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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23185/2026

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o;-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 8702/2024 depositata il 20 novembre2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9857/2025Numero sezionale 5256/2026Numero di raccolta generale 23185/2026Data pubblicazione 14/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Palermo l’avviso di presa in carico ex art. 29, comma1, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010,notificatole in data 24 maggio 2019 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recante larichiesta di pagamento della somma di 85.490,66 euro in virtù delpresupposto avviso di accertamento esecutivo emesso nei suoi confrontidalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo dell’Agenzia delle Entrate.1.1 A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l’omessa notificadel prodromico atto impositivo.2.

Il giudice adìto dichiarava inammissibile il ricorso della contribuenteperché rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile.3.

La parte soccombente appellava la decisione davanti alla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale, consentenza n. 8702/2024 del 20 novembre 2024, dichiarava inammissibile ilricorso introduttivo della lite «[...] perché proposto in forma cartacea enon con modalità telematiche, in violazione dell’art. 16 del D.L. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2018,n. 136 [...]».4.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.5.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione(ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno resistitocon autonomi controricorsi.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 9857/2025Numero sezionale 5256/2026Numero di raccolta generale 23185/2026Data pubblicazione 14/07/2026primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificatodall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dallalegge n. 136 del 2018 - e dell’art. 156, terzo comma, c.p.c.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo gradonell’escludere che il vizio della notifica del ricorso introduttivo del giudiziodi primo grado, da ricondurre alla categoria della nullità e nondell’inesistenza, fosse rimasto sanato dalla costituzione in giudiziodell’ente impositore e dell’agente della riscossione, i quali avevanoregolarmente svolto le proprie difese.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte regolatrice,la notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario eseguita dopo il 1°luglio 2019 in forma cartacea, in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n.4, del d.l. n 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, il qualeprescrive l’uso ”esclusivo“ delle modalità telematiche, non integraun’ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità della notificazione, onde ilrelativo vizio deve ritenersi sanabile per raggiungimento dello scopo, aisensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., qualora la controparte si siatempestivamente costituita, anche solo per sollevare eccezione sul punto(cfr. Cass. n. 585/2025, Cass. n. 99/2026, Cass. n. 4230/2026, Cass. n.6728/2026).1.4 Dal surriferito indirizzo interpretativo - al quale va qui datacontinuità, essendo rimasto isolato il difforme precedente costituito daCass. n. 4815/2025 - si è discostata la CGT di secondo grado nelmomento in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della liteperché notificato in forma cartacea in data posteriore al 1° luglio 2019,sebbene l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si fosseroregolarmente costituite in giudizio, svolgendo le proprie difese.Numero registro generale 9857/2025Numero sezionale 5256/2026Numero di raccolta generale 23185/2026Data pubblicazione 14/07/20262.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, la quale esaminerà nel merito le censure sollevate dallacontribuente con l’atto di appello.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;-controricorrente-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 8702/2024 depositata il 20 novembre2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9857/2025Numero sezionale 5256/2026Numero di raccolta generale 23185/2026Data pubblicazione 14/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Palermo l’avviso di presa in carico ex art. 29, comma1, lett. b), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010,notificatole in data 24 maggio 2019 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recante larichiesta di pagamento della somma di 85.490,66 euro in virtù delpresupposto avviso di accertamento esecutivo emesso nei suoi confrontidalla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo dell’Agenzia delle Entrate.1.1 A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l’omessa notificadel prodromico atto impositivo.2. Il giudice adìto dichiarava inammissibile il ricorso della contribuenteperché rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile.3. La parte soccombente appellava la decisione davanti alla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale, consentenza n. 8702/2024 del 20 novembre 2024, dichiarava inammissibile ilricorso introduttivo della lite «[...] perché proposto in forma cartacea enon con modalità telematiche, in violazione dell’art. 16 del D.L. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 2018,n. 136 [...]».4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato ricorso percassazione sulla base di un unico motivo.5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione(ADER), successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno resistitocon autonomi controricorsi.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.7. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,Numero registro generale 9857/2025Numero sezionale 5256/2026Numero di raccolta generale 23185/2026Data pubblicazione 14/07/2026primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come modificatodall’art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dallalegge n. 136 del 2018 - e dell’art. 156, terzo comma, c.p.c.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo gradonell’escludere che il vizio della notifica del ricorso introduttivo del giudiziodi primo grado, da ricondurre alla categoria della nullità e nondell’inesistenza, fosse rimasto sanato dalla costituzione in giudiziodell’ente impositore e dell’agente della riscossione, i quali avevanoregolarmente svolto le proprie difese.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte regolatrice,la notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario eseguita dopo il 1°luglio 2019 in forma cartacea, in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. a), n.4, del d.l. n 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, il qualeprescrive l’uso ”esclusivo“ delle modalità telematiche, non integraun’ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità della notificazione, onde ilrelativo vizio deve ritenersi sanabile per raggiungimento dello scopo, aisensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c., qualora la controparte si siatempestivamente costituita, anche solo per sollevare eccezione sul punto(cfr. Cass. n. 585/2025, Cass. n. 99/2026, Cass. n. 4230/2026, Cass. n.6728/2026).1.4 Dal surriferito indirizzo interpretativo - al quale va qui datacontinuità, essendo rimasto isolato il difforme precedente costituito daCass. n. 4815/2025 - si è discostata la CGT di secondo grado nelmomento in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della liteperché notificato in forma cartacea in data posteriore al 1° luglio 2019,sebbene l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si fosseroregolarmente costituite in giudizio, svolgendo le proprie difese.Numero registro generale 9857/2025Numero sezionale 5256/2026Numero di raccolta generale 23185/2026Data pubblicazione 14/07/20262. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, la quale esaminerà nel merito le censure sollevate dallacontribuente con l’atto di appello.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro