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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 30540/2024

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eguente .;a 2 5 US, 2C24 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Bre cia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisidne, formulata da ,ROVETO Romano, della sentenza in data 19/12/2023 dal Tribunale di Milano (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano in data 19/06/2014, irrev. il 30/04/2015) che lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi due di reclusione e Euro 30.000 di multa in relazione ai reati di cessione di cocaina di cui ai capi C), D), E) della rubrica.

2. Ricorre per cassazione il ROVETO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione.

Si censura l'ordinanza per avere immotivatamente disatteso le prove nuove dedotte in ordine alla mancata disponibilità, in capo al ROVETO, dell'utenza n. finale

311. Si deduce in particolare il difetto di motivazione in ordine alle dichiarazioni del VOLONTE' e del [OSCURATO:PERSONA], e il mancato apprezzamento del fatto che l'attività di narcotraffico era stata svolta da più membri della famiglia SCORZA, circostanza che rendeva "verosimile" l'ipotesi di un ripetuto scambio delle utenze tra i sodali, e della trasmissione dell'utenza al ROVETO da parte di SCORZA Mario, allarmato dall'arresto di un correo.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato.

4. Con motivo nuovo trasmesso in data 29/05/2024, il difensore del ROVETO lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte bresciana compiuto illegittimamente un approfondito esame del merito in sede delibativa, e ribadisce la mancanza di una adeguata valutazione delle dichiarazioni del VOLONTE' e di quelle del [OSCURATO:PERSONA], oltre che della fattura prodotta.

Sotto altro profilo, si censura l'assunto della Corte secondo cui la ritrattazione del ROVETO, nel corso del processo, doveva ritenersi prevalente sulle nuove prove dedotte.

5. In data 03/06/2024, il ROVETO ha trasmesso a questa Corte una memoria sottoscritta personalmente con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve preliminarmente osservarsi che - al di là del mancato rispetto dei quindici giorni liberi prima dell'udienza - non può essere presa in considerazione, in questa sede, la memoria con documentazione allegata prodotta personalmente dal ROVETO.

Si deve qui ribadire, infatti, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolaito dall'art. 1, cornma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al motivo nuovo proposto dal difensore, che (oltre a mancare di correlazione con i motivi principali) va ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen., attesa l'inammissibilità - alla luce di quanto verrà ora evidenziato - dei motivi dedotti con il ricorso.3.

Il ricorso è inammissibile, per il carattere meramente reiterativo dei rilievi svolti e per l'assenza di adeguata confutazione di quanto diffusamente esposto, dalla Corte d'Appello di Brescia, a sostegno della manifesta infondatezza della nuova richiesta di revisione proposta nell'interesse del ROVETO, relativa - come le precedenti - alla condanna a suo carico per tre episodi di cessione di cocaina (sent. 19/06/2014 della Corte d'Appello di Milano, irrev. il 30/04/2015).

3.1. La Corte territoriale ha preso in considerazione i numerosi profili dedotti nella richiesta di revisione, evidenziando, di volta in volta, il difetto di "novità" della prova dedotta, il carattere reiterativo di questioni già trattate in altri analoghi procedimenti, ovvero ancora la intrinseca inconsistenza della prospettazione difensiva.

Il principale oggetto delle deduzioni appare volto a contestare la riferibilità al ROVETO dell'utenza telefonica con n. finale 31.1, utilizzata per le comunicazioni intercorse con SCORZA Mario a proposito delle cessioni di droga (utenza che peraltro venne trovata nella disponibilità dell'odierno ricorrente in occasione del suo arresto: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato).

In particolare, si è fatto esplicito riferimento: al difetto di novità delle allegazioni concernenti l'utenza telefonica con n. finale 585, non solo perché esaminata nelle sentenze di merito, ma anche perché oggetto di altre richieste di revisione in data 14/07/2016 e 24/11/2016 (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata); alla intrinseca inconsistenza della questione del mancato rinvenimento delle registrazioni nel fascicolo processuale (attesa l'implausibilità di un silenzio sul punto del ROVETO e dei difensori durante tutto il giudizio di merito), anch'essa comunque già trattata nelle ordinanze reiettive di analoghe istanze (24/11/2016, cit., nonché 26/03/2019: cfr. pag. 5); alla irrilevanza, rispetto alle vicende imperniate sull'utenza cellullare 311, dell'accoglimento della richiesta di revisione formulata dal ROVETO con riferimento ad altre e del tutto distinte vicende (cfr. pag. 6); all'inidoneità dell'apporto dichiarativo di VOLONTE' Franco a vulnerare quanto già accertato sia in sede di merito, sia nell'ordinanza reiettiva di analoga istanza emessa in data 14/06/2021, circa l'inconsistenza dell'ipotesi secondo cui l'apparecchio - ancora privo dell'utenza 311 - sarebbe stato in possesso di SCORZA Francesco, prima che del ROVETO (ipotesi in quella sede esaminata alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, e disattesa all'esito di un ampio percorso argomentativo integralmente riportato alle pagg. 8-10 dell'ordinanza impugnata); alla irrilevanza del tracciato GPS relativo all'imputazione sub A), definita con l'assoluzione del ROVETO, rispetto alle imputazioni sub B) e C), per le quali i tracciati dell'auto di SCORZA Mario avevano smentito le dichiarazioni del ROVETO circa l'avvenuto percorso di determinati tragitti per ragioni di lavoro (cfr. pag. 11); al difetto di novità delle dichiarazioni di MESITI Maurizio, esaminati dalla sentenza di appello e dall'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 11); alla irrilevanza della documentazione di rapporti "leciti" tra SCORZA e ROVETO (rifacimento di un bagno), essendo già pacifica, nel giudizio di merito, l'esistenza tra i due anche di rapporti lavorativi "leciti".

In definitiva, la Corte territoriale ha concluso per la "evidente" infondatezza delle prospettazioni difensive, e comunque per l'assenza di novità delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione a tutti gli scenari proposti con il ricorso (liceità dei rapporti con SCORZA Mario; difetto di riferibilità al ROVETO dell'utenza 311; inesistenza dei contatti valorizzati nelle sentenze di merito a sostegno della fondatezza dell'ipotesi accusatoria: cfr. pag. 12 dell'ordinanza impugnata).

3.2. A fronte di tale esaustiva trattazione,, la difesa ricorrente si è limitata, da un lato, a ribadire la novità delle prove offerte, senza peraltro adeguatamente confrontarsi con le puntuali citazioni della Corte d'Appello dei passaggi. motivazionali delle sentenze di merito e delle plurime precedenti ordinanze reiettive di analoghe richieste, nonché - d'altro lato - a lamentare nuovamente il mancato apprezzamento delle dichiarazioni del VOLONTE' e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro - anche in questo caso - alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale sia in ordine alla intrinseca inverosimiglianza "di un simile tourbillon di passaggi dell'utenza" (dal [OSCURATO:PERSONA] allo zio SCORZA Francesco con utilizzo estemporaneo del VOLONTE', e poi dallo SCORZA al fratello MARIO e da questi al ROVETO, con tale ultimo doppio passaggio realizzatosi proprio nel giorno della consumazione dell'ultimo reato ascritto al ricorrente), sia anche alla radicale incompatibilità della prospettazione con quanto riferito dallo stesso odierno ricorrente (cfr. pagg. 9-10).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente .;a 2 5 US, 2C24 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Appello di Bre cia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisidne, formulata da ,ROVETO Romano, della sentenza in data 19/12/2023 dal Tribunale di Milano (parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Milano in data 19/06/2014, irrev. il 30/04/2015) che lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi due di reclusione e Euro 30.000 di multa in relazione ai reati di cessione di cocaina di cui ai capi C), D), E) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il ROVETO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per avere immotivatamente disatteso le prove nuove dedotte in ordine alla mancata disponibilità, in capo al ROVETO, dell'utenza n. finale 311. Si deduce in particolare il difetto di motivazione in ordine alle dichiarazioni del VOLONTE' e del [OSCURATO:PERSONA], e il mancato apprezzamento del fatto che l'attività di narcotraffico era stata svolta da più membri della famiglia SCORZA, circostanza che rendeva "verosimile" l'ipotesi di un ripetuto scambio delle utenze tra i sodali, e della trasmissione dell'utenza al ROVETO da parte di SCORZA Mario, allarmato dall'arresto di un correo. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. 4. Con motivo nuovo trasmesso in data 29/05/2024, il difensore del ROVETO lamenta la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte bresciana compiuto illegittimamente un approfondito esame del merito in sede delibativa, e ribadisce la mancanza di una adeguata valutazione delle dichiarazioni del VOLONTE' e di quelle del [OSCURATO:PERSONA], oltre che della fattura prodotta. Sotto altro profilo, si censura l'assunto della Corte secondo cui la ritrattazione del ROVETO, nel corso del processo, doveva ritenersi prevalente sulle nuove prove dedotte. 5. In data 03/06/2024, il ROVETO ha trasmesso a questa Corte una memoria sottoscritta personalmente con allegata documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve preliminarmente osservarsi che - al di là del mancato rispetto dei quindici giorni liberi prima dell'udienza - non può essere presa in considerazione, in questa sede, la memoria con documentazione allegata prodotta personalmente dal ROVETO. Si deve qui ribadire, infatti, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolaito dall'art. 1, cornma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 - 01). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al motivo nuovo proposto dal difensore, che (oltre a mancare di correlazione con i motivi principali) va ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen., attesa l'inammissibilità - alla luce di quanto verrà ora evidenziato - dei motivi dedotti con il ricorso.3. Il ricorso è inammissibile, per il carattere meramente reiterativo dei rilievi svolti e per l'assenza di adeguata confutazione di quanto diffusamente esposto, dalla Corte d'Appello di Brescia, a sostegno della manifesta infondatezza della nuova richiesta di revisione proposta nell'interesse del ROVETO, relativa - come le precedenti - alla condanna a suo carico per tre episodi di cessione di cocaina (sent. 19/06/2014 della Corte d'Appello di Milano, irrev. il 30/04/2015). 3.1. La Corte territoriale ha preso in considerazione i numerosi profili dedotti nella richiesta di revisione, evidenziando, di volta in volta, il difetto di "novità" della prova dedotta, il carattere reiterativo di questioni già trattate in altri analoghi procedimenti, ovvero ancora la intrinseca inconsistenza della prospettazione difensiva. Il principale oggetto delle deduzioni appare volto a contestare la riferibilità al ROVETO dell'utenza telefonica con n. finale 31.1, utilizzata per le comunicazioni intercorse con SCORZA Mario a proposito delle cessioni di droga (utenza che peraltro venne trovata nella disponibilità dell'odierno ricorrente in occasione del suo arresto: cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). In particolare, si è fatto esplicito riferimento: al difetto di novità delle allegazioni concernenti l'utenza telefonica con n. finale 585, non solo perché esaminata nelle sentenze di merito, ma anche perché oggetto di altre richieste di revisione in data 14/07/2016 e 24/11/2016 (cfr. pag. 4 dell'ordinanza impugnata); alla intrinseca inconsistenza della questione del mancato rinvenimento delle registrazioni nel fascicolo processuale (attesa l'implausibilità di un silenzio sul punto del ROVETO e dei difensori durante tutto il giudizio di merito), anch'essa comunque già trattata nelle ordinanze reiettive di analoghe istanze (24/11/2016, cit., nonché 26/03/2019: cfr. pag. 5); alla irrilevanza, rispetto alle vicende imperniate sull'utenza cellullare 311, dell'accoglimento della richiesta di revisione formulata dal ROVETO con riferimento ad altre e del tutto distinte vicende (cfr. pag. 6); all'inidoneità dell'apporto dichiarativo di VOLONTE' Franco a vulnerare quanto già accertato sia in sede di merito, sia nell'ordinanza reiettiva di analoga istanza emessa in data 14/06/2021, circa l'inconsistenza dell'ipotesi secondo cui l'apparecchio - ancora privo dell'utenza 311 - sarebbe stato in possesso di SCORZA Francesco, prima che del ROVETO (ipotesi in quella sede esaminata alla luce delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Antonio, e disattesa all'esito di un ampio percorso argomentativo integralmente riportato alle pagg. 8-10 dell'ordinanza impugnata); alla irrilevanza del tracciato GPS relativo all'imputazione sub A), definita con l'assoluzione del ROVETO, rispetto alle imputazioni sub B) e C), per le quali i tracciati dell'auto di SCORZA Mario avevano smentito le dichiarazioni del ROVETO circa l'avvenuto percorso di determinati tragitti per ragioni di lavoro (cfr. pag. 11); al difetto di novità delle dichiarazioni di MESITI Maurizio, esaminati dalla sentenza di appello e dall'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 11); alla irrilevanza della documentazione di rapporti "leciti" tra SCORZA e ROVETO (rifacimento di un bagno), essendo già pacifica, nel giudizio di merito, l'esistenza tra i due anche di rapporti lavorativi "leciti". In definitiva, la Corte territoriale ha concluso per la "evidente" infondatezza delle prospettazioni difensive, e comunque per l'assenza di novità delle prove, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione a tutti gli scenari proposti con il ricorso (liceità dei rapporti con SCORZA Mario; difetto di riferibilità al ROVETO dell'utenza 311; inesistenza dei contatti valorizzati nelle sentenze di merito a sostegno della fondatezza dell'ipotesi accusatoria: cfr. pag. 12 dell'ordinanza impugnata). 3.2. A fronte di tale esaustiva trattazione,, la difesa ricorrente si è limitata, da un lato, a ribadire la novità delle prove offerte, senza peraltro adeguatamente confrontarsi con le puntuali citazioni della Corte d'Appello dei passaggi. motivazionali delle sentenze di merito e delle plurime precedenti ordinanze reiettive di analoghe richieste, nonché - d'altro lato - a lamentare nuovamente il mancato apprezzamento delle dichiarazioni del VOLONTE' e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], senza peraltro - anche in questo caso - alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale sia in ordine alla intrinseca inverosimiglianza "di un simile tourbillon di passaggi dell'utenza" (dal [OSCURATO:PERSONA] allo zio SCORZA Francesco con utilizzo estemporaneo del VOLONTE', e poi dallo SCORZA al fratello MARIO e da questi al ROVETO, con tale ultimo doppio passaggio realizzatosi proprio nel giorno della consumazione dell'ultimo reato ascritto al ricorrente), sia anche alla radicale incompatibilità della prospettazione con quanto riferito dallo stesso odierno ricorrente (cfr. pagg. 9-10). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in fa
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