Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36509/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra reati giudicati con le sentenze emesse: - 1) in data 16 aprile 2019, dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, con pronunzia del 1 aprile 2014 per alcuni reati di usura commessi sin dall'anno 2000; - 2) in data 22 febbraio 2018, dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con pronunzia del 18 gennaio 2019, per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico nonché per alcuni episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, violazioni commesse dai primi mesi del 2006 fino al febbraio 2008.

A ragione osservava che l'istante non aveva allegato elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati ad una preventiva programmazione unitaria e che le violazioni di cui era chiesta l'unificazione, oltre ad essere disomogenee, erano state commesse in periodi diversi, tantoché la partecipazione all'associazione aveva avuto inizio quando l'attività usuraria era cessata da tempo.

In siffatto contesto doveva ragionevolmente ritenersi che la Friolo avesse commesso le condotte illecite in esecuzione di un stile di vita incline a delinquere o per abitualità.

Né a conclusioni diverse poteva pervenirsi valorizzando il dato rappresentato dalla consumazione di tutti i reati con il contributo dell'ex marito.

Tra i due, come accertato nel decreto applicativo della misura di prevenzione ella sorveglianza speciale di P.S, esisteva un rapporto di stretta collaborazione nell'ambito del quale la Friolo aveva un ruolo di primo piano.

2. Avverso l'ordinanza ricorre la Friolo, premessi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di apparato giustificativo delle decisioni emesse ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. ed in tema, in tema di reato continuato, ha sviluppato due motivi.

2.1. Con il primo lamenta errore di giudizio nella valutazione di non contiguità spazio temporale tra le condotte che ha indicato quali manifestazioni di unitario disegno criminoso.

La Corte di appello ha determinato l'epoca di consumazione dei reati travisando le prove ed erroneamente ritenendo, sul piano giuridico, che il riconoscimento della continuazione postuli la coincidenza temporale fra le condotte e non soltanto la sussistenza di elementi di collegamento.

La Corte non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi che avevano evidenziato come, da una parte, le condotte usurarie di cui alla sentenza sub 1) erano proseguite almeno sino all'aprile 2006 e, dall'altra, la realtà associativa della sentenza sub 2), già esistente negli anni '90, era ripresa a pieno titolo nel gennaio 2007.

Conseguentemente la distanza tra i reati da unificare, nella sostanza rappresentati da ripetute percezioni di denaro, costituente profitto delle attività illecite svolte dall'ex marito di cui la Friolo costituiva l'intermediaria con identico ruolo servente, doveva essere quantificata in appena un anno. 2.2 Con il secondo motivo si duole dell'errore di giudizio a margine della valutazione degli elementi di prova per riconoscere la sussistenza del medesimo disegno criminoso.

La decisione impugnata ritiene che la condannata abbia agito seguendo uno stile di vita che non può assurgere ad anticipata programmazione.

Perviene, però, a questa conclusione ritenendo erroneamente non utilizzabile il decreto applicativo della misura di prevenzione, ritualmente acquisto agli atti, che, nel formulare il giudizio di pericolosità della Friolo, aveva rilevato come la Friolo avesse agito, a partire dall'anno 1999 e fino all'anno 2008,, in esecuzione di un unitario disegno criminoso volto alla preordinata consumazione di delitti, fra cui usura e vicende di narcotraffico.

Infine, il giudice dell'esecuzione ha ignorato la sostanziale omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la loro contiguità spazio temporale, l'omogeneità delle causali lucrative, le modalità identiche delle condotte, le abitudini di vita programmate connesse al rapporto con l'ex marito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile proponendo censure o non consentite perché sollecitano apprezzamenti in fatto riservati al giudice del merito ed estranei al giudizio di legittimità o, comunque, manifestate infondate.

2. L'ordinanza ha, sul piano fattuale, ritenuto accertato la distanza corologica tra i reati, la loro disomogeneità e l'assenza di collanti, ed ha, sul piano giuridico, considerato tali elementi decisivi per escludere l'unitarietà del medesimo disegno criminoso.

Sostiene il ricorrente che tale ricostruzione sia fondata sul travisamento delle evidenze probatorie e che il giudice dell'esecuzione non abbia correttamente applicato i principi in materia di continuazione.

Il dedotto travisamento, tuttavia, si sostanzia nella rilettura del materiale probatorio posto a fondamento delle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella dell'ordinanza impugnata, peraltro assai più plausibile perché strettamente ancorata alle date di consumazione dei reati indicate nei capi di imputazione.

3. Quanto alla rilevanza decisiva attribuita all'assai rilevante distanza temporale tra i reati, va ribadito che il "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, occorrendo invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati.

Tuttavia i singoli fatti possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico specifico fine, parimenti prefissato.

Non è dunque rilevante il temo trascorso tra la cessazione dell'attiva delittuosa posta in essere in epoca più risalente e l'inizio di quella successiva ma se all'epoca in cui è maturata la determinazione criminosa l'agente avesse previsto e programmato, sia pure a grandi linee, l'intera attività delittuosa.Correttamente pertanto, l'ordinanza impugnata ha escluso la continuità fra le deliberazioni relative ai reati oggetto della richiesta di unificazione, rilevando che la cesura temporale, di almeno sei anni, tra le prime condotte usurarie (commesse nell'anno 2000) e l'adesione all'associazione dedita al narcotraffico (primi mesi del 2006).

Un così rilevante intervallo, unito all'eterogeneità dei reati, può essere sintomatico, a prescindere dal legame familiare coi correi, soltanto di una nuova e diversa spinta criminale.

Né in senso contrario militano le osservazioni contenute nel decreto di applicazione della sorveglianza speciale emesso nei confronti della Friolo attinenti al giudizio di pericolosità sciale.

4. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] GIUSEPPE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione tra reati giudicati con le sentenze emesse: - 1) in data 16 aprile 2019, dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano, con pronunzia del 1 aprile 2014 per alcuni reati di usura commessi sin dall'anno 2000; - 2) in data 22 febbraio 2018, dal Tribunale di Milano, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Milano con pronunzia del 18 gennaio 2019, per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico nonché per alcuni episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, violazioni commesse dai primi mesi del 2006 fino al febbraio 2008. A ragione osservava che l'istante non aveva allegato elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati ad una preventiva programmazione unitaria e che le violazioni di cui era chiesta l'unificazione, oltre ad essere disomogenee, erano state commesse in periodi diversi, tantoché la partecipazione all'associazione aveva avuto inizio quando l'attività usuraria era cessata da tempo. In siffatto contesto doveva ragionevolmente ritenersi che la Friolo avesse commesso le condotte illecite in esecuzione di un stile di vita incline a delinquere o per abitualità. Né a conclusioni diverse poteva pervenirsi valorizzando il dato rappresentato dalla consumazione di tutti i reati con il contributo dell'ex marito. Tra i due, come accertato nel decreto applicativo della misura di prevenzione ella sorveglianza speciale di P.S, esisteva un rapporto di stretta collaborazione nell'ambito del quale la Friolo aveva un ruolo di primo piano. 2. Avverso l'ordinanza ricorre la Friolo, premessi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di apparato giustificativo delle decisioni emesse ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. ed in tema, in tema di reato continuato, ha sviluppato due motivi. 2.1. Con il primo lamenta errore di giudizio nella valutazione di non contiguità spazio temporale tra le condotte che ha indicato quali manifestazioni di unitario disegno criminoso. La Corte di appello ha determinato l'epoca di consumazione dei reati travisando le prove ed erroneamente ritenendo, sul piano giuridico, che il riconoscimento della continuazione postuli la coincidenza temporale fra le condotte e non soltanto la sussistenza di elementi di collegamento. La Corte non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi che avevano evidenziato come, da una parte, le condotte usurarie di cui alla sentenza sub 1) erano proseguite almeno sino all'aprile 2006 e, dall'altra, la realtà associativa della sentenza sub 2), già esistente negli anni '90, era ripresa a pieno titolo nel gennaio 2007. Conseguentemente la distanza tra i reati da unificare, nella sostanza rappresentati da ripetute percezioni di denaro, costituente profitto delle attività illecite svolte dall'ex marito di cui la Friolo costituiva l'intermediaria con identico ruolo servente, doveva essere quantificata in appena un anno. 2.2 Con il secondo motivo si duole dell'errore di giudizio a margine della valutazione degli elementi di prova per riconoscere la sussistenza del medesimo disegno criminoso. La decisione impugnata ritiene che la condannata abbia agito seguendo uno stile di vita che non può assurgere ad anticipata programmazione. Perviene, però, a questa conclusione ritenendo erroneamente non utilizzabile il decreto applicativo della misura di prevenzione, ritualmente acquisto agli atti, che, nel formulare il giudizio di pericolosità della Friolo, aveva rilevato come la Friolo avesse agito, a partire dall'anno 1999 e fino all'anno 2008,, in esecuzione di un unitario disegno criminoso volto alla preordinata consumazione di delitti, fra cui usura e vicende di narcotraffico. Infine, il giudice dell'esecuzione ha ignorato la sostanziale omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la loro contiguità spazio temporale, l'omogeneità delle causali lucrative, le modalità identiche delle condotte, le abitudini di vita programmate connesse al rapporto con l'ex marito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile proponendo censure o non consentite perché sollecitano apprezzamenti in fatto riservati al giudice del merito ed estranei al giudizio di legittimità o, comunque, manifestate infondate. 2. L'ordinanza ha, sul piano fattuale, ritenuto accertato la distanza corologica tra i reati, la loro disomogeneità e l'assenza di collanti, ed ha, sul piano giuridico, considerato tali elementi decisivi per escludere l'unitarietà del medesimo disegno criminoso. Sostiene il ricorrente che tale ricostruzione sia fondata sul travisamento delle evidenze probatorie e che il giudice dell'esecuzione non abbia correttamente applicato i principi in materia di continuazione. Il dedotto travisamento, tuttavia, si sostanzia nella rilettura del materiale probatorio posto a fondamento delle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella dell'ordinanza impugnata, peraltro assai più plausibile perché strettamente ancorata alle date di consumazione dei reati indicate nei capi di imputazione. 3. Quanto alla rilevanza decisiva attribuita all'assai rilevante distanza temporale tra i reati, va ribadito che il "medesimo" (dunque originario) disegno criminoso non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, occorrendo invece che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una pluralità di reati. Tuttavia i singoli fatti possono essere anche non dettagliatamente ab origine progettati e organizzati, purché risultino almeno in linea generale previsti in funzione di "adattamento" alle eventualità del caso, come mezzo al conseguimento di un unico specifico fine, parimenti prefissato. Non è dunque rilevante il temo trascorso tra la cessazione dell'attiva delittuosa posta in essere in epoca più risalente e l'inizio di quella successiva ma se all'epoca in cui è maturata la determinazione criminosa l'agente avesse previsto e programmato, sia pure a grandi linee, l'intera attività delittuosa.Correttamente pertanto, l'ordinanza impugnata ha escluso la continuità fra le deliberazioni relative ai reati oggetto della richiesta di unificazione, rilevando che la cesura temporale, di almeno sei anni, tra le prime condotte usurarie (commesse nell'anno 2000) e l'adesione all'associazione dedita al narcotraffico (primi mesi del 2006). Un così rilevante intervallo, unito all'eterogeneità dei reati, può essere sintomatico, a prescindere dal legame familiare coi correi, soltanto di una nuova e diversa spinta criminale. Né in senso contrario militano le osservazioni contenute nel decreto di applicazione della sorveglianza speciale emesso nei confronti della Friolo attinenti al giudizio di pericolosità sciale. 4. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 36509/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris