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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 23397/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16260-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3561 /202 1 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11121/2019, ha parzialmente accolto l’opposizione al decreto che aveva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di euro 27.972,23 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., revocando il decreto e condannando l’opponente a corrispondere all’opposta la minore somma di euro 12.872,64.

Con la medesima sentenza il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali formulate dall’opponente, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto denominato “Multibusiness TIM”, che riguardava l’apparecchiatura necessaria al monitoraggio di tredici automezzi aziendali (compresa l’installazione di sonde di rilevamento dei consumi di carburante e la rilevazione dei consumi medesimi), per grave inadempimento di controparte (sin dall’inizio il sistema di controllo dei consumi non aveva funzionato regolarmente) e la condanna di Tim alla restituzione delle somme già corrisposte in adempimento del contratto.

2. La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello.

Con la sentenza n. 3561/2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il primo motivo di gravame, che contestava al primo giudice di non avere valutato l’essenzialità del servizio di rilevazione e controllo del carburante nell’economia contrattuale.

Ad avviso della Corte d’appello, come già del primo giudice, l’inadempimento dell’opposta aveva riguardato “solo una parte dei servizi forniti a [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte, invece, del regolare e continuo funzionamento dei molti altri previsti in contratto”, così che l’inadempimento non poteva essere considerato di gravità tale da giustificare la domanda di risoluzione del contratto e della conseguente domanda restitutoria.

La Corte d’appello ha poi respinto il secondo motivo e ritenuto assorbito il terzo motivo di gravame, che lamentavano come [OSCURATO:SOCIETA]. avesse contestato nel giudizio di primo grado anche il difettoso funzionamento di altri servizi oggetto del contratto oltre a quello del controllo del carburante, deducendo quindi l’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva escluso sotto tale profilo l’inadempimento dell’opposta sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e laddove aveva negato il diritto alla prova, riproponendo così le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice.

3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreper cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 356 c.p.c, in relazione all’art. 2697 c.c., ovvero in alternativa violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.”: si “investe la decisione della Corte d’appello” in relazione alla non ammissione della prova testimoniale dedotta dall’appellante nel giudizio di primo grado e riproposta con l’atto di appello, diretta a dimostrare l’inadempimento di controparte, “addirittura giungendo ad addebitare all’appellante di non avere mai allegato tale inadempimento negli atti del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Milano, in ciò incorrendo in un evidente malgoverno degli atti processuali”.

La censura non può essere accolta.

A prescindere dal parametro invocato per denunciare “il malgoverno degli atti processuali”, il n. 3 dell’art. 360 c.p.c. invece che il n. 4 o il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., va rilevata la genericità del motivo in relazione alla motivazione addotta dalla Corte d’appello per negare l’assunzione della prova testimoniale richiesta.

Il giudice d’appello ha ritenuto le istanze istruttorie inammissibili “in parte perché formulate in violazione dell’art. 2722 c.c. e in parte perché volte a dimostrare gli inadempimenti di Way/Telecom anche agli altri servizi, e dunque circostanze mai allegate dall’opponente nel giudizio di primo grado”.

A fronte di tale motivazione la ricorrente ha sì minuziosamente controbattuto all’affermazione del giudice d’appello secondo cui essa non aveva allegato con l’atto di opposizione la sussistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli relativi al sistema di installazione e funzionamento delle sonde per il controllo di carburante, ma si tratta di profili considerati dal giudice d’appello (come il difettoso funzionamento del sistema c.d. di allerta sms e il “presunto vizio del sistema di geolocalizzazione”), che ha ritenuto che riguardassero sempre il servizio del controllo dei prelievi del carburante ovvero che fossero vizi, sì denunciati in via stragiudiziale, ma poi non oggetto di uno “specifico motivo di opposizione” (v. il riferimento – presente alla pag. 12 dell’atto di opposizione – al “malfunzion ante o funzionante solo in parzialmente” sistema di rilevazione e gestione dei dati).

Soprattutto, la ricorrente non riporta nel ricorso le prove testimoniali dedotte, così non ponendo questa Corte nella condizione di valutare se si ponessero in contrasto con il contenuto di documenti e quali fossero le circostanze sulle quali i testimoni erano chiamati a deporre (né al riguardo può essere ritenuta sufficiente la trascrizione – alla pag. 11 del ricorso – del solo capitolo n. 34, che appare di per sé privo di decisorietà per il giudizio).

2. Il ricorso va pertanto dichiaratoinammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna laricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16260-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3561 /202 1 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 11121/2019, ha parzialmente accolto l’opposizione al decreto che aveva ingiunto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di euro 27.972,23 in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., revocando il decreto e condannando l’opponente a corrispondere all’opposta la minore somma di euro 12.872,64. Con la medesima sentenza il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali formulate dall’opponente, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto denominato “Multibusiness TIM”, che riguardava l’apparecchiatura necessaria al monitoraggio di tredici automezzi aziendali (compresa l’installazione di sonde di rilevamento dei consumi di carburante e la rilevazione dei consumi medesimi), per grave inadempimento di controparte (sin dall’inizio il sistema di controllo dei consumi non aveva funzionato regolarmente) e la condanna di Tim alla restituzione delle somme già corrisposte in adempimento del contratto. 2. La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello. Con la sentenza n. 3561/2021, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il primo motivo di gravame, che contestava al primo giudice di non avere valutato l’essenzialità del servizio di rilevazione e controllo del carburante nell’economia contrattuale. Ad avviso della Corte d’appello, come già del primo giudice, l’inadempimento dell’opposta aveva riguardato “solo una parte dei servizi forniti a [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte, invece, del regolare e continuo funzionamento dei molti altri previsti in contratto”, così che l’inadempimento non poteva essere considerato di gravità tale da giustificare la domanda di risoluzione del contratto e della conseguente domanda restitutoria. La Corte d’appello ha poi respinto il secondo motivo e ritenuto assorbito il terzo motivo di gravame, che lamentavano come [OSCURATO:SOCIETA]. avesse contestato nel giudizio di primo grado anche il difettoso funzionamento di altri servizi oggetto del contratto oltre a quello del controllo del carburante, deducendo quindi l’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva escluso sotto tale profilo l’inadempimento dell’opposta sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e laddove aveva negato il diritto alla prova, riproponendo così le istanze istruttorie non accolte dal primo giudice. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreper cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 356 c.p.c, in relazione all’art. 2697 c.c., ovvero in alternativa violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.”: si “investe la decisione della Corte d’appello” in relazione alla non ammissione della prova testimoniale dedotta dall’appellante nel giudizio di primo grado e riproposta con l’atto di appello, diretta a dimostrare l’inadempimento di controparte, “addirittura giungendo ad addebitare all’appellante di non avere mai allegato tale inadempimento negli atti del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Milano, in ciò incorrendo in un evidente malgoverno degli atti processuali”. La censura non può essere accolta. A prescindere dal parametro invocato per denunciare “il malgoverno degli atti processuali”, il n. 3 dell’art. 360 c.p.c. invece che il n. 4 o il n. 5 dell’art. 360 c.p.c., va rilevata la genericità del motivo in relazione alla motivazione addotta dalla Corte d’appello per negare l’assunzione della prova testimoniale richiesta. Il giudice d’appello ha ritenuto le istanze istruttorie inammissibili “in parte perché formulate in violazione dell’art. 2722 c.c. e in parte perché volte a dimostrare gli inadempimenti di Way/Telecom anche agli altri servizi, e dunque circostanze mai allegate dall’opponente nel giudizio di primo grado”. A fronte di tale motivazione la ricorrente ha sì minuziosamente controbattuto all’affermazione del giudice d’appello secondo cui essa non aveva allegato con l’atto di opposizione la sussistenza di vizi ulteriori rispetto a quelli relativi al sistema di installazione e funzionamento delle sonde per il controllo di carburante, ma si tratta di profili considerati dal giudice d’appello (come il difettoso funzionamento del sistema c.d. di allerta sms e il “presunto vizio del sistema di geolocalizzazione”), che ha ritenuto che riguardassero sempre il servizio del controllo dei prelievi del carburante ovvero che fossero vizi, sì denunciati in via stragiudiziale, ma poi non oggetto di uno “specifico motivo di opposizione” (v. il riferimento – presente alla pag. 12 dell’atto di opposizione – al “malfunzion ante o funzionante solo in parzialmente” sistema di rilevazione e gestione dei dati). Soprattutto, la ricorrente non riporta nel ricorso le prove testimoniali dedotte, così non ponendo questa Corte nella condizione di valutare se si ponessero in contrasto con il contenuto di documenti e quali fossero le circostanze sulle quali i testimoni erano chiamati a deporre (né al riguardo può essere ritenuta sufficiente la trascrizione – alla pag. 11 del ricorso – del solo capitolo n. 34, che appare di per sé privo di decisorietà per il giudizio). 2. Il ricorso va pertanto dichiaratoinammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna laricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stess
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