107.905,73 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. - risalenti al periodo tra febbraio e giugno del 2012, in cui la fallita versava in evidente stato di decozione - erano privi di causale. 3. Anche il secondo motivo è, sia pur in parte, non fondato. Invero, i giudici d'appello hanno esplicitamente concesso all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., in ragione del comportamento tenuto dallo stesso. 3.1 Diversamente, il motivo è fondato nella parte in cui censura il diniego dell'attenuante speciale del danno di speciale tenuità. La corte territoriale ha negato l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. in quanto il passivo fallimentare accertato era «tutt'altro che trascurabile», così ravvisando il parametro per la valutazione della speciale tenuità nell'entità del passivo e non nell'importo della distrazione. La motivazione è erronea, in quanto, ai fini della concessione dell'attenuante, non deve aversi riguardo al danno causato dal fallimento, che non configura un illecito penale, ma al danno derivato dal fatto di bancarotta, sicché la valutazione deve essere fatta con riferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del reo in danno dei creditori al momento della consumazione del reato, e non all'entità del passivo (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).La giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che, invece, sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663), ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676). 3.2 Ne consegue, quanto al secondo motivo, che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., con rinvio per nuovo esame sul punto. 4. Fondato è anche il terzo motivo che censura la sentenza in verifica per l'omesso esame del motivo, ritualmente depositato dall'appellante con atto del 31 ottobre 2023, inerente la mancata sostituzione della pena detentiva inflitta con quella sostitutiva della detenzione domiciliare. 4.1 Al fine di verificare se tale omissione sia rilevante quale vizio deducibile in cassazione, non è sufficiente il solo dato del mancato esame del motivo, ma è necessario procedere a valutare se lo stesso sia manifestamente. infondato b altrimenti inammissibile o, comunque, non concernente un punto decisivo, oppure se la mòtivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni o accertamenti che risultinóincompatibili con tale motivo o che il motivo sia tale da consentire alla corte di legittimità di 'procedere a una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle pronunce di merito (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982; Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, Poggi, Rv. 221114). 4.2 Ciò premesso, il motivo articolato non può dirsi manifestamente infondato, ma sicuramente trascurato dalla corte territoriale che, infatti, ha omesso qualsiasi motivazione sul punto. Ne consegue che, anche per questo motivo, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, nonché in relazione all'istanza di applicazione della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. < o Rigetta nel resto il ricorso. Cr L: