CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10730/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso contestano la valutazione del compendio probatorio acquisito resa dai giudici del merito sollecitando una integrale una rivalutazione delle prove e suggerendone una lettura alternativa, rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale, con considerazioni estranee al sindacato di legittimità perchè avulse dalla puntuale indicazione di profili di manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà del motivare o dalla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti probatori e per altro verso rivendicano una diversa qualificazione del fatto ( da calunnia a simulazione di reato) coerentemente e correttamente esclusa dalla sentenza gravata alla luce della situazione in fatto all'uopo ricostruita; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.