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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14066/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TREVISAN Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. per avere strappato la borsa ad una anziana persona offesa sottraendola alla stessa. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in ordine alla individua- zione del TREVISAN quale autore del furto e alla misura del trattamento san- zionatorio non ancorato ai minimi edittali.

3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate dalla Corte di Appello la quale ha disattese con corretto argomentare logico giuridico evidenziando, ai fini dell'accerta- mento della responsabilità del prevenuto, la descrizione dell'autore del furto e il suo riconoscimento operato nel corso delle indagini preliminari, ribadito in sede dibattimentale anche in relazione all'età, alle caratteristiche fisiche e di vestiario del giovane, peraltro confermate dall'altro teste di accusa.

La motivazione risulta logica e non contraddittoria e non si presta ad ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.1 II trattamento sanzionatorio risulta poi modulato in termini medio minimi così da non giustificare un particolare onere motivazionale, che pe- raltro il giudice distrettuale ha assolto richiamando i precedenti penali del reo e la insidiosità della condotta perpetrata nei confronti di anziana donna appena uscita dall'ufficio postale dopo avere ritirato la pensione in contanti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.TREVISAN Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la decisione del Tribunale di Lecce che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.624 bis cod.pen. per avere strappato la borsa ad una anziana persona offesa sottraendola alla stessa. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in ordine alla individua- zione del TREVISAN quale autore del furto e alla misura del trattamento san- zionatorio non ancorato ai minimi edittali. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate dalla Corte di Appello la quale ha disattese con corretto argomentare logico giuridico evidenziando, ai fini dell'accerta- mento della responsabilità del prevenuto, la descrizione dell'autore del furto e il suo riconoscimento operato nel corso delle indagini preliminari, ribadito in sede dibattimentale anche in relazione all'età, alle caratteristiche fisiche e di vestiario del giovane, peraltro confermate dall'altro teste di accusa. La motivazione risulta logica e non contraddittoria e non si presta ad ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.1 II trattamento sanzionatorio risulta poi modulato in termini medio minimi così da non giustificare un particolare onere motivazionale, che pe- raltro il giudice distrettuale ha assolto richiamando i precedenti penali del reo e la insidiosità della condotta perpetrata nei confronti di anziana donna appena uscita dall'ufficio postale dopo avere ritirato la pensione in contanti. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 14066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris